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Autore: grazia

COVID 19 – Il Governo introduce obbligo vaccinale per over 50, green pass base per servizi e negozi

Pubblicato lo scorso 7 gennaio in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il Decreto è in vigore dal 8 gennaio 2022.

Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Di seguito una panoramica su cosa prevede il nuovo Decreto Covid.

OBBLIGO VACCINALE

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

GREEN PASS BASE PER SERVIZI PUBBLICI E ALLA PERSONA

È esteso l’obbligo di Green Pass Base a coloro che accedono ai servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Per l’accesso ai servizi alla persona, tra cui acconciatori ed estetisti, l’obbligo entra in vigore a partire dal 20 gennaio 2022.Per le altre attività ricomprese nella nuova misura, l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2022.Tali obblighi rimarranno in vigore fino al termine dello Stato di Emergenza, ad oggi al 31 marzo 2022.

SMART WORKING

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

SCUOLA

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Lavoro autonomo occasionale in edilizia: quando inviare la comunicazione preventiva

Entro il 18 gennaio, i committenti che operano in qualità di imprenditori hanno dovuto assolvere l’obbligo di preventiva comunicazione relativa ai lavoratori autonomi occasionali.

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, modificando il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha infatti stabilito che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica.

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, introdotto dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro), al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione:

  • si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che
  • interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo.

Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio  compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022 per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.

La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione.

L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Convenzione Siae 2022

Compensi 2022 per:
“Musica d’ambiente” per apparecchi installati negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, sugli automezzi pubblici, negli stabilimenti balneari e per le “attese telefoniche”; “Trattenimenti musicali senza ballo”. “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere”.


Sono prorogati anche per l’anno 2022 gli Accordi in essere con la Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso i quali le imprese associate Confartigianato che utilizzano nei propri locali, dove si svolge l’attività (aperti al pubblico e non), apparati (radio, lettori, cd, televisori, etc) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore, possono usufruire di riduzioni percentuali applicate ai compensi Siae pari al 25% per la “Musica d’ambiente” (15% per gli apparecchi installati nelle strutture alberghiere e 40% per gli automezzi pubblici), ed al 10% per i “Trattenimenti musicali senza ballo”.

Gli importi degli abbonamenti 2022 non sono aumentati e sono, quindi, gli stessi dello scorso anno.
➢ “Musica d’ambiente.
Per “musica d’ambiente” si intende la diffusione della musica nei laboratori artigiani e negli “esercizi commerciali” (locali nei quali vengono effettuate vendite di merci e servizi), nei pubblici esercizi (bar e ristoranti, per i quali è prevista una tabella apposita), negli stabilimenti balneari, nelle sale d’attesa e negli ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, delle imprese, con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri, PC/Internet ed altro. Si tratta delle situazioni in cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, del pubblico o dei collaboratori dell’impresa.
La tariffa SIAE consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo e del numero di apparecchi utilizzati e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: locale di impresa aperto al pubblico, ampiezza del locale, numero altoparlanti, etc.). Nel caso di installazione di apparecchi di tipo diverso, dovranno essere corrisposti tanti abbonamenti quanti sono i tipi di apparecchio, con l’eccezione dell’utilizzazione contemporanea di televisore e videolettore, il cui compenso in abbonamento sarà calcolato sulla base dell’importo più elevato. Per ogni altoparlante e/o monitor aggiuntivi è previsto un importo aggiuntivo del 10 % del compenso relativo all’apparecchio utilizzato.
Le riduzioni previste dalle Convenzioni in favore degli associati Confartigianato si applicano anche sui compensi previsti per gli abbonamenti per le “Attese telefoniche su telefonia fissa” in musica sui centralini. La riduzione del 25% si applica sull’intero importo dovuto, a prescindere dal numero degli apparecchi utilizzati.
Per gli stabilimenti balneari è prevista una riduzione del 10% anche per le “Attività di animazione” (corsi di ginnastica, fitness, aerobica, ginnastica in acqua, corsi di ballo) eventualmente offerte ai clienti. Per gli apparecchi installati su automezzi pubblici la riduzione prevista è del 40 %;

➢ “Trattenimenti musicali senza ballo”: per tale categoria di “pubblica esecuzione”, attraverso la Convenzione per le imprese associate Confartigianato è prevista una riduzione del 10% gli importi degli abbonamenti SIAE. Il servizio si riferisce a pubblici esercizi e locali aperti al pubblico che effettuano abitualmente intrattenimenti e nei quali la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio.

➢ “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere”
Per “Musica d’ambiente in Strutture Alberghiere” si intende la diffusione della musica di sottofondo in strutture ricettive come alberghi, residence e casealbergo.
Le imprese associate Confartigianato possono usufruire di riduzioni percentuali pari al 15% sui compensi in abbonamento per l’anno 2022. 
I compensi e le norme di riferimento, sono riportati nelle sezioni specifiche del sito SIAE: https://www.siae.it/it/utilizzatori/configurator
Per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente nel proprio locale o per ottenere il “Permesso Spettacoli e intrattenimenti”, e per versare il relativo importo, l’impresa interessata così come l’organizzatore di spettacoli o intrattenimenti, possono rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio.

