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Whistleblowing

Cos’è il Whistleblowing?

Il termine whistleblowing è di origine anglosassone e indica la situazione in cui una persona, che lavora all’interno di un ente o di un’azienda pubblica o privata, è testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo. 

Quale normativa lo prevede?

Nel 2019, l’UE ha adottatola Direttiva 2019/1937 sullaprotezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione allo scopo di uniformare le normative degli Stati membri in materia. In Italia, la direttiva è stata recepita in ritardo, con il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023

Chi è il whistleblower?

Il whistleblower o segnalatore è la persona che segnala, divulga o denuncia ai soggetti competenti per materia le informazioni, relative ad attività irregolari/illecite, di cui è venuto a conoscenza all’interno di un contesto lavorativo. Nell’ambito della normativa sono legittimati ad effettuare una segnalazione, godendo delle tutele previste per la figura del whistleblower, i seguenti soggetti:

  • i dipendenti di soggetti che operano nel settore pubblico e nel settore privato; 
  • i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del c.p.c. e all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; 
  • liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • stagisti, tirocinanti, volontari che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Cosa si può segnalare?

La disciplina del whistleblowing si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’UE che ledono l’interesse pubblicoo l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privatodi cui le persone che segnalano sono venute a conoscenza in un contesto di lavoro. Pertanto possono essere oggetto di segnalazione: 

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. violazioni dei modelli 231;
  3. violazioni della normativa europea in materia di:
  • sicurezza dei trasporti
  • tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare
  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi
  • salute e benessere degli animali
  • salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata 
  • protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  • violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato

È quindi possibile segnalare anche violazioni relative ai sistemi informativi, alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali (compresi i data breach e le violazioni del GDPR);

Cosa non si può segnalare?

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  1. meri sospetti o voci;
  2. rimostranze personali del segnalante;
  3. rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
  4. rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

Quali tutele per il whistleblower?

L’identità del whistleblower è protetta dal canale di segnalazione che veicola la segnalazione anonimizzandola. I dati del whistleblower vengono conservati criptati dalla piattaforma che genera un canale di comunicazione anonimo tra segnalante e segnalatore. A maggior tutela, in aggiunta alla criptografia, i dati del whistleblower ricadono sotto la responsabilità e protezione del custode dell’identità (soggetto esterno alla società che solamente su ordine dell’autorità giudiziaria può desegretare l’identità del segnalatore).

Chi si espone con una segnalazione non potrà subire ritorsioni (procedimenti disciplinari saranno nulli) e la tutela temporale del segnalatore si applica non solo in costanza di rapporto di lavoro ma anche:

  • prima dell’inizio del rapporto di lavoro se la persona è venuta a conoscenza delle informazioni sulla violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precedenti alla stipula del contratto; 
  • nel corso del periodo di prova;
  • dopo il termine del rapporto di lavoro se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Come si effettua una segnalazione?

Per effettuare una segnalazione il whistleblower potrà accedere al link riportato nella presente pagina e seguire la procedura guidata che lo condurrà a descrivere l’evento e fornire le informazioni necessarie all’avvio della fase istruttoria.

In via residuale, qualora il segnalante fosse impossibilitato all’utilizzo della procedura web, potrà rivolgersi direttamente al Gestore esterno avv. Domenico Viggiani  – Studio Legale con sede in Viale Italia 69 a Tirano (SO) – per richiedere un appuntamento nel rispetto della tutela anonima del segnalante.

Quali riscontri per il whistleblower?

Entro sette giorni dall’invio della segnalazione gli organi preposti dalla società dovranno dare un avviso di ricevimento al segnalante e avviare l’iter di valutazione. Entro tre mesi la società ha l’obbligo di fornire un feedback al segnalante indicando le eventuali azioni intraprese per gestire quanto segnalato o il respingimento per infondatezza.

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