Caro prezzi materiali: via alle domande di compensazione
Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata, sono state approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.
Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno chiedere alle Stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.
Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.
L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).
In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.
Nel documento viene specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.
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