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Tag: COVID-19

Settore benessere: aggiornamento linee guida ripresa

Covid-19 – Aggiornamento delle linee guida per la ripresa delle attività economiche – Benessere e servizi alla persona

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informiamo che è stata pubblicata sulla GU n. 79 del 4 aprile l’ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile u.s. di adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornate dalla Conferenza delle Regioni:

Per quanto riguarda il settore benessere, si riportano a seguire le indicazioni da rispettare ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico.

  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  • È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).
  • Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
  • Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  • È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
  • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
  • Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

Tali misure, specifiche per il settore, vanno comunque ad integrare quelle di carattere generale (v. Linee Guida allegate all’Ordinanza) che devono essere rigorosamente rispettate, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

“DL covid” superamento fase emergenziale – misure di interesse del settore trasporto persone

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo il decreto-legge che introduce una serie di disposizioni per il progressivo superamento della fase emergenziale da Covid-19: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.


Per quanto riguarda il coefficiente di riempimento dei veicoli il Decreto nulla dice in merito alla capienza dei mezzi adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale e degli autoveicoli adibiti a servizio NCC e taxi, rimandando a successivi aggiornamenti delle linee guida e dei protocolli. Ricordiamo che per autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente la capienza è già al 100%.Nei giorni scorsi Confartigianato ha interessato della questione il Ministero della Salute e siamo in attesa di un riscontro. Abbiamo appreso inoltre che la Conferenza delle Regioni sta predisponendo una proposta di modifica/aggiornamento delle linee guida.

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore trasporto persone si segnala che a partire dal 1° aprile cade l’obbligo di green pass per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale, dove sarà comunque necessaria la mascherina FFP2.
Su aerei, navi, traghetti, treni e bus a lunga percorrenza (che collegano almeno due regioni) è necessario il green pass base (tampone negativo antigenico, valido 48 ore, oppure molecolare, valido 72 ore) in aggiunta alla mascherina FFP2.


Si segnala inoltre che dal 1° aprile – nei luoghi di lavoro – il personale over 50 può tornare in servizio anche senza rispettare l’obbligo vaccinale previsto fino al 15 giugno, mostrando il Green Pass base. Viene quindi cancellata la sospensione dal lavoro ma permane la sanzione da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid.
Necessario il Green Pass base per partecipare a corsi di formazione pubblici e privati (tra questi ultimi rientrano i corsi nelle autoscuole).

DL covid superamento fase emergenziale – Misure di interesse del settore benessere

Come noto, è stato pubblicato in GU lo scorso 24 marzo il decreto-legge che introduce una serie di disposizioni per il progressivo superamento della fase emergenziale da Covid-19.

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore benessere si segnala che a partire dal prossimo 1° aprile viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona (acconciatura ed estetica).
Inoltre, il provvedimento in oggetto prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute possa adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.
La disposizione non chiarisce però se, a decorrere dal 1° aprile, cessino di avere efficacia le attuali linee guida per la ripresa delle attività, tra le quali quelle contenenti le misure specifiche previste per i servizi alla persona.
Al fine di ottenere precise indicazioni al riguardo, la Confederazione ha inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che le Regioni sarebbero già impegnate nella revisione delle predette linee guida, ma non vi sono certezze rispetto alla loro eventuale adozione entro il prossimo 1° aprile. 
Vista la delicata situazione di incertezza, la linea suggerita da Confartigianato è quella di continuare ad applicare in via prudenziale le Linee guida dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai propri clienti ed evitare di essere sottoposti a eventuali sanzioni.

Entrate in vigore le misure per uscire dall’Emergenza Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 24 marzo il Decreto con le norme decise dal Governo per il ‘superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19’. 

Le principali novità per le attività economiche sono:

Cessazione dello stato di emergenza
Il 31 marzo si concluderà lo Stato di emergenza Covid-19 e sarà abbandonato il sistema di classificazione delle zone a colori (bianco, giallo, arancione, rosso)
I compiti della struttura commissariale passeranno fino a fine anno al Ministero della Difesa, e poi al Ministero della Salute, che potrà adottare linee guida e protocolli per regolare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Smart Working
È prevista la possibilità di proseguire con il lavoro agile (smart working) fino al 30 giugno 2022 in maniera semplificata, senza quindi l’accordo individuale tra datore e lavoratore. La proroga sarà estesa anche alle disposizioni che prevedono il lavoro agile per i lavoratori fragili.

Green Pass Base
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Base per l’accesso ai seguenti servizi:
•        mense e catering continuativo su base contrattuale;
•        servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio.
•        concorsi pubblici;
•        corsi di formazione pubblici e privati;
•        partecipazione a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
•        servizi scolastici, educativi e formativi;
•        strutture della formazione superiore.
È altresì prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di Green Pass Base:
•        per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
•        per l’accesso agli uffici giudiziari da parte di magistrati
Dall’1 al 30 aprile 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto sarà sufficiente il possesso del Green Pass Base:
•        mezzi adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
•        navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
•        treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
•        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
•        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a:
•        servizi alla persona;
•        pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
•        attività commerciali.

Green Pass Rafforzato (Super Green Pass)
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi:
•        piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
•        convegni e congressi;
•        centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
•        feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
•        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
•        attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
•        partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dal 1° aprile 2022 sarà pertanto eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a strutture ricettive e per il consumo di cibi e bevande all’aperto.

Per gli over 50
Dal 1° aprile 2022 per i lavoratori con più di 50 anni di età non sarà più previsto l’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, mentre permarrà, come per le altre categorie di lavoratori, l’obbligo di possedere un Green Pass Base.

Obbligo Vaccinale
È confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie di lavoratori:
•        personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Fino al 15 giugno la vaccinazione è obbligatoria se si vuole insegnare, altrimenti i professori verranno destinati ad altre mansioni.
•        personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
•        personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
• Fino al 15 giugno resta in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.
L’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 è previsto esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Capienze
Dal 1° aprile 2022 decadono i precedenti limiti di capienza previsti in alcune strutture (es. sale da ballo, stadi) e in alcuni mezzi di trasporto (autobus, cabinovie ecc..).
A partire dal 1° aprile 2022, all’interno di qualsiasi locale e di qualsiasi mezzi di trasporto, la capienza sarà estesa al 100% di quella massima autorizzata.

Utilizzo di mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi di accesso a:
•        mezzi di trasporto pubblici di qualsiasi tipo (incluso il trasporto locale e il trasporto
•        scolastico)
•        funivie, cabinovie e seggiovie qualora dotate di chiusura;
•        spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i restanti luoghi al chiuso (con esclusione delle abitazioni private) resterà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) diversi dalle abitazioni private o dai luoghi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento.
Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:
•        i bambini di età inferiore ai 6 anni;
•        le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
•        i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Quarantena e isolamento
Dal 1° aprile 2022, in tema di quarantena e isolamento, non sarà più previsto un regime differente per i soggetti vaccinati/guariti, rispetto ai soggetti non vaccinati. Sarà eliminato il regime della quarantena precauzionale da contatto. A tutti coloro che avranno contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Maggiori indicazioni in merito saranno fornite con apposita Circolare del Ministero della Salute.