E’, inoltre, rinnovare l’abbonamento attraverso il portale internet della SIAE inserendo, tra la documentazione la copia della tessera associativa o documentazione equipollente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Siae via email all’indirizzo: info.utilizzatori@siae.it

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle Sedi e Filiali Siae in favore degli associati, è necessario che gli stessi esibiscano la tessera di adesione alla Confartigianato oppure documentazione equipollente (lettera su carta intestata dell’Associazione comprovante la situazione associativa). Non è necessario compilare una modulistica particolare.

Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 28 febbraio 2022 (salvo proroghe).

Si ricorda che il diritto d’autore in Italia è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e che le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori. Qui sono disponibili alcune FAQ.

Contributo Investimenti Autotrasporto conto terzi

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha messo a disposizione 100 milioni di euro per le aziende di autotrasporto merci conto terzi che intendono rinnovare il parco veicolare con veicoli ecosostenibili. 

Il decreto riserva una quota di 35 milioni di euro per l’acquisto di mezzi diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi e inquinanti. Gli incentivi vanno da un minimo di 7.000 a un massimo di 15.000 euro. Per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 il contributo è invece pari a 3.000 euro.

Una quota di 5 milioni di euro è riservata all’acquisto di automezzi a trazione alternativa (ibridi, elettrici, CNG e LNG) con incentivi che, anche in questo caso, vanno da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario e marittimo e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiore sicurezza e risparmio energetico.

Si ricorda che sono finanziabili esclusivamente tutti gli investimenti effettuati a partire dal 16 dicembre 2021, le cui domande sarà possibile effettuare non appena saranno emanati i decreti direttoriali che fisseranno le date di inizio e fine del click day.

Confartigianato è disponibile a supportare le aziende interessate sia per la fase di prenotazione del contributo, sia per la fase di rendicontazione.

Per manifestare il proprio interesse basta procedere con la compilazione dei dati sul portale dedicato https://smart.artigiani.it/it/richiesta-contributo-alta-sostenibilita/

Per ogni ulteriore informazione chiama Confartigianato Imprese Sondrio, referente Alberto Romagna Laini, Tel 0342 614343 mail alberto.romagnalaini@artigiani.sondrio.it.

Tatuaggi e piercing: approvata la nuova Legge Regionale per il settore

È stata pubblicata sul supplemento n. 30 del Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (27 luglio 2021) la Legge Regionale n. 13 che regola le attività di tatuatore e piercer.

La nuova Legge Regionale è già in vigore e introduce importanti cambiamenti su vari aspetti. Uno dei punti cardine riguarda la formazione abilitante: per gli operatori di tatuaggio e di piercing viene infatti introdotto l’obbligo di frequenza di corsi specifici di 1.500 ore (1.000 ore di attività teorico-pratiche e 500 ore di tirocinio) con l’obiettivo di fornire adeguate competenze in materia di anatomia, fisiologia, patologia dell’apparato cutaneo, tecniche pratiche di tatuaggio e del piercing, rischi connessi alla salute, norme igienico-sanitarie e di prevenzione. Nel testo viene specificato che gli operatori già in possesso dell’attestato di competenza regionale relativo al profilo professionale di operatore tatuaggi e piercing, sono esentati dall’obbligo di frequenza dei nuovi corsi.

Una novità che riguarda tutti gli operatori, anche quelli che già operano al momento di entrata in vigore della Legge,  consiste l’introduzione dell’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento a cadenza triennale

La norma specifica inoltre una serie di requisiti e di divieti per l’esercizio dell’attività introducendo specifiche disposizioni nei confronti dei potenziali clienti minorenni. 

Novità anche sulle informazioni da rendere al cliente: dall’affissione in negozio delle informazioni relative all’avvenuta formazione dell’operatore, ai materiali e prodotti utilizzati, ai rischi legati all’esecuzione dei tatuaggi e piercing, con l’obbligo di far sottoscrivere al cliente il consenso informato.

Pesanti sanzioni sono previste per gli operatori che risulteranno inadempienti a seguito di verifica da parte del Comune e dell’ATS per gli aspetti di loro competenza.

Le Disposizioni attuative previste dalla legge stessa sono state approvate il 21 dicembre 2021 con delibera n. dgr 5796/2021 e sono state pubblicate sul BURL del 30 dicembre 2021.

Nelle Disposizioni sono disciplinate:

  • modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti (allegato 1); 
  • riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2); 
  • informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3);
  • requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4);
  • modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5);
  • contenuti del modulo di consenso informato da far firmare ai clienti e ai minorenni (allegato 6); 
  • modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing (allegato 7).

La delibera stabilisce che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possono continuare ad effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali: protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013.

Per i dettagli rinviamo alla delibera contenente le disposizioni attuative.

DL 30 dicembre “Misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid-19”

Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un ulteriore Decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


Nel Decreto viene esteso l’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato – a partire dal 10 gennaio 2022 – alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere termali anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il green pass rafforzato sarà necessario, per tutti gli utenti di età superiore agli anni 12, per accedere ai mezzi di trasporto ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente oltre che per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale o regionale e scolastico

Il decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche
presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
In materia di sanzioni:

  • vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);
  • alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni;

All’interno dello stesso Decreto 

  • viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2;
  • in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, il Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto una tabella riepilogativa di quanto stabilito

DIVIETI CIRCOLAZIONE: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER I MEZZI PESANTI PER L’ANNO 2022

Confartigianato Trasporti comunica che nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile l’annuale decreto ministeriale che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2022.

