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Caro prezzi in edilizia

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Prossima pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.
Come noto con la pubblicazione in G.U. del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis), il Governo ha introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali.

Si puntualizza che le tempistiche per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis, all’art. 1 – septies comma 4, dove si stabilisce che l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021.
In proposito si ricorda che il 30 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Decreto attuativo contenente i criteri per ripartire le risorse di tale Fondo (34 milioni di euro sono destinati alle “piccole imprese” o che hanno una attestazione SOA nella I o II classifica; 33 milioni di euro per la categoria “media impresa”, con qualificazione SOA dalla III alla VI classifica; 33 milioni per la categoria “grande impresa” ovvero in possesso della qualificazione dalla VII o VIII classifica) e le indicazioni per le Stazioni appaltanti per accedere ad essi.

Le Stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le rilevazioni dei prezzi.

Come anticipato per rendere operativo il meccanismo delle compensazioni e fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo in aumento si attende ancora l’emanazione del decreto ministeriale con le rilevazioni dei prezzi (inizialmente previsto per il 31 ottobre ma che verrà emanato nei prossimi giorni).

Alleghiamo un modello utile agli operatori economici per poter fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo. In tutti gli altri casi si può fare ricorso all’articolo 106 del codice dei contratti (in allegato un approfondimento).

Modello istanza di richiesta di compensazione del prezzo utile agli operatori economici

Casi applicazione articolo 106 – Approfondimento

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