DL 30 dicembre “Misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid-19”

Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un ulteriore Decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


Nel Decreto viene esteso l’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato – a partire dal 10 gennaio 2022 – alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere termali anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il green pass rafforzato sarà necessario, per tutti gli utenti di età superiore agli anni 12, per accedere ai mezzi di trasporto ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente oltre che per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale o regionale e scolastico

Il decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche
presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
In materia di sanzioni:

  • vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);
  • alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni;

All’interno dello stesso Decreto 

  • viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2;
  • in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, il Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto una tabella riepilogativa di quanto stabilito

DL Festività: le nuove misure introdotte

E’ entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il c.d. DL Festività che introduce ulteriori nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19. Di seguito le principali novità:
MASCHERINE

  • obbligo di indossare le mascherine (anche chirurgiche) all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

GREEN PASS

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO A

  • ristorazione per il consumo anche al banco;
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri termali di benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

EVENTI, FESTE E DISCOTECHE

  • Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste ed i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

RSA

  • È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Edilizia – Protocollo sicurezza covid-19 nei cantieri

Misure straordinarie per affrontare l’emergenza Covid-19 – La bilateralità al fianco degli artigiani e dei loro dipendenti

SAN.ARTI

Gli enti bilaterali dell’artigianato, anche in questa difficile occasione, hanno messo in campo delle risorse a disposizione per rispondere in modo adeguato, ai lavoratori ed alle imprese, alle necessità create dal Covid-19. Lo sforzo compiuto da entrambi i due ENTI  è quello di destinare delle prestazioni anche per i titolari d’impresa artigiana che non sono iscritti né a San.Arti, né a Wila.

Sotto riportiamo in sintesi le NUOVE prestazioni COVID-19, in allegato trovate le schede nel dettaglio.

   PER TUTTI GLI ISCRITTI rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute;
•    PER TUTTI GLI ISCRITTI, sia dipendenti che volontari:

  1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni , che risultassero essere positivi al virus COVID-19 dal 24 febbraio al 30 giugno 2020
  2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno;

PER TUTTI I TITOLARI, ANCHE NON ISCRITTI, di aziende artigiane che nell’ultimo semestre 2019 hanno regolarmente versato la contribuzione a SanArti per i propri dipendenti:

  1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni, positivi al COVID-19 dal 24 febbraio al 30 giugno 2020
  2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

WILA

•    PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.:
1.    rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso 
2.    rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio 
•    PER I FAMIGLIARI (CONIUGI/CONVIVENTI e FIGLI) DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. positivi al Covid-19
1.    Indennità per ricovero ospedaliero 
2.    Indennità per isolamento domiciliare 
•    PER LE IMPRESE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.:
1.    Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratore per Covid-19 

D.L. Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri il 13 maggio, il provvedimento da 55 miliardi di indebitamento entra così in vigore

Il testo integrale del Decreto Rilancio

Tregua fiscale per imprese e cittadini, più spazio alla cassa integrazione e via libera ai bonus

Non è l’ultimo miglio in quanto il decreto Rilancio è ora atteso all’esame del parlamento. Ma le misure per la ripresa dell’economia italiana travolta dall’emergenza Covid-19 contenute in questo provvedimento, dopo una lunga fase di gestazione e di trattative all’interno della maggioranza, sono operative.

Nel giro di due-tre giorni – ha assicurato il ministro dell’ Economia Gualtieri – saranno corrisposti i 600 euro per i 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari, e da oggi, 20 maggio, sarà possibile richiedere i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi per bambini. Al via da giugno ai contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi.

Qui di seguito alcune delle principali proposte messe sul tavolo dall’esecutivo.

AZIENDE

Cancellato saldo e acconto Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato

La cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarda tutte le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Sono stati cancellati i vincoli previsti dalla prima versione della norma, che limitavano il beneficio alle imprese fra 5 e 250 milioni che avessero subito una perdita di almeno il 33% nel fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 dalle imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Rinvio pagamento tasse di marzo, aprile e maggio al 16 settembre

Scatterà dal 16 settembre e non dal 20 maggio la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all’inizio della pandemia. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. Sono poi sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione. Prevista inoltre la sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

Spinta da 12 miliardi per sbloccare i debiti PA

La manovra anticrisi mette in moto un meccanismo sblocca-pagamenti da 12 miliardi per la liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 da parte di enti territoriali e Asl. Una situazione che grava spesso sulle spalle delle imprese. Di queste risorse 6,5 miliardi sono destinati a Comuni, Province e Città metropolitane, 1,5 miliardi sono per le Regioni e 4 miliardi sono riservati alle aziende sanitarie locali. Le risorse sono gestite da Cdp con anticipazioni da restituire in 30 anni.

Sostegni pubblici alle imprese

Nel decreto Rilancio è previsto un doppio livello di aiuti di Stato per le imprese. Per quelle sopra i 50 milioni di euro, l’intervento sarà attuato attraverso l’operazione «Patrimonio destinato» di Cassa depositi e prestiti. Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro dovrebbe applicarsi il cosiddetto «pari passu», in cui lo Stato “accompagna” le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Previsto a questo riguardo lo stop a dividendi e distribuzioni di riserve.

Indennizzi a fondo perduto per le Micro-Piccole Imprese

Per le piccole imprese (inclusi lavoratori autonomi titolari di partita Iva o di reddito agrario) il decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto con una doppia condizione d’accesso e una tempistica precisa: per ottenere l’indennizzo i soggetti interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente online, all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la trasmissione delle domande. Quanto ai due paletti per accedere al beneficio, il provvedimento prevede un giro d’affari annuo nel 2019 inferiore ai 5 milioni di euro e una perdita del fatturato o dei compensi, tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno un terzo. Con un ammontare dell’indennizzo calcolato applicando una percentuale alla differenza di fatturato registrata: 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi al di sotto dei 400mila euro; 15% sopra i 400mila euro e fino a un milione di euro; 10% oltre un milione e fino a 5 milioni (il contributo nel caso di indennizzo più alto può arrivare così a 41mila euro).

Bollette più leggere per le MPI

Il decreto prevede bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese. Il taglio, che vale 600 milioni, passa attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. L’intervento potrebbe riguardare 3,7 milioni di MPI.

Contratti a termine

Il decreto Rilancio prova a sostenere le imprese nell’utilizzo del lavoro flessibile tutelato stabilendo che, fino al 30 agosto, le causali non servono nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Niente IMU sugli alberghi e TOSAP bloccata fino a ottobre

È cancellato l’acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. La misura vale 163,5 milioni e ferma anche la quota statale dell’Imu, che gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

Fondo da 50 milioni a sostegno del turismo

Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Bonus 600 euro partite IVA

Ad aprile i 600 euro vanno a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. A maggio mille euro sono riconosciuti ai liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro.

FAMIGLIE

Superbonus al 110% per le ristrutturazioni

Il decreto Rilancio prevede un superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Gli interventi verdi finanziati con il superbonus dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». La norma del decreto prevede la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sismabonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle “seconde case”, a patto però che non siano villette unifamiliari. I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.

Smart working

I genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro agile da remoto fino al termine dello stato di emergenza. Sono previsti due paletti. Il primo: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Il secondo: nel nucleo familiare non deve esserci un genitore non lavoratore.

Congedi e baby sitter

Il provvedimento proroga i congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore ai 12 anni. Queste persone riceveranno un’indennità al 50% della retribuzione. In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl Cura Italia, che diventa pari a 1.200 euro per chi non l’ha ancora ottenuto. Il budget può essere speso anche per i centri estivi e i servizi integrativi all’infanzia.

Bonus vacanze

Arrivano 500 euro per le famiglie (tre o più persone), 300 per una coppia e 150 per un single. Può essere speso nelle strutture ricettive (alberghi, bed&breakfast) da luglio e fino al 31 dicembre 2020. Requisito: avere un Isee fino a 40mila euro.

Stop a 30 milioni di atti e cartelle

Il Fisco concede una tregua a imprese e cittadini. Con una norma del decreto Rilancio vengono rinviate al 1° settembre le notifiche di qualcosa come 22 milioni di cartelle esattoriali e e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento. Per questi ultimi viene previsto che gli uffici dell’amministrazione potranno lavorare gli atti entro la fine del 2020. Per le notifiche ci sarà tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.