Oltre la consueta elencazione dei giorni di divieto di circolazione dalla quale non si evincono particolari novità rispetto ai Calendari precedenti, che conferma come giorni di divieto i giorni festivi, il periodo pasquale ed alcuni giorni di venerdì e sabato presenti nei mesi di luglio ed agosto, anche l’impianto delle deroghe appare immutato nell’ambito sostanziale.

La novità principale rispetto al calendario dello scorso anno emerge dall’eliminazione dei prodotti di “pulizia e detersivi” dall’elencazione delle merci in deroga presente nell’art. 8, comma 1, lett. h), numero 3), del Calendario, e che pertanto non potranno essere oggetto di trasporto nei giorni festivi salvo rilascio di un eventuale rilascio di “Autorizzazione Prefettizia”.

Viene confermata la deroga di posticipo ed anticipo di due ore dall’orario del termine del divieto, per quei veicoli interessati nelle operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, provenienti o diretti in Sicilia. (art. 5, comma 3).

DL Festività: le nuove misure introdotte

E’ entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il c.d. DL Festività che introduce ulteriori nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19. Di seguito le principali novità:
MASCHERINE

  • obbligo di indossare le mascherine (anche chirurgiche) all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

GREEN PASS

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO A

  • ristorazione per il consumo anche al banco;
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri termali di benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

EVENTI, FESTE E DISCOTECHE

  • Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste ed i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

RSA

  • È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Inchiostri tatuaggi – trucco permanente: le nuove norme

REGOLAMENTO (UE) 2020/2081 COMMISSIONE EUROPEA DEL 14 DICEMBRE 2020 – Inchiostri per tatuaggi o trucco permanente

Il 4 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2081 con riferimento alle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

Da tale data, pertanto, gli operatori dovranno perentoriamente attenersi ai divieti e limitazioni imposti dal provvedimento.

Al fine di dare indicazioni chiare, Confartigianato Imprese Sondrio mette a disposizione degli associati la nuova norma e una guida elaborata dagli uffici competenti. 

DL Super green pass – aggiornamenti per il settore del trasporto pubblico non di linea

A seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 26 novembre 2021, nr. 172 (c.d. Decreto Super Green Pass) il Governo ha emanato una tabella volta a chiarire le attività e i servizi che, dal 6 dicembre al 15 gennaio, potranno essere svolti in zona bianca, gialla e arancione.

Sul trasporto pubblico non di linea è stato ulteriormente chiarito che in tutte e tre le zone:

  • nei limiti attuali della capienza, per i servizi taxi e NCC fino a 9 posti non vi è obbligo di green pass per i trasportati. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento delle Linee Guida (Ordinanza Ministro della Salute dell’11 novembre 2021) prevede di evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente e che sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non possano essere trasportati – distanziati il più possibile – più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare;
  • nei limiti della capienza e per quanto riguarda invece i servizi mediante autobus e pullman adibiti a noleggio con conducente vige l’obbligo di green pass “base” per i trasportati.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento delle Linee Guida prevede una percentuale di riempimento non superiore all’80%. Preme evidenziare che è stato approvato un emendamento al Decreto Legge “Capienze” che prevede di riportare la capienza al 100%. Siamo in attesa della pubblicazione in G.U per la conseguente entrata in vigore della norma.

Più in generale ricordiamo che è obbligatorio il green pass “base” anche per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale), mentre non è previsto obbligo di green pass per l’utilizzo di scuolabus da parte di minori di 12 anni.
In tutti i casi citati vige l’obbligo di possesso del green pass “base” per i conducenti dei mezzi.

Processo a homo sapiens – Teatro Sociale 16 dicembre

FAI Delegazione di Sondrio, Prefettura di Sondrio, con il patrocinio del Comune di Sondrio e con il contributo di Confartigianato Imprese Sondrio e Centro di Etica ambientale di Como e Sondrio presentano

PROCESSO A HOMO SAPIENS – Rappresentazione teatrale – Teatro Sociale di Sondrio – Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 17.00

Prenotazioni: 
prenotazioni.sondrio@delegazionefai.fondoambiente.it

Informazioni:
sondrio@delegazionefai.fondoambiente.it

Decreto ‘Super GreenPass’

Il 24 novembre 2021 il Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e alla Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha presentato le nuove misure di contrasto alla pandemia deliberate oggi dal Consiglio dei Ministri. Di seguito uno schema delle indicazioni del decreto “Super Green Pass”:

  • Introdotto dal 6/12 il green pass “rafforzato”: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione;
  • La validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi;
  • Dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;
  • Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
  • L’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;
  • Ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”;
  • Vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;
  • Richiamo obbligatorio per professioni sanitarie dal 15/12;
  • Rafforzamento sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dI, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.

