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Tag: Edilizia

“Il nuovo codice degli appalti PNRR e opportunità per le MPMI” seminario

Roma 19 luglio 2023 ore 10.30-17.00

Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza su Webex

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato ANAEPA, ha promosso un importante seminario dal titolo “Il nuovo codice degli appalti, PNRR e opportunità per le MPMI“. L’evento si terrà presso la sede nazionale di Confartigianato a Roma il prossimo mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 10.30.


Il seminario sarà incentrato sulle recenti novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le cui prime disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° luglio. Tale codice mira a semplificare ed accelerare le procedure di appalto, rispondendo alle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).


Nell’ambito dei lavori sarà presentata ufficialmente 4CNetWork, la prima rete nazionale di consorzi e reti di Confartigianato che coinvolge complessivamente, attraverso i cinque consorzi fondatori, oltre 360 imprese nei comparti dell’edilizia, dei servizi, dell’impiantistica, delle pulizie e della manutenzione.

Amianto: nuove norme UE di protezione dei lavoratori

Lo scorso 27 giugno 2023, il Consiglio dell’UE ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto. Nonostante sia vietato nell’UE da quasi vent’anni, l’amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Linee principali dell’accordo

Più specificamente è stato concordato sull’uso di un cosiddetto “modello duale” per i valori limite di esposizione professionale (OELV).

In un primo momento i datori di lavoro dovranno ridurre l’OELV dall’attuale 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm³ senza alcun periodo di transizione (cioè al massimo 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Dopo 6 anni, gli Stati membri dovranno utilizzare una tecnologia più moderna ed efficace per rilevare le fibre, ovvero la microscopia elettronica.

Dovranno quindi scegliere tra:

  • utilizzare un OELV ancora più basso di 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure
  • mantenere lo 0,01 OELV ma includendo le fibre sottili.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. A tal fine possono, ad esempio, ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri.

Gli Stati membri dovranno tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali legate all’amianto diagnosticate da un medico.

Le nuove norme stabiliranno anche un elenco di mezzi per evitare l’esposizione, come l’uso appropriato di dispositivi di protezione personale e respiratoria, la pulizia sicura degli indumenti, una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

Le prossime tappe

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno chiamati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una prossima riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER). Il testo della direttiva sarà quindi sottoposto a revisione giuridica e linguistica prima di essere adottato dai ministri in una prossima riunione del Consiglio.

Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica al fine di misurare i livelli di amianto sul luogo di lavoro.

Superbonus 2023: le ultime modifiche normative

Con la circolare n. 13/E del 21 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023)
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici – principali novità e spunti di dettaglio

A Sondrio un seminario di approfondimento

ANCE Lecco Sondrio e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio promuovono un seminario dal titolo “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si terrà il prossimo 15 giugno sia in presenza presso la sede di ESFE Sondrio, via Samaden, 14, sia in remoto a partire dalle ore 09.30.

L’obiettivo dell’incontro è fornire un primo approfondimento alle innovazioni del nuovo strumento che entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Dopo i saluti istituzionali, la presentazione centrale è stata affidata a due esperti del settore, il dr. Giorgio Asperti e il dr. Giovanni Taiocchi che, partendo dai tre principi cardine del nuovo Codice, analizzeranno le semplificazioni negli affidamenti sotto soglia, gli appalti integrati, le ipotesi di anomalia nelle offerte e le esclusioni automatiche sino alle revisioni dei prezzi e le opportunità del subappalto e dell’avvalimento. Al termine sarà lasciato ampio spazio al dibattito con i partecipanti.
L’evento è aperto alle imprese, agli amministratori ed ai tecnici delle Stazioni Appaltanti dei territori delle province di Lecco e di Sondrio ed a chiunque fosse interessato al tema, previa iscrizione tramite le Segreterie dei promotori, ANCE Lecco Sondrio, Tel. 0341 491936, email edili@anceleccosondrio.it e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, Tel. 0342 514343, email segreteria@artigiani.sondrio.it

“L’incontro rappresenta una prima importante occasione di confronto tra le imprese e le pubbliche stazioni appaltanti del territorio sui cambiamenti che, dal 1° luglio prossimo, interesseranno il settore degli appalti pubblici. L’augurio che vogliamo esprimere alla nuova normativa del settore delle opere pubbliche è che sia proprio la rinnovata fiducia reciproca tra operatori economici ed amministrazioni pubbliche a guidarne l’applicazione, così come per altro recita uno dei primissimi articoli del codice 36/2023 – queste le parole del Presidente ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi”
“La data dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti– afferma Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – si avvicina e con questo evento vogliamo focalizzarci sulle principali novità per agevolare tutti i soggetti interessati e limitare al massimo il potenziale rischio di blocco degli affidamenti che sovente si verifica con l’introduzione di novità normative come queste. In una fase di ripresa come quella che stiamo vivendo ed in vista dei preparativi alle Olimpiadi 2026 sarebbe fortemente penalizzante per tutti i territori un rallentamento delle procedure di gara.” 

Alla luce delle importanti novità che entreranno in vigore a breve è auspicabile una forte partecipazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023, incontro a Sondrio il 15 giugno

Principali novità e spunti di dettaglio Giovedì 15 giugno 2023 ore 9.30

ANAEPA Confartigianato Edilizia Sondrio e ANCE Lecco Sondrio  hanno organizzato l’incontro dedicato a “Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si svolgerà presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14, giovedì 15 giugno 2023.

Il programma dell’incontro si articolerà nei seguenti momenti:

Ore 9.30
Saluti del Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio
Paolo Panizza

Ore 9.40
Saluti del Presidente di ANCE Lecco Sondrio – Luca Fabi

Ore  9.50
Esposizione dei relatori: Giorgio Asperti – Giovanni Taiocchi:

i primi tre principi del codice 36/2023; 

le semplificazioni nel sotto soglia;

l’appalto integrato;

l’anomalia delle offerte e l’esclusione automatica;

la revisione prezzi;

il subappalto e l’avvalimento.

Ore 12.15
Interventi dei partecipanti

 
L’incontro si svolgerà in presenza (capienza massima 50 posti) presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14.
 
E’ altresì prevista la possibilità di un collegamento da remoto, tramite la piattaforma “GoTo Meeting”.

Iscrizioni da effettuare entro il 13 giugno 2023

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Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Regolarizzazione congruità manodopera: il chiarimento da CNCE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha pubblicato il 2 maggio scorso un nuovo documento di FAQ relativamente alla congruità della manodopera in edilizia con una serie di precisazioni sulle procedure di regolarizzazione.

Richiamando l’accordo siglato dalle parti sociali il 7 dicembre scorso e la comunicazione CNCE n. 837/2023, la Commissione precisa che, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà trasmesso tramite PEC all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione, che potrà prevedere il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità) qualora presentate, e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

Nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. Tali versamenti, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

Infine, nel documento si chiarisce che, ai fini della verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.

Legge PNRR e caro materiali, accolta la proposta di ANAEPA

Con la conversione in Legge (n. 41/2023) del Decreto PNRR, ANAEPA-Confartigianato