Bonus acquisto biciclette

Fino al 31 dicembre 2020 (salvo esaurimento dei fondi, portati ora a 120 milioni), per tutti i residenti (a patto che siano maggiorenni) nelle Città metropolitane (quindi nelle maggiori città e nelle rispettive province) e nei comuni con più di 50.000 abitanti, è possibile acquistare ovunque (dunque anche “fuori zona”) non solo bici, e-bike e monopattini elettrici, ma anche segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture, con un bonus che copre il 60% della spesa (nelle prime bozze del decreto era 70%) ma non può comunque superare i 500 euro.Questo bonus può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Nel decreto anche riduzioni tariffarie per gli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, per il trasporto pubblico locale a decorrere dal termine delle misure di contenimento. Le risorse necessarie arriveranno da un fondo ad hoc costituito per il sostegno al Tpl.

Reddito di emergenza

Arriva il reddito di emergenza (Rem). Il nuovo strumento punta a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza Covid-19, non coperti dagli altri sussidi. Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Per vedersi riconosciuto il reddito di emergenza vanno rispettate(cumulativamente)4 condizioni: residenza in Italia; reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di Rem spettante; patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mla euro; Isee inferiore a 15mila euro.

LAVORATORI

Per la cassa integrazione altre 9 settimane

I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo concesso potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi, una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1 settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattamento. Per i settori del turismo, fiere, congressi e spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1 settembre.

Trattamento in deroga più veloce

Diventa più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps superando il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40 per cento.

Licenziamenti

Proroga dello stop ai licenziamenti. Le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese. Condizioni: i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

Reddito di cittadinanza

Il decreto Rilancio prevede che i beneficiari del reddito di cittadinanza possano stipulare contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, per un ammontare retributivo massimo di 2mila euro, con datori di lavoro del settore agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.

Il testo originale è stato corretto in quanto tra le categorie destinatarie del contributo a fondo perduto erano stati inseriti i professionisti iscritti a casse private. Un’informazione non in linea con quanto prevede il decreto nell’ultima versione.

FONTE: Il sole 24 ore

Dl Rilancio, bonus casa potenziati con sconto in fattura

Dopo varie anticipazioni e rinvii, il Consiglio dei Ministri ha varato il “Decreto Rilancio” (in attesa di pubblicazione), nel quale è stata inserita, tra le altre, un’importante e attesa misura destinata a rilanciare la filiera delle costruzioni già segnata pesantemente dagli anni di crisi, a cui si è aggiunto il recente blocco dei cantieri dovuto all’emergenza sanitaria: si tratta del potenziamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, richiesto da tempo da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e le altre associazioni di categoria.

Con l’articolo 128 del DL si incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante per interventi di efficienza energeticariduzione del rischio sismicoinstallazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo la compensazione in 5 rate annuali di pari importo. Nello specifico gli interventi dovranno riguardare:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (spesa massima 60 mila euro/unità immobiliare); i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017.
  • le parti comuni degli edifici o su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (spesa massima: 30.000 euro/unità immobiliare); sono comprese le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.

Al fine di poter accedere al beneficio, i lavori di efficientamento dovranno però assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il sismabonus, invece, viene esteso, oltre alle zone 1 e 2 anche alla zona sismica 3 che ricomprende oltre 1000 comuni sul territorio italiano. Inoltre – si legge nel decreto – in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Nel decreto viene precisato che ambedue le misure valgono per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il contribuente potrà optare per la cessione o sconto in fattura dell’importo corrispondente alle detrazioni richiedendo un «visto di conformità» al responsabile dei centri di assistenza fiscale, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ai fini della cessione dell’ecobonus è necessaria l’asseverazione dei requisiti richiesti da parte di tecnici abilitati e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Con decreto del MISE sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Allo stesso modo, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Gli stessi attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Una novità di rilievo risiede nell’introduzione della possibilità per il soggetto avente diritto alle due detrazioni fiscali, di optare, alternativamente per:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anche per il bonus ristrutturazioni e per il bonus facciate vale la possibilità di optare per la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia esprime apprezzamento per la misura di potenziamento dei bonus Rilancio che rappresenta una valida occasione per il rilancio del comparto dell’edilizia e che, al contempo, consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio in un’ottica di sostenibilità e sicurezza.

Si segnala, tuttavia, la preoccupazione che destano l’obbligo dei CAM per i materiali dei ‘cappotti termici’ e la complessità degli adempimenti legati ai superbonus e alla cessione dello sconto (visti di conformità, asseverazioni), specialmente se paragonata al meccanismo più immediato della detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50%.

La crisi Covid-19 modifica il ‘fare impresa’ delle MPI lombarde: più vendite a domicilio, più e-commerce e più smart-working

Sulla base di una rilevazione condotta dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia nel mese di aprile su oltre 3.700 imprese fino a 50 addetti, si stima che 1 micro e piccola impresa lombarda su 5 utilizza almeno un canale alternativo di vendita per proseguire l’attività; in valore assoluto si tratta di 135 mila MPI lombarde. In provincia di Sondrio l’impiego di almeno un canale alternativo coinvolge il 23,2% delle imprese che hanno sospeso l’attività. Nel dettaglio è più diffuso nelle imprese dell’Alimentare, con una quota che è del 46,9%. Seguono le MPI Manifatturiere no food con il 24,3% e quelle dei Servizi con il 21,4%.

Il canale alternativo più utilizzato è quello della vendita a domicilio, che registra un utilizzo da parte del 18,8% delle MPI. La quota sale al 44,8% per le MPI del food; seguono, a distanza, i Servizi (15,9%) e il Manifatturiero (15,7%).

L’e-commerce è presente per l’8% delle MPI, e anche per questo canale le quote più elevate si confermano per Alimentare (13,3%) e Manifatturiero (11,9%). Gli Altri canali (vendite televisive, altri intermediari, ecc.) presentano una diffusione più limitata (2,8%).

I provvedimenti legati all’emergenza Covid-19 hanno determinato shock senza precedenti sulla domanda e offerta del sistema di MPI lombarde, determinando l’attivazione di canali alternativi di vendita per raggiungere i clienti confinati nelle proprie abitazioni.

L’emergenza Covid-19 modifica il trend delle MPI con e-commerce: +15 mila imprese

Prendendo a riferimento la quota di piccole imprese che vendono on- line, si osserva che negli ultimi quattro anni il tasso di crescita delle imprese fino a 50 addetti attive nell’e-commerce è dell’11,6% medio annuo. Qualora, secondo una valutazione prudenziale, il 70% delle MPI che hanno espresso l’intenzione di adottare il nuovo canale realizzasse il progetto nell’arco di un biennio, nel 2021 la quota di piccole imprese attive nell’e-commerce sarebbe di 2,3 punti superiore al valore di trend: applicando tale differenziale all’universo delle MPI si stima che siano 15 mila micro e piccole imprese in più attivate dell’emergenza coronavirus nell’utilizzo del commercio elettronico.

Smart working in crescita nelle MPI, ma non è modalità organizzativa adatta per tutti

Un’impresa su quattro delle micro-piccole imprese e imprese artigiane lombarde, attive ad inizio aprile, hanno implementato soluzioni di smart working. È il Manifatturiero il settore per cui si rileva una quota più alta di imprese che hanno riorganizzato tutta o una parte dell’attività in modalità a distanza (29,4%), seguono i Servizi (25,6%).

Tra le imprese che hanno riorganizzato tutta o una parte di attività a distanza: il 20,5% ha ampliato soluzioni già esistenti e il 79,5% ha implementato soluzioni temporanee a seguito dell’emergenza.

I Servizi sono il settore con una quota più ampia di imprese che già prima dell’emergenza Covid-19 adottava forme di lavoro a distanza (31,9%).