Norme che permangono in vigore:

  • La mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
  • Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

Caro prezzi materiali: via alle domande di compensazione

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata, sono state approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno chiedere alle Stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Nel documento viene specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

La gestione efficace del proprio tempo – Webinar

‘Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne sprechiamo molto’ – Seneca

Sottovalutiamo troppo spesso il tempo che perdiamo per la nostra inefficienza organizzativa: spesso non siamo in grado di valutare il tempo necessario per svolgere un compito, o non diamo la corretta priorità e scadenza alle cose da fare. 

Confartigianato Imprese Sondrio presenta un webinar gratuito giovedì 9 e 16 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con il quale vuole aiutare titolari e soci d’impresa, lavoratori autonomi, liberi professionisti, dirigenti e collaboratori d’impresa ad organizzare il proprio tempo ed il proprio lavoro in modo più efficace e produttivo.

Durata: 4 ore (2 incontri online)
Date: Giovedì 9 e 16 dicembre 2021
Orario: dalle ore 17 alle 19
Docente: Umberto D’Ambrosio Consulente ed Executive Coach

Il webinar sarà confermato al raggiungimento minimo di adesioni

Corso a valere sul progetto “Formazione e sviluppo” 2021 cofinanziato da Provincia di Sondrio e BIM

Trasporto Persone – Ordinanza Ministeriale protocollo Covid-19. Aggiornamento Allegato 14. Materie di interesse servizi di trasporto non di linea.

È stato emanato un nuovo protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in seguito ad approvazione del CTS, e reso pubblico il 12 novembre 2021 tramite un’apposita ordinanza.

Le Linee Guida aggiornano e sostituiscono quelle emanate il 31 agosto u.s. . In virtù di questo si deduce che rimane valida la capienza all’80% per gli autobus e che queste nuove indicazioni si riferiscano quindi solo a taxi e NCC auto.

Nello specifico, per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero. Le presenti disposizioni, per quanto possibile, si applicano anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.

Il trasporto persone va tutelato. Difendere la professionalità e la qualità a favore degli utenti.

«Chiediamo stralcio art. 8 Ddl Concorrenza e l’avvio immediato del R.E.N. Proclamiamo lo stato di agitazione della categoria»

Confartigianato Imprese Sondrio aderisce all’iniziativa lanciata da Confartigianato Lombardia unitamente alle altre sigle del comparto, a tutela delle imprese del servizio del trasporto persone.

L’associazione infatti valuta il testo dell’art. 8 del DDL Concorrenza un duplicato della delega già in essere per la riforma del trasporto pubblico locale non di linea ed esprime grande preoccupazione per gli assetti normativi che potrebbero compromettere le prospettive di accesso al mercato degli operatori e alcuni dei principi cardine del nostro ordinamento anche in attrito con la Costituzione che riconosce e tutela il valore dell’artigianato e della cooperazione.

Daniele Gavazzi

Una disinvolta apertura alle piattaforme che si basano sull’intermediazione del lavoro mina, infatti, le caratteristiche tipiche dell’esercizio autonomo e mutualisticamente organizzato delle attività di trasporto di persone non di linea, con il rischio di trasformare migliaia di imprese in “lavoratori subordinati”, vincolati a un regime di semi-dipendenza.

Tra l’altro non apportando per l’utente alcun miglioramento del servizio come già sperimentato in altre nazioni nelle quali, dopo simili sperimentazioni,  si sta tornando all’assetto precedente. Deve essere marcata la differenza tra intermediazione e interconnessione, per evitare che si verifichi un vero e proprio attacco al lavoro che privilegi pericolosamente strumenti che lo intermediano anziché produrlo. Occorre quindi – a nostro giudizio – tutelare il lavoro, non l’intermediazione del lavoro.

Ricordiamo sempre che (art. 41 della Costituzione) l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questi valori costituzionali sono sí dei limiti alla libertà d’impresa, ma anche una garanzia dovuta agli imprenditori nell’ottica dell’interesse collettivo che nel nostro settore deve essere sempre garantita, in quanto servizio pubblico.

Il provvedimento, inoltre, non può prescindere dalla difesa dell’artigianato e della cooperazione – settori tutelati dall’art. 45 della Costituzione.

 “Dobbiamo continuare a sostenere quanto contenuto nell’art. 117 della Costituzione sulle competenze specifiche delle Regioni in materia di Trasporto Pubblico Locale, afferma Daniele Gavazzi, referente della Categoria Trasporto Persone operante all’interno di Confartigianato Imprese Sondrio. Superare l’autonomia regionale contraddice e fa venir meno i principi della programmazione territoriale, della regolazione e del livello dei servizi, della garanzia di servizio pubblico che le Regioni in questi anni hanno assicurato. La collettività o le Istituzioni (Governo, Parlamento, Conferenza Unificata, Regioni, Comuni) devono essere portate a condividere che la regolazione del nostro servizio – prevista nella normativa europea – va nell’interesse dei cittadini e dell’utenza. A questi noi ci rivolgiamo, perché comprendano che non si tratta di una battaglia di parte; scardinare un servizio pubblico come il nostro sottrae valore, competenze e risorse alla collettività perché si propone di scavalcare questi fattori solo in nome del profitto, del libero mercato e di una squilibrata concorrenza”.

