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DL 30 dicembre “Misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid-19”

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Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un ulteriore Decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


Nel Decreto viene esteso l’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato – a partire dal 10 gennaio 2022 – alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere termali anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il green pass rafforzato sarà necessario, per tutti gli utenti di età superiore agli anni 12, per accedere ai mezzi di trasporto ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente oltre che per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale o regionale e scolastico

Il decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche
presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
In materia di sanzioni:

  • vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);
  • alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni;

All’interno dello stesso Decreto 

  • viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2;
  • in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, il Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto una tabella riepilogativa di quanto stabilito

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