Il 73,9% delle MPI intervistate non ha adottato forme di lavoro agile poiché nella gran parte dei casi (94,9% del totale imprese che non svolge alcuna attività in smart working) l’attività svolta non risulta conciliabile con il lavoro agile. Come prevedibile, sono per lo più le imprese delle Costruzioni (75,4%) a ritenere il lavoro agile inconciliabile con la propria attività. Confrontando il numero delle imprese che già adottavano lo smart working prima dell’emergenza e quelle che si sono organizzate solo successivamente allo scoppio della crisi Covid-19 si rileva un incremento medio complessivo superiore al 300%.

Riparazione elettrodomestici: il manuale anticontagio covid-19 di Confartigianato

La salute tua, dei collaboratori e dei tuoi clienti.
 
Il Manuale contiene le regole e le procedure da seguire da parte delle imprese che effettuano riparazione elettrodomestici per garantire che la prestazione del servizio sia resa in sicurezza per la tutela della salute degli addetti e dei terzi in tutti i processi di lavorazione, dalla presa in carico dell’elettrodomestico fino alla riconsegna dello stesso al cliente.



Tali regole si applicano con riferimento ai due ambiti che in genere caratterizzano l’attività di riparazione:
– AMBITO 1: AZIENDA
– AMBITO 2: DOMICILIO/SEDE CLIENTE

Trasporto persone: ordinanza regionale n.238 covid-19

Regione Lombardia ha pubblicato l’Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 che fornisce le istruzioni per gli operatori che si occupano dei servizi di trasporto persone.

Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NCC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale. 
Le principali indicazioni sono:

  • A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
  • I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili.
  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno.
  • È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

Vendita per asporto di nuovo consentita

Scarica la vetrofania da esporre nel tuo punto vendita

La possibilità di vendita per asporto è la novità tanto attesa da molte  imprese alimentari.
Dal 4 maggio tale modalità di vendita torna ad essere legale, salvo ordinanze più restrittive di Regione Lombardia o delibere comunali, per le imprese rientranti nell’attività di ristorazione di cui al codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away, etc.).

Potrai vendere sia al cliente che viene nel tuo punto vendita a ritirare
un prodotto precedentemente ordinato tramite telefono o e-commerce,
oppure permettere l’accesso per acquisto di alimenti non precedentemente ordinati.

VENDITA PER ASPORTO, NESSUN OBBLIGO  DI PRENOTAZIONE

Tuttavia questa modalità è preferibile per agevolare il tuo lavoro, limitare l’attesa fuori dal negozio ed evitare assembramenti. 
Tanto più che nel DPCM è disposto divieto di sostare nelle vicinanze dei locali e magari qualche zelante organo di controllo si può ritenere legittimato ad intervenire in presenza di file per entrare nei locali.

Aperti ma.. occhio ai protocolli di sicurezza

Puoi aprire dal 4 maggio ma…Se decidi di aprire per il solo asporto, o per l’asporto e la consegna a domicilio (già possibile per molte imprese) devi  adottare le misure precauzionali in analogia con quanto previsto per le attività di commercio al dettaglio.
In particolare il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’uso delle mascherine. Ti rimandiamo alla normativa per i contenuti di dettaglio e al tuo esperto di Ambiente e sicurezza per aggiornamento piano HACCP, documenti di valutazione dei rischi,   protocolli di sicurezza sui quali già tanto è stato detto.
SONO TUTTI ASPETTI DA CONSIDERARE ATTENTAMENTE PRIMA DI APRIRE. 

Misure minime d’igiene

Per quanto riguarda le misure igienico sanitarie da adottare ai fini dello svolgimento dell’attività queste sono indicate nell’allegato 5 al DPCMdal titolo “Misure per gli esercizi commerciali”, che possono essere adottate in analogia anche dai ristoratori e che qui di seguito riassumiamo:
-Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia nei locali, che all’esterno in attesa di entrare con adeguata informazione per la clientela.
-Utilizzo di mascherine nei locali da parte del personale e della clientela soprattutto dove non è garantito il distanziamento interpersonale.
-Accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani in prossimità della cassa. 
-Locali puliti ed igienizzati con frequenza di almeno due volte al giorno con adeguata aereazione e ricambio d’aria.
-Accesso ai locali una persona alla volta con presenza massima di due operatori in locali di ampiezza fino a quaranta metri quadrati; diversa regolamentazione in locali di metratura superiore in funzione della disponibilità degli spazi. 

Informazioni:

Ufficio Categorie e Mercato, referente Pietro Della Ferrera pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it

Leggi anche la newsletter spedita alle imprese associate

Newsletter 23 aprile

Newsletter del 27 aprile

Fase 2 – Campagna di comunicazione #Ripartiamo di Confartigianato Benessere

Alla luce dell’incertezza sulla possibilità di riavviare le attività del settore, proseguendo l’opera di sostegno e accompagnamento delle imprese associate in questo momento di particolare difficoltà, Confartigianato – in collaborazione con il Gruppo Netweek – ha pensato ed avviato una campagna di comunicazione e sensibilizzazione denominata #Ripartiamo.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una serie di video da 2 minuti ciascuno, nell’ambito dei quali sono illustrate le misure che gli imprenditori si propongono di voler adottare per garantire la sicurezza dei cittadini, al fine di promuovere la professionalità e l’affidabilità delle imprese associate nei confronti dei clienti/consumatori.

I primi due video pubblicati, che possono essere condivisi da ognuno di Voi, riguardano le attività di acconciatura e di estetica, settori che hanno da tempo elaborato un proprio protocollo, in base al quale si dichiarano pronti a ripartire da subito, garantendo la massima tutela di operatori e clienti.

Il link per la visualizzazione ed il download dei video: https://bit.ly/3cZ86CY

Acconciatori ed estetisti. La riapertura al 3 giugno.

Senza interventi mirati aumenta il rischio di chiusura. Rischio di abusivismo in aumento.

Per i saloni di acconciatura e di estetica la fase di riapertura si allontana e bisognerà attendere il 3 giugno. Le dichiarazioni del Premier ieri sera in diretta infatti hanno pure suscitato non poca ilarità dal momento che l’apertura non potrà essere il 1° giugno (lunedì) e nemmeno il 2 giugno (festivo).

Gli operatori di questo settore sono stati i primi a comprendere, fin dagli inizi di marzo, la crucialità del loro lavoro e con responsabilità hanno ottemperato agli inviti delle autorità chiudendo i saloni spesso anche prima dell’introduzione dell’obbligo.

Non stiamo parlando di un settore di nicchia o residuale o in via di estinzione. Il settore del benessere (acconciatori, barbieri, estetisti) ha un peso rilevante; in provincia di Sondrio e nel solo settore artigiano, sono almeno 450 le imprese interessate con circa 1300 addetti.

Oggi il calendario della cosiddetta fase 2 impone a tutti loro un altro mese di chiusura forzata portando così a ben 3 mesi di blocco totale.

Nei giorni scorsi a livello nazionale Confartigianato Benessere aveva avanzato al Governo una proposta seria, responsabile e completa con un “Decalogo di tutte le misure sanitarie e di sicurezza”. Una proposta disattesa.

Per questo già questa mattina Confartigianato ha dichiarato “Incomprensibile e inaccettabile la decisione del Governo di rinviare a dopo il 1° giugno la riapertura. Con senso di responsabilità – prosegue la nota diffusa da Confartigianato – abbiamo elaborato e presentato proposte dettagliate su come tornare a svolgere queste attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia e sanificazione. Proposte che penalizzano fortemente le nostre possibilità di ricavo, ma siamo consapevoli della loro necessità.

Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E ora non accettiamo che le attenzioni del Governo siano rivolte ad altri settori e si limitino ad una incomprensibile dilazione per le nostre attività. Del resto, dopo il 1° giugno cosa potremo fare di più rispetto ad oggi in termini di sicurezza? Si può far stare fermi, con costi continui e ricavi azzerati per gli interi mesi di marzo, aprile, maggio?”