 “Le categorie del trasporto persone, durante la pandemia, e per contrastarne gli effetti – prosegue Gavazzi – hanno svolto un essenziale ruolo di servizio pubblico riconosciuto dalle istituzioni locali e dai cittadini; hanno prodotto ore di servizio senza corrispettivo, hanno svolto la propria attività in condizioni difficili con dignità e spirito collaborativo; hanno visto la loro operatività ridotta a causa degli indici di carico, associata ad una mobilità fortemente ridotta. Per tutto ciò ci attendevamo attenzione; non farlo o peggio essere inseriti nel DDL concorrenza non è una risposta degna dello spirito di sacrificio e del senso di responsabilità sociale dimostrati dagli operatori”.

Per questi motivi e nell’interesse generale della collettività e delle imprese, la categoria Trasporto Persone di Confartigianato Imprese:

  • proclamano lo stato di agitazione degli associati
  • chiedono lo stralcio dell’art. 8 del DDL Concorrenza e l’apertura immediata di un tavolo di confronto con Parlamento e Governo per riattivare quel processo di riforme previsto con l’approvazione della legge 12/2019, mai portato a termine; 
  • attendono che la richiesta di incontro al Governo, formulata per le vie brevi, sia accolta per rispetto del contributo che le categorie hanno dato durante la pandemia come segno di comprensione delle difficoltà ancora oggi sostenute; 
  • si riservano – in futuro e in ragione del prosieguo della vertenza – di mettere in campo eventuali ulteriori iniziative di rivendicazione
  • organizzano, per il giorno 24 alle ore 11.00, in videoconferenza, le proprie assemblee nazionali degli iscritti, invitando rappresentanti delle Istituzioni e alle quali parteciperanno i rispettivi gruppi dirigenti nazionali di categoria, aperta a tutti i gli iscritti del territorio. E’ possibile collegarsi alla videoconferenza tramite questo link

Caro prezzi in edilizia

Prossima pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.
Come noto con la pubblicazione in G.U. del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis), il Governo ha introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali.

Si puntualizza che le tempistiche per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis, all’art. 1 – septies comma 4, dove si stabilisce che l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021.
In proposito si ricorda che il 30 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Decreto attuativo contenente i criteri per ripartire le risorse di tale Fondo (34 milioni di euro sono destinati alle “piccole imprese” o che hanno una attestazione SOA nella I o II classifica; 33 milioni di euro per la categoria “media impresa”, con qualificazione SOA dalla III alla VI classifica; 33 milioni per la categoria “grande impresa” ovvero in possesso della qualificazione dalla VII o VIII classifica) e le indicazioni per le Stazioni appaltanti per accedere ad essi.

Le Stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le rilevazioni dei prezzi.

Come anticipato per rendere operativo il meccanismo delle compensazioni e fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo in aumento si attende ancora l’emanazione del decreto ministeriale con le rilevazioni dei prezzi (inizialmente previsto per il 31 ottobre ma che verrà emanato nei prossimi giorni).

Alleghiamo un modello utile agli operatori economici per poter fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo. In tutti gli altri casi si può fare ricorso all’articolo 106 del codice dei contratti (in allegato un approfondimento).

Modello istanza di richiesta di compensazione del prezzo utile agli operatori economici

Casi applicazione articolo 106 – Approfondimento

Artigiano in Fiera 2021: Sabato 11 dicembre vieni a Rho con noi

Per i soci Anap e per gli associati a Confartigianato Imprese Sondrio
il viaggio è gratis!

L’evento rappresenta un momento di incontro tra il pubblico e gli artigiani, per valorizzare la bellezza del prodotto artigianale, L’Artigiano in Fiera è una grande fiera commerciale, ma anche un evento culturale e un’esperienza umana. Ogni artigiano, infatti, esprime l’unicità della propria terra attraverso la bellezza e il sapore di prodotti fatti con passione e intelligenza creativa. In questo contesto si delineano i diversi percorsi della fiera, organizzati per provenienza geografica e territoriale – Italia, Europa e Paesi del Mondo –

L’Artigiano in Fiera è il grande villaggio mondiale dell’artigianato. Troverete prodotti esclusivi realizzati da artigiani di oltre cento Paesi: oggettistica, abbigliamento e accessori, mobili e complementi d’arredo, oreficeria e gioielleria, prodotti enogastronomici.

Partenza confermata: ultimi posti disponibili!

Adesione alla seguente e-mail: marketing@artigiani.sondrio.it indicando nome e cognome dei partecipanti, fermata di partenza, telefono, email

Per ulteriori INFO contattate la Segreteria Anap di Sondrio
0342/ 51.43.43 o 392/942.61.84

PROGRAMMA:
Ore 8.00: partenza da Tirano Stazione con bus turistico per Rho/Pero. Fermate intermedie: 8.30 Sondrio – stazione dei pullman – via Tonale; 9.00 Morbegno – P.le della Stazione; 9.20 Trivio di Fuentes – P.le Ristop 

Ingresso alla fiera e giornata libera da dedicare alla visita
dei vari padiglioni. Pranzo libero. 

Ore 18.00: partenza per il viaggio di rientro.

IMPORTANTE:

Per ACCEDERE bisognerà essere muniti di GREENPASS e di INVITO personale gratuito da scaricare sul sito artigianoinfiera.it

La mascherina andrà sempre indossata all’interno dei padiglioni.