Ma il quadro – se possibile – è ancora più grave. Il nodo cruciale infatti è che con le nuove regole (costi della sicurezza e distanziamento) i saloni non sono in grado di avere l’equilibrio economico e finanziario.

Oggi appare più che mai indifferibile un sostegno diretto e forte alle imprese di questo settore da parte del Governo centrale e di quello Regionale. Il sostegno deve essere vigoroso con contributi a fondo perso oppure con interventi di natura fiscale netti e decisi.

Non solo ma è venuto il momento anche per mettere mano alla disciplina del “lavoro a domicilio” per le imprese regolari, non è possibile che di fatto ciò sia “consentito” solo a chi opera in maniera abusiva.

oregioni johnny
Oregioni Johnny

“Non è possibile pensare che i saloni possano farcela con due minimi crediti d’imposta (affitti e spese sanitarie) e con la miseria di due o tre indennità per i titolari – afferma il Presidente provinciale della Categoria, Johnny Oregioni – Qui c’è in gioco la sopravvivenza delle imprese; di questo passo molti operatori saranno costretti a chiudere definitivamente o a rifugiarsi nel  pericoloso vicolo del lavoro in nero.

Non dimentichiamo inoltre che in queste settimane di lockdown gli operatori in regola hanno fatto i conti anche con un dilagare del fenomeno dell’abusivismo creando ancora una volta le condizioni per una concorrenza sleale a danno della salute degli utenti.”

Senza interventi mirati e diretti la pandemia rischia di passare alla storia come il De Profundis di un settore celebrato dalla letteratura e che oggi si sente trattato ingiustamente come la “Cenerentola” dell’economia.

Edilizia – Riavvio attività nel rispetto delle procedure Covid-19

Come confermato dal DPCM del 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio potranno riprendere tutte le attività dei cantieri edili.

La ripresa sarà però sottoposta al rispetto delle indicazioni stabilite all’interno dei protocolli condivisi con le parti datoriali e le parti sociali. I protocolli dei quali si invita a prendere visione e rispettare fedelmente le prescrizioni sono:

  • – 24 aprile 2020;
  • nota – protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri – 24 aprile 2020;
  • protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020;
  • Protocollo Condiviso Cantieri Edili – 19 marzo 2020;
  • Protocollo Condiviso Ambienti di Lavoro – 14 marzo 2020.

Ricordiamo che i protocolli si integrano tra loro e che pertanto, tutte le indicazioni, le prescrizioni e gli obblighi dei protocolli precedenti rimangono validi.

Ad una prima lettura del protocollo riguardante i cantieri edili del 24 aprile, e rispetto al precedente protocollo del 19 marzo, le principali integrazioni riguardano, oltre a maggiori specifiche riportate nel capitolo introduttivo quali assunzione di turnazione ed utilizzo degli ammortizzatori sociali, al capitolo 5 “dispositivi di protezione individuale” sesto capoverso l’obbligo per il CSP, coadiuvato dall’RLST o dall’RLS, di adeguare la progettazione di cantiere e verificarne la concreta attuazione, e ottavo capoverso il ruolo dell’addetto primo soccorso e gli obblighi informativi e di dotazioni personali a carico del Datore di Lavoro;

Altra novità riguarda la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, capitolo dieci, che potrà, in alcuni casi, essere sostituita da un Comitato Territoriale, attenzione poi all’ultimo capoverso riguardante le funzioni ispettive di INAIL e Ispettorato e Polizia Locale.

Il suggerimento generale è quello di attivarsi al fine di applicare ed adottare in toto tutte le misure, le prescrizioni e gli obblighi indicati nei diversi protocolli sottoscritti così da garantire la ripresa in piena sicurezza delle attività.

C’è l’accordo con l’Abi: le banche anticipano l’assegno dell’Fsba

dipendenti delle imprese artigiane sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus possono ricevere dalle banche l’anticipazione del trattamento di sostegno al reddito. Lo prevede l’addendum sottoscritto dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) e dall’ABI (Associazione bancaria italiana) che rende operativa anche per il settore artigiano la convenzione dello scorso 30 marzo firmata da Confartigianato, dalle principali Confederazioni datoriali con ABI e con i Sindacati dei lavoratori, alla presenza della Ministra del lavoro Nunzia Catalfo.
L’Addendum estende il beneficio dell’anticipazione sociale anche nei confronti dell’assegno erogato da FSBA per le sospensioni del rapporto di lavoro a zero ore.
In pratica, i dipendenti per i quali il datore di lavoro ha presentato una richiesta di sostegno al reddito a FSBA, possono ottenere, tramite la banca presso la quale il Fondo verserà l’assegno ordinario, un’anticipazione pari a 1.400 euro – calcolata per una sospensione a zero ore di 9 settimane – fino all’erogazione dell’assegno.

La convenzione prevede modalità semplificate per l’erogazione da parte delle banche di una anticipazione al lavoratore di 1400 euro, definita in base alla durata massima dell’integrazione salariale (9 settimane) come prevista dal Decreto “Cura Italia”, per fare fronte ai bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro.

Cliccare qui per scaricare i moduli bancari

Wila – San.arti: sospensione versamenti

I Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa San.Arti. e W.i.l.a. hanno deciso, considerato il perdurare dall’emergenza COVID-19, di prorogare l’adozione di misure straordinarie a sostegno di tutte le aziende artigiane iscritte.
Pertanto, analogamente con quanto previsto dall’art.18 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23:
• le imprese artigiane iscritte a San.Arti. e a W.i.l.a. con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
La sospensione dei termini è limitata alle imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.
• le imprese artigiane iscritte a San.Arti. e a W.i.l.a., con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di marzo 2020 (scadenza aprile 2020) e aprile 2020 (scadenza maggio 2020).
La sospensione dei termini è limitata alle imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile del precedente periodo di imposta.

Si informa che entrambi i Fondi continueranno comunque a garantire la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.
Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento ai mesi di paga rientranti nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità.

CORONAVIRUS: BILATERALITA’ ARTIGIANA

Covid-19: le novità dell’INAIL e l’assistenza del Patronato INAPA. La sicurezza sul lavoro. Le prestazioni di WILA.

L’emanazione dei vari DPCM, del “Protocollo condiviso” del 14 marzo tra le associazioni di categoria datoriali e sindacali con il Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché le prossime fasi di riapertura delle attività, ci vedono coinvolti nella più ampia diffusione di alcune importanti notizie per le aziende artigiane.

Per questo portiamo alla vostra attenzione:

– Covid-19 malattia/infortunio: circolare 13/2020 INAIL – Assistenza del Patronato
– Protocollo sicurezza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
– prestazione WILA per l’acquisto dei DPI – assistenza ufficio welfare e bilateralità

COVID-19 malattia/infortunio, le novità dell’Inail e l’assistenza del Patronato INAPA

Nel caso di azienda chiusa il cui lavoratore sia colpito dal Virus Covid 19 l’assenza deve essere trattata come “malattia” e questo vale anche per il periodo di quarantena.
Il Decreto Legge “Cura Italia” 18/2020 ha previsto alcune regole specifiche che riguardano la tutela infortunistica per chi è stato contagiato in occasione dell’attività lavorativa, considerando tale contagio a tutti gli effetti come un infortunio sul lavoro, estendendo al Coronavirus una tutela già esistente per altre patologie di origine virale. 
La norma quindi ammette che, in caso di contagio da Covid-19 sul lavoro, il lavoratore sia coperto dalla tutela assicurativa INAIL, riconducendo tale patologia alla causa virulenta.
Precisiamo che il contagio avvenuto in occasione di lavoro non comporta che per qualsiasi contagio si acceda alle tutele INAIL, ma devono essere presenti delle specifiche condizioni. Un evento viene considerato infortunio quando sono contemporaneamente presenti: la causa violenta, la lesione e l’occasione di lavoro. 
Mancando anche solo uno di questi elementi non siamo in presenza d’infortunio, ma di malattia comune.