L’offerta non comprende: pasti ed extra in genere. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma. Il viaggio potrà essere annullato in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti iscritti.

La mediazione come nuova opportunità per la tua azienda

Martedì 23 novembre 2021 ore 17:00 – ConfartSo Webinar – 60 minuti di approfondimento

Confartigianato Imprese Sondrio in collaborazione con D.P.L. Mediazione & Co. organizza un incontro online sul tema della mediazione.
La mediazione è un’opportunità per le imprese, assicura vantaggi di natura fiscale a costi più contenuti rispetto ai tradizionali strumenti (legale, giudiziario etc.)

Gli argomenti trattati nel corso del webinar:

  • Hai un credito da riscuotere?
  • Hai un debito da pagare e fai fatica?
  • Hai un problema di passaggio generazionale all’interno della tua azienda?
  • Hai dei conflitti o delle possibili vertenze che minacciano la tua impresa?

Relatori: D.ssa Nadia Bordoni – Avv.to Mara Scarsi

ISCRIZIONI: inviare dati della ditta (ragione sociale, partecipanti, indirizzo email, recapito telefonico) a marketing@artigiani.sondrio.it. Per ulteriori informazioni contattare lo 0342.514343

Ai partecipanti al webinar sarà successivamente inviata anche la registrazione dell’evento. Sarà trasmesso link della registrazione non appena disponibile.

Rifiuti da manutenzione e da metalli ferrosi, potature verdi, D.Lgs 116/2020; Confartigianato dà risposte alle imprese alla 24^ fiera Ecomondo

Da Confartigianato temi e soluzioni che interessano alle imprese

Confartigianato Imprese ha partecipato alla 24a edizione della fiera “ECOMONDO – The Green Technology Expo” evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale nel settore della green circular economy ed è organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), con il quale Confartigianato Imprese ha diversi accordi di partenariato in essere.

Molti gli argomenti  di grande attualità affrontati da Confartigianato Imprese, a cominciare dal trattamento degli sfalci e potature del verde alla gestione dei rifiuti da attività di manutenzione.

Tanti temi affrontati con metodo univoco: rapida sintesi curata dai massimi esperti di settore e risposte ai quesiti posti dalle imprese presenti all’evento.

Di particolare interesse attualità l’evento La gestione degli sfalci e potature del verde a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.vo 116/2020che vede l’intervento dell’Ing. Daniele Gizzi responsabile ambiente di Confartigianato Imprese e nuovo Presidente dell’Albo Gestori Ambientali

Altri eventi di interesse:
La nuova Classificazione dei rifiuti introdotta dal D.lgs.vo 116/20 e l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2bis 

Gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione (art 230, comma 5 D.Lgs 152/06) e approfondimento sulla gestione del documento unico di trasporto

I rifiuti da metalli ferrosi e non ferrosi: novità introdotte e criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020, n. 120

La gestione delle banche dati dal RECer al Nuovo Registro Elettronico Nazionale

Informazioni:Ufficio Categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera ( pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)

La formazione professionale e l’alternanza scuola/lavoro.

Collaborazione tra istituti e imprese per valorizzare il territorio.

In queste ultime settimane si è riaperto un confronto anche sulla stampa locale, sull’importanza della formazione tecnica e professionale. 

In alcune occasioni diversi autorevoli rappresentanti del mondo scolastico e della società hanno posto in evidenza la difficoltà delle imprese nel reperire figure professionali con la necessaria preparazione.

Allo stesso tempo è emersa in più occasioni la necessità di ribadire ancora una volta che non esiste una formazione di serie “A” e una di serie “B”. 

Si tratta di una riflessione che le associazioni di categoria accolgono con assoluto favore non foss’altro perché questi principi Confartigianato Sondrio (e non solo lei) ha ripetuto negli anni su pressoché tutti i tavoli di confronto. 

A cominciare dal lontano 2002 quando a Chiavenna venne costituita (e poi ripresa nel 2012) la “Commissione per lo sviluppo e la promozione della formazione professionale in Valchiavenna”; una iniziativa che vedeva impegnati l’Istituto Professionale, gli Enti Locali e Confartigianato Imprese Sondrio. 

Lo scopo della Commissione era proprio di valorizzare la formazione professionale nei giovani e nelle loro famiglie ed è un vero peccato che proprio in Valchiavenna sia stata abbandonata e mortificato lo spirito propositivo e di sinergia fra il mondo pubblico e quello privato degli anni passati. 

La formazione professionale ha attraversato in questi ultimi anni una fase di evoluzione e di innovazione ma si è mantenuta alta l’attenzione sul nostro territorio. Sebbene il pensar comune considera erroneamente questi istituti o questa formazione di serie “B” la realtà è che da questi corsi e percorsi di formazione professionale escono ogni anno giovani pronti ad affrontare il mondo del lavoro e trovano tutti un’occupazione. Essere “pronti” al mondo del lavoro non è sinonimo di avere tutte le competenze giacché quelle si acquisiscono in azienda ma il percorso scolastico offre comunque ai giovani una formazione in linea con il mercato del lavoro. 