L’occasione di lavoro in una situazione di infezione virale generalizzata come quella che stiamo vivendo, è senza dubbio l’elemento più difficile da valutare e diviene veramente difficile individuare se il virus sia  stato contratto in ambiente di lavoro o fuori da questo.

La circolare INAIL n. 13/2020 precisa che ci sono situazioni in cui la presunzione di origine professionale/lavorativa è facile da individuare ; ad esempio per tutti gli operatori in ambito sanitario quali medici, infermieri, inservienti e coloro che si occupano dei servizi di pulizia, manutenzione, cucina e simili; ovvero le figure che garantiscono il funzionamento di una struttura sanitaria. 
La motivazione della applicazione della “presunzione” che la contrazione del virus dipenda dall’occasione di lavoro è da ricercarsi nella altissima possibilità che gli operatori della sanità hanno di venire contagiati in relazione alla necessità di operare in presenza delle persone che devono essere assistere.

Ad una situazione di alto rischio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza. In via esemplificativa : gli addetti al front-office, i cassieri, addetti alle vendite/banconisti etc.

Per questo la circolare prevede che per aprire un caso di malattia-infortunio ci devono essere: un certificato medico che metta in stretta correlazione il lavoro eseguito con il contagio avvenuto, con indicazioni precise da parte del medico, una denuncia d’infortunio telematica da parte del datore di lavoro e un documento che confermi la diagnosi di contagio.
Nei casi in cui l’INAIL non ravveda la presenza di tutte queste concause e soprattutto che il virus sia stato contratto in occasione di lavoro, la pratica d’infortunio verrà declassata a malattia e verrà trasmessa direttamente all’INPS.
Altro elemento importante da tenere presente è che l’infortunio indennizzato dall’INAIL, con il riconoscimento del nesso causale tra la prestazione lavorativa e l’infezione contratta, non è computato ai fini della determinazione dell’oscillazione in malus del tasso applicato all’azienda, non determinando così nessun effetto negativo sul premio INAIL dell’azienda.

Il servizio del Patronato Inapa per i datori di lavoro e i loro lavoratori  

A seguito di quanto sopra ricordiamo che Confartigianato, da sempre vicino alle esigenze delle imprese, tramite il proprio Patronato INAPA sarà a disposizione per seguire le pratiche dei lavoratori coinvolti, in modo completamente gratuito, successivamente alla denuncia d’infortunio fatta dall’azienda .
Il Patronato Inapa ha stipulato una collaborazione con un medico specializzato, al fine di garantire una corretta valutazione sanitaria legata all’epidemia in essere. 
Per questo invitiamo i datori di lavoro a segnalare ai propri dipendenti tale opportunità.
Ricordiamo che il Patronato Inapa a titolo completamente gratuito è altresì a disposizione per i titolari, i soci, i collaboratori delle imprese che necessitano di assistenza per gli eventi d’infortunio o malattia professionale.

La sicurezza sul lavoro, Protocollo e prescrizioni in vista della fase 2 (apertura)  

Le imprese che riapriranno dovranno seguire sia le disposizioni del “Protocollo condiviso” sia le altre prescrizioni che le autorità (nazionali e regionali) stanno elaborando in questi giorni e che saranno rese note in vista della fase 2 (riapertura).
Gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione avranno un ruolo centrale in quanto si pongono il fondamentale obiettivo di salvaguardare la  salute di tutti gli operatori (artigiani titolari, dipendenti, collaboratori) rispetto al rischio di contagio da Covid 19 ( e non solo). 

Prestazione straordinaria WILA PER LE IMPRESE  

Il Consiglio di Amministrazione di WILA – fondo riservato ai lavoratori – in via straordinaria e vista la situazione ha previsto una prestazione a favore delle imprese con dipendenti,regolarmente iscritti al Fondo Wila, in attività o che riprenderanno nei prossimi mesi e che dovranno dotare i loro lavoratori dei presidi sanitari di protezione individuale per Covid-19.
La prestazione prevede il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato nel periodo che va dal 1°marzo al 31 ottobre 2020. 
Tale prestazione è richiedibile una sola volta, in caso di più fatture si dovrà presentare un’unica richiesta, allegando tutte le fatture. Il termine per la presentazione è di 24 mesi dalla data della fattura.
I presidi sanitari ammessi devono essere conformi alle norme vigenti e sono: 
•    mascherine 
•    guanti 
•    occhiali di protezione. 

Il rimborso è previsto nei limiti del massimale: 
• aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00 
• aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00 
• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00 
• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00


La documentazione da allegare :
– modello di richiesta Wila
– uniemens aziendale del mese di ripresa per l’azienda sospesa; l’ultimo disponibile per l’azienda in attività
– fatture di acquisto
– copia del pagamento fattura (bonifico o altro).

Il nostro ufficio welfare e bilateralità è disponibile a dare informazioni ed istruire la pratica in modo completamente gratuito.

Unicredit – Misure emergenza covid-19

Sul sito internet unicredit.it è stata creata una pagina dedicata al DL Liquidità – Misure per Imprese 
https://www.unicredit.it/it/piccole-imprese/iniziative-per-le-imprese-decreto-liquidita-per-le-imprese.html, nella quale le imprese possono tenersi informate sull’attuazione dei vari provvedimenti, anche in dipendenza delle delibere di attivazione da parte dei soggetti gestori (Fondo Centrale di Garanzia per le PMI / MCC e/o SACE), e sul relativo iter operativo. 

Con particolare riferimento al finanziamento fino a 25.000 euro garantito al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia, è indicato il processo operativo e la documentazione da produrre. Per comodità trovate:

  • allegato 4BIS (Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale del Fondo di Garanzia);
  • format banca Unicredit di dichiarazione per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia.

I Consulenti Business/Gestori Corporate di Unicredit, attivi in modalità Smart Working, sono sempre a disposizione delle Imprese Clienti, contattabili sui rispettivi cellulari aziendali/indirizzi e-mail ed in grado di operare da remoto per l’elaborazione delle richieste di finanziamento. 

UniCredit è inoltre operativa dal 6 aprile sull’anticipazione della cassa integrazione in favore dei dipendenti. Anche in questo caso tutte le informazioni utili alla pagina dedicata del sito UniCredit https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/cig_informazioni-richiesta-anticipazione.html

I  finanziamenti fino a 25.000€ sono garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia. 
Si possono richiedere nuovi finanziamenti con le seguenti caratteristiche: 

  • durata massima di 72 mesi; 
  • preammortamento di 24 mesi; 
  • tassi di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; 
  • importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti  dopo il 1.1.2019) e comunque massimo 25 mila euro.

A chi è rivolto
Alle micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. 

Garanzia

  • La garanzia pubblica è gratuita ed è pari al 100% 
  • È concessa attraverso modalità semplificate 

Documenti da presentare a mezzo PEC: 

  • Allegato 4 bis accompagnato da copia di un documento di riconoscimento 
  • Bilancio/dichiarazione redditi. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, idonea documentazione o autodichiarazione 
  • Dichiarazioni per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca. 
  • Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, certificato di attribuzione Partita IVA 

Costo della Garanzia:
La garanzia è gratuita, come previsto dal decreto liquidità e non è richiesta nessuna commissione per le garanzie concesse entro il 31.12.2020  

Confartigianato Benessere propone al Governo alcune misure per la riapertura di parrucchieri ed estetiste

La sospensione dei servizi di cura della persona s’è tradotta in un inasprimento dell’abusivismo.

Confartigianato categoria Benessere ha predisposto un documento contenente alcune azioni utili per consentire la riapertura di parrucchieri e centri estetici. Condizione per la ripresa dell’attività dovrà essere l’applicazione di misure igienico-sanitarie e di modalità di lavoro che garantiscano la sicurezza e la tutela della salute dei clienti, degli imprenditori e dei loro dipendenti.

La chiusura delle attività, anche se accolta con favore nella consapevolezza della criticità della situazione sanitaria, ha provocato oltre all’evidente danno economico anche un disagio tra i cittadini che si sono visti privati della possibilità di fruire dei servizi di cura della persona utili al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico.

Purtroppo tra gli effetti collaterali dovuti alla chiusura dei saloni e dei centri si è reso evidente e si è concretizzato maggiormente quello dell’abusivismo, che deve essere contrastato con un’intensificazione dei controlli ed un inasprimento delle sanzioni.

“Alla luce di tutto questo sarebbe opportuno prevedere una riapertura dei saloni di acconciatura e dei centri estetici subordinata all’applicazione di misure di carattere igienico-sanitario – così afferma Confartigianato Benessere – Ferme restando le disposizioni dei decreti governativi (integrate dal Protocollo delle misure negli ambienti di lavoro), le imprese regolari siano in condizioni di riorganizzare le attività e rimodulare le modalità di erogazione dei servizi, in modo da operare in sicurezza tutelando la salute dei clienti, dei dipendenti e degli stessi imprenditori”.

Le misure principali di carattere organizzativo elaborate da Confartigianato sono:

  • Svolgimento delle attività esclusivamente su appuntamento (telefonico, tramite app o mail)
  • Presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici
  • Permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio/trattamento
  • Adozione – per le imprese maggiormente strutturate – di orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti

Limitatamente ai saloni di acconciatura che, contrariamente ai centri estetici, normalmente non dispongono di spazi chiusi nell’ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore:

  • delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile
  • utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti
  • distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore)

Le azioni utili di carattere igienico sanitario sarebbero:

  • Utilizzo mascherina e guanti
  • Utilizzo di occhiali protettivi o visiera in plexiglas per i trattamenti per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba)
  • Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio
  • Disinfezione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo
  • Utilizzo, ove possibile, di materiali monouso e lavaggio a temperatura adeguata e con prodotti igienizzanti dei materiali in tessuto
  • Posizionamento di soluzioni disinfettanti all’ingresso e in corrispondenza di tutte le postazioni lavoro, a disposizione di operatori e clientela

Mentre per i centri estetici vengono proposte delle ulteriori misure, come:

  • Utilizzo di soprascarpe monouso
  • Utilizzo di camici monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti ad alta temperatura con prodotti igienizzanti
  • Accurata detersione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina o alcool denaturato, ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento

Al momento tale iniziativa resta una proposta da parte di Confartigianato al Governo, in quanto non si hanno ancora ipotesi di date certe per le riaperture e nemmeno sulle condizioni alle quali si potrà riprendere a lavorare. Come già anticipato nei giorni scorsi da parte del Presidente provinciale della Categoria Benessere, Johnny Oregioni, l’invito è quello di attendere indicazioni certe prima di avviare azioni di sanificazione o investimenti in qualsiasi attrezzatura utile ad evitare il contagio da Coronavirus.

La liquidità delle microimprese al centro delle priorità.

Il territorio faccia sistema.

di Gionni Gritti – Presidente Confartigianato Imprese Sondrio 

In questi giorni stanno arrivando i “sospirati 600 euro”, una elemosina ma come si suol dire “piuttosto che niente, prendiamo piuttosto”. I 600 Euro erano previsti per il mese di marzo e stando all’impegno, ci aspettiamo arrivino anche per il mese di aprile con cifre più cospicue. 

Appare del tutto evidente che tali somme sono irrisorie rispetto alle necessità personali dei lavoratori autonomi e soprattutto ai costi generali di una piccola impresa. 

Per le imprese con dipendenti che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga pare che la Regione Lombardia abbia deciso di intervenire. 

Nei prossimi giorni però il problema della “liquidità” passerà da una fase di “necessità” ad una fase di “emergenza”. 

Le piccole imprese devono garantire la retribuzione ai propri collaboratori e non tutte hanno la forza finanziaria per proseguire in assenza di fatturato e di entrate.  In aggiunta a tutto ciò sta emergendo un quadro crescente di “mancati pagamenti” e le piccole imprese finiscono per essere l’anello più fragile sotto il profilo finanziario. 

Il Decreto “liquidità” e stiamo parlando solo di finanziamenti e purtroppo non di contributi a fondo perso – ad oggi non ha dato alcun segnale concreto; il sistema bancario – fatta eccezione per la moratoria – non ha definito l’iter.

Le microimprese hanno la vitale necessità di poter contare su misure per affrontare la liquidità per alimentare i flussi di cassa e quindi per sopravvivere

Noi siamo convinti che il Governo centrale non abbia percepito tutto questo e i proclami televisivi non ci consegnano un quadro rassicurante.

Sui territori la “potenza di fuoco” non c’è e non si è vista. Un territorio piccolo, ma virtuoso, come il nostro, potrebbe sviluppare al proprio interno un meccanismo per affrontare il tema della liquidità. 

L’esperienza del passato – con alcune misure come “Fiducia Valtellina” – insegna che l’unione delle forze può dare risultati positivi.  

Noi proponiamo ad esempio un “Fondo di Rotazione” finanziato con fondi delle istituzioni locali riservato alla “liquidità” da gestire in convenzione con le banche presenti sul territorio e i Confidi ; uno strumento che superi le criticità degli strumenti nazionali e che assicuri un tasso “zero”.

In questi giorni abbiamo letto con favore l’impegno espresso dal Presidente della Provincia di voler verificare – con gli altri enti fra cui in primis il BIM – le risorse disponibili e da qui attivare misure per sostenere il sistema imprenditoriale locale.

L’auspicio è che l’impegno espresso dalla Provincia sia supportato da tutti gli enti a cui chiediamo di posticipare la realizzazione di  progettualità non urgenti e di liberare così risorse finanziarie. 

A livello nazionale il sistema dovrebbe avere il coraggio di avviare procedure di emergenza e, in deroga, per avviare tutti i progetti in cantiere superando le pastoie burocratiche e liberare così risorse per il sistema economico e produttivo. 

Oggi la parola giusta è “CORAGGIO”; coraggio per scelte, azioni, interventi, sostegno e per superare una crisi terribile di fronte alla quale l’Europa si sta rivelando completamente assente.

Campagna straordinaria WILA COVID-19

Il CDA di WILA visto la difficile situazione causata da coronavirus ha deciso di aiutare i lavoratori attraverso una “CAMPAGNA STRAODINARIA COVID-19”.

Pur essendo il fondo WILA destinato SOLO ai lavoratori il CDA con grande senso di responsabilità ha previsto una prestazione specifica anche per le imprese.

Le prestazioni messe in campo sono le seguenti:

]PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. :

  • Rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso
  • Rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio

]PER I FAMIGLIARI (CONIUGI/CONVIVENTI e FIGLI) DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. positivi al Covid-19

  • Indennità per ricovero ospedaliero
  • Indennità per isolamento domiciliare

]PER LE IMPRESE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. :

  • Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratore per Covid-19

PER I LAVORATORI

I «Trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio o di grave evento morboso»  prevedono una franchigia di 30 euro a carico lavoratore se effettuate in strutture NON convenzionate.

WILA per fatture dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, già rimborsate da UniSalute, riconosce direttamente al lavoratore l’importo non indennizzato di € 30.

Le «Prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio» prevedono una franchigia di 1000 euro a carico lavoratore se effettuate in strutture NON convenzionate .

WILA per fatture dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, già rimborsate da UniSalute, riconosce direttamente al lavoratore l’importo non indennizzato di € 100.

PER I FAMILIARI : CONIUGE/CONVIVENTE E FIGLI

POSITIVI AL COVID-19

] Ricovero ospedaliero

L’indennità è prevista nel caso di “Ricovero ospedaliero” di uno o più famigliari causato da Covid-19,  presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto ad un’indennità di € 40 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni.

Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1°gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

] Isolamento domiciliare

L’indennità è prevista nel caso di “Isolamento domiciliare” di uno o più famigliari causato da Covid-19. 

Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, di uno o più famigliari, l’assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, o altra collocazione stabilita dall’autorità sanitaria, per un periodo non superiore a 14 giorni. La diaria giornaliera verrà corrisposta anche qualora il famigliare non abbia preventivamente subito un ricovero.

Questa garanzia è valida retroattivamente dal 1°gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

PER LE IMPRESE  a tutela dei loro lavoratori

Per imprese con dipendenti regolarmente iscritti al Fondo Wila, in attività o che riprenderanno,nei prossimi mesi l’attività produttiva e che debbono dotare i loro dipendenti dei presidi sanitari di protezione individuale per Covid-19 , conformi alle norme vigenti, è previsto il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato nel periodo che va dal 1°marzo al 31 ottobre 2020.

Tale prestazione è richiedibile UNA SOLA VOLTA, in caso di più fatture si dovrà presentare un’unica richiesta.

Ipresidi sanitari ammessi sono :

  • mascherine
  • guanti
  • occhiali di protezione.

Rimborso nei limiti del massimale per :

aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00

aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00

• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00

• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00

San.arti :#sempre+con gli artigiani

Il Fondo SAN.ARTI., in questo difficile momento per il Paese, ha attivato nuove prestazioni straordinarie per offrire sempre più sostegno ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO.

Non solo invia STRAORDINARIA, il Cda del Fondo, ha esteso la possibilità di richiedere l’indennità di ricovero e la diaria per l’isolamento domiciliare, se contagiati dal COVID-19, anche ai titolari di impresa che, pur non iscritti come volontari, versino il contributo a SAN.ARTI. per i propri dipendenti.

Sono state previste speciali indennità per :

–  RICOVERO in caso di positività al virus In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni

ISOLAMENTO DOMICILIARE in caso di positività al virus In caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità giornaliera per un periodo massimo di 14 giorni l’anno

RIMBORSO delle franchige: per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute

PRESTAZIONE EROGATA DA UNISALUTE PER CONTO DI SAN.ARTI.

Destinatari: lavoratori dipendenti – titolari iscritti – familiari dei lavoratori dipendenti e dei titolari che hanno esteso l’iscrizione al proprio nucleo familiare.

Prestazione: Lavoratori dipendenti e volontari che dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 risultino positivi al COVID-19, dal 14 aprile 2020 possono richiedere:

diaria per isolamento domiciliare di 40,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni l’anno;

indennità giornaliera per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni.

Le due indennità sono cumulabili tra loro.

PRESTAZIONI EROGATE IN AUTOGESTIONE DA SAN.ARTI.

] INDENNITA’ STARORDINARIA PER TITOLARI D’AZIENDA NON ISCRITTI MA CHE ABBIANO VERSATO REGOLARMENTE PER I LAVORATORI ULTIMO SEMESTRE 2019

Destinatari : Titolari (delle imprese aderenti a SAN.ARTI.) che nell’ultimo semestre del 2019 abbiano regolarmente versato la contribuzione al Fondo per i lavoratori dipendenti in forza, se risultati positivi al COVID-19 dal 24 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Potrà accedere alla prestazione una sola persona per azienda.

La prestazione è erogata solo se risultati positivi al COVID-19.

Prestazione: Titolari di impresa che dal 14 aprile 2020 potranno richiedere:

• indennità per isolamento di 30,00 euro al giorno per un periodo massimo di 14 giorni l’anno in caso di isolamento domiciliare;

• indennità per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50 giorni.

Le due prestazioni sono tra loro cumulabili.

]RIMBORSO DELLE FRANCHIGE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E VISITE SPECIALISTICHE

Destinatari: lavoratori dipendenti in regolare copertura alla data di emissione della fattura/ricevuta da parte della struttura sanitaria convenzionata:

• Titolari iscritti al fondo come Volontari per l’anno 2020

• Familiari dei Lavoratori dipendenti e dei Titolari iscritti che hanno esteso l’iscrizione al proprio nucleo familiare

Prestazione : gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche presso strutture convenzionaterientrano tra le prestazioni che gli iscritti possono richiedere ad UniSalute che le erogaper conto del Fondo SAN.ARTI.

UniSalute sostiene le spese per la prestazione erogata all’iscritto che dovrà versare

una franchigia di 10, 20, o 30 euro direttamente alla struttura sanitaria convenzionata che effettua la prestazione.

SAN.ARTI. a fronte della emergenza sanitaria che vive il Paese ha esteso il proprio intervento a favore degli iscritti che dal 14 aprile 2020 possono richiedere il rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche

effettuate dal 24 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 rivolgendosi alla rete di strutture convenzionate UniSalute.

Coronavirus, le indicazioni per gli spostamenti di persone e merci

Quali i limiti agli spostamenti di merci e persone nella Provincia di Sondrio imposte per arginare la diffusione del CORONAVIRUS? Un primo aiuto per applicare il DPCM dell’8 marzo 2020

Nel Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato l’8 marzo 2020 il principale nuovo obbligo è relativo ad evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati (Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché di evitare spostamenti all’interno dei medesimi territori ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il decreto non vieta il movimento di persone e merci, ma lo limita alle strette necessità di lavoro e di salute.

Questa disposizione ha generato dubbi e preoccupazioni in tutte le aziende in merito alla possibilità, già da domani (lunedì 9 marzo) che i dipendenti possano recarsi sul posto di lavoro e soprattutto che le aziende possano fare circolare i propri mezzi aziendali per motivi di lavoro (dal trasporto merci alle visite commerciali dai clienti).

Entro questa sera o al massimo nella mattinata di domani (lunedì 9 marzo) usciranno chiarimenti sia da parte del Governo che delle Prefetture.

Tuttavia possiamo ipotizzare ragionevolmente alcune evidenze:

– le imprese, le attività produttive e/o commerciali non si fermeranno e pertanto non dovranno chiudere;

– il personale dipendente delle aziende potrà spostarsi dalla propria abitazione e recarsi sul posto di lavoro;

– sarà consentito spostare mezzi di trasporto e merci per esigenze di lavoro dentro e fuori la nuova zona arancione (Lombardia e 14 province individuate dal Dpcm)

– le aziende dovranno adottare misure atte a ridurre gli spostamenti sul territorio al limite dell’indispensabilità.

Come comportarsi a proposito della riduzione degli spostamenti al limite dell’indispensabilità?

– gli imprenditori, in base alle specifiche caratteristiche organizzative e produttive delle proprie aziende, devono favorire il telelavoro e/o lo smartworking fra i propri dipendenti;

– Le imprese devono individuare nella propria programmazione, le attività che richiedono lo spostamento di persone sul territorio e che possono essere rinviate perché non connesse alla consegna imminente di una commessa o alla scadenza di fornitura;

– Le aziende devono incentivare, tra le mansioni e/o i lavoratori la cui presenza in azienda non è indispensabile, (e che non sono già stati avviati allo smartworking) l’utilizzo delle ferie.

Tutte queste misure concorrono nel loro insieme a ridurre gli spostamenti delle persone sul territorio della zona arancione.

Come “comprovare” (dimostrare) le esigenze delle attività che richiedono uno spostamento di persone?
Probabilmente attraverso l’esibizione di documenti contrattuali, certificati di deperibilità delle merci, dichiarazioni da consegnare al personale che si dovrà spostare per esigenze di lavoro.

CORONAVIRUS, LEGGI IL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUI

Ascolta la conferenza stampa di presentazione del DPCM 8 marzo 2020

VAI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE “EMERGENZA CORONAVIRUS CONFARTIGIANATO IMPRESE A FIANCO DELLE IMPRESE CON DIPENDENTI”

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