Negli anni si è fatta sempre più stretta infatti la collaborazione tra il mondo del lavoro e gli istituti professionali del territorio, grazie agli accordi tra Confartigianato Sondrio e PFP Valtellina o con l’Enaip Lombardia (polo di Morbegno), che prevedono l’inserimento di vari moduli e approfondimenti affidati agli artigiani imprenditori nei settori del benessere (acconciatura ed estetica), della moda, della bioedilizia, della meccanica e dell’alimentare. 

Grazie a queste lezioni – svolte sia in aula sia nelle botteghe e nei saloni – gli studenti entrano in contatto con le nuove tecnologie e il lavoro così come viene svolto quotidianamente dai professionisti; gli artigiani e gli imprenditori assumono così un ruolo diretto nella formazione professionale dei giovani. 

Con la sinergia fra scuola e mondo del lavoro e dell’impresa è possibile a volte valorizzare il talento e la passione e non ultimo assicurare un futuro ai mestieri tradizionali del territorio.

“L’alternanza scuola-lavoro è già una realtà in diversi paesi fra cui la Germania e la Svizzera (sistema duale) – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – ed è anche il modello a cui si ispirano le politiche dell’Unione Europea. Da anni Confartigianato si batte per un rafforzamento dell’apprendistato in questa direzione. Quello che purtroppo  manca è il riconoscimento (anche concreto) all’artigiano e ai professionisti in genere di questo fondamentale ruolo formativo. Non si tratta di sostituire la formazione scolastica con quella sul campo, ma di creare le migliori condizioni per dare continuità ad un patrimonio di conoscenze e di abilità che solo il mondo reale può assicurare ai nostri giovani”. 

In alcuni comparti, come ad esempio quello del Benessere, la formazione professionale è l’unica che assicura per legge le abilitazioni tecniche obbligatorie per poter svolgere determinate attività, sia come operatori dipendenti sia come titolari di impresa. 

In un territorio interamente montano in cui fare impresa è più difficile rispetto ad altre zone, bisogna puntare a formare i giovani nelle professioni tradizionali ma sempre attenti alle evoluzioni del mercato e delle esigenze della clientela. Le sinergie tra mondo della scuola e imprenditori sono uno strumento fondamentale.

Cantieri privati e appalti pubblici. Una fase straordinaria da affrontare con attenzione al territorio.

Vi sono alcuni temi che le associazioni di categoria hanno sollevato anni fa e che non sono stati mai risolti e forse nemmeno affrontati come quello relativo alla carenza di maestranze specializzate o quello, forse peggiore, della concorrenza sleale da parte della vicina svizzera che sottrae le migliori risorse assicurando loro stipendi insostenibili per le nostre imprese. 

Dal 2008 ad oggi il comparto casa ha vissuto una vera e propria crisi che ha falcidiato il numero degli operatori economici. In parallelo è stato perso il ricambio generazionale della manodopera che ritiene questi lavori poco attraenti e preferisce altre professioni meno faticose ma certamente anche meno sicure.

La battaglia condotta per gli appalti a km zero è iniziata almeno 5 anni fa’ ma nonostante le reiterate manifestazioni di adesione da parte degli amministratori pubblici e politici i passi avanti sono stati ben pochi anzi quasi nulli. 

Quindi se oggi le stazioni appaltanti pubbliche lamentano difficoltà nell’affidamento dei propri lavori la soluzione non può certo essere quella di limitare il “kilometro zero” giacché questo non esiste per l’inerzia degli stessi enti. 

Negli ultimi mesi è noto a tutti che i bonus fiscali legati alla riqualificazione energetica e alle ristrutturazioni hanno messo sotto pressione le imprese. Queste ultime dopo anni stanno recuperando il terreno perso ma far fronte alla domanda esponenziale non è semplice. 

“I lavori legati ai bonus fiscali – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio –   assicurano alle imprese entrate certe e in tempi rapidi, cosa che nei lavori pubblici non sempre si verifica.  Non solo, ma negli ultimi mesi vi è un altro fattore che ha condizionato fortemente il mercato ed è quello della carenza di materie prime e l’aumento del loro costo. Non da meno bisogna tenere in considerazione l’ulteriore elemento che sta incidendo negli ultimi anni sul comparto, quello della difficoltà e dei costi del conferimento nei centri di recupero del materiale inerte delle lavorazioni del comparto. Questi centri sono sempre meno a fronte dell’incremento della richiesta del mercato. Questo incide notevolmente sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista economico. Nonostante la task force coordinata dalla prefettura di Sondrio, anche per questo tema non ci sono immediate soluzioni.”

Una fase, quella di oggi, che possiamo quindi definire straordinaria e che pertanto va affrontata con strumenti nuovi, diversi e se possibile straordinari, quali, ad esempio, la creazione di Tavoli di confronto tra tutti i portatori di interesse, anche a livello mandamentale, in cui discutere  e valutare la condizione attuale e le possibili azioni da mettere in campo.

La situazione attuale ha portato molte imprese a privilegiare il mercato privato a discapito di quello pubblico anche se non depone certo a favore delle stazioni appaltanti né i tempi di pagamento né in molti casi i prezzi a base d’asta troppe volte penalizzanti e tirati all’osso. 

“In più occasioni – aggiunge Andrea Lorenzini, Vicepresidente provinciale dell’associazione – abbiamo cercato di far capire che il massimo ribasso negli appalti non è un dispetto compiuto ai danni dell’impresa ma spesso è un sistema deviato che si ripercuote negativamente su tutto il territorio. Amministrare bene la cosa pubblica non vuol dire risparmiare il maggior numero di risorse bensì vuol dire assicurare il mantenimento in ordine e la realizzazione opere di qualità per miglioramento della vita della comunità.”  

Gli effetti dei bonus fiscali non sono destinati a rimanere – come ben noto – eterni e quindi occorre ponderare bene le azioni da mettere in campo per affrontare e superare questa fase ed essere pronti a mantenere lo status raggiunto grazie al volano economico.

Va da sé che queste difficoltà non sono una peculiarità del nostro territorio ma si avvertono  in molte aree del paese; da qui è nata la proposta delle associazioni di categoria di prorogare gli effetti dei bonus fiscali proprio per evitare una concentrazione di commesse (private e pubbliche) a cui le imprese non riescono a far fronte. 

Stufe, camini e caldaie a legna. Inquinano troppo?

Nuovi requisiti per gli impianti, adempimenti per cittadini ed imprese

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una nuova importante delibera (la 5360 dell’11 ottobre) che contiene le disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa. Tale delibera si aggiunge a quelle del 2015 e del 2017.

Questa nuova delibera pur non esaurendo tutte le problematiche legata agli impianti a biomassa, nasce con l’obiettivo di offrire una disciplina organica ed esaustiva di tali impianti compresa la loro registrazione nel Catasto Regionale (Curit). 

La nuova norma entrerà in vigore, ove non diversamente indicato, il 1° agosto 2022, data d’inizio della stagione termica 2022-2023. 

Confartigianato Sondrio si è già attivata programmando una serie di incontri formativi destinati alle imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti termici. Vi sono tre aspetti principali: quali sono gli impianti coinvolti, i soggetti interessati e chi ha responsabilità di effettuare i controlli.

A quali impianti si applica?

Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti in Lombardia, con potenza al focolare fino a 3 MW. Tra gli impianti inclusi nella delibera ci sono anche quelli per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli di uso domestico, utilizzati anche per la cottura dei cibi: come termo-cucine e cucine economiche. Sono esclusi, tra gli altri, gli impianti  con potenza al focolare singola  o cumulativa  inferiore ai 5Kw.

Chi sono i soggetti interessati? 

Il provvedimento è destinato in via prioritaria a tutti coloro che utilizzano, installano, manutengono, controllano e ispezionano tali impianti a biomassa legnosa usati per la climatizzazione degli edifici e/o per la produzione di acqua calda sanitaria ed eventualmente per la contestuale cottura dei cibi in ambito domestico.

A chi spetta effettuare i controlli? 

Le competenze in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici civili sono confermate in capo ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province nel restante territorio, mantenendo in capo alla Regione il ruolo d’indirizzo e di coordinamento. In Valtellina e Valchiavenna l’unico ente a cui compete tale attività è la Provincia di Sondrio.

Confartigianato Sondrio si è già attivata chiedendo tra l’altro l’apertura di un Tavolo di confronto alla provincia per affrontare il tema della corretta e capillare informazione all’utenza. In tal senso non si possono dimenticare i fatti di cronaca in cui la non corretta manutenzione di impianti a biomassa legnosa sia risultata essere la principale causa di incendi alle canne fumarie e ai tetti degli edifici.

Da qui l’importanza di una corretta attività di manutenzione degli impianti utile sia per abbattere le emissioni inquinanti sia per garantire maggiore sicurezza.

Al via il Bando “Energia” al Comune di Piateda.

L’Amministrazione Comunale sostiene le imprese del comune

L’Amministrazione comunale di Piateda, guidata dal Sindaco Marchesini Simone, ha deliberato la prosecuzione del bando Energia anche per l’anno in corso grazie al quale le imprese con sede legale o operativa nel comune potranno usufruire di un contribuito a fondo perso sui costi energetici sostenuti nell’anno 2020.

Per il secondo anno consecutivo quindi l’Amministrazione Comunale di Piateda ha deciso di accogliere la proposta di Confartigianato Imprese Sondrio di sostenere le imprese locali gravate da costi energetici fra i più alti d’Europa. 

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio Gionni Gritti e dal Presidente della Sezione di Sondrio Stefano Ramponi che hanno sottolineato l’attenzione del Comune di Piateda per un tema (i costi energetici) che proprio negli ultimi giorni è tornata al centro delle riflessioni da parte di diversi analisti economici. 

Il costo dell’energia elettrica infatti è il più alto d’Europa e anche  nel 2020 i rincari hanno penalizzato e hanno pesato sui bilanci di tutte le realtà imprenditoriali ed in particolare delle imprese artigiane e delle microimpresa. Per il 2021 le previsioni sono ancora peggiori. 

Con un budget di 50.000,00 euro le imprese di Piateda avranno diritto ad un contributo decisamente elevato a sostegno parziale di  quanto speso nel 2020 per l’energia elettrica; nei prossimi giorni tutte le imprese riceveranno una comunicazione da Confartigianato Sondrio con tutte le indicazioni utili per presentare la domanda entro il prossimo 13 novembre 2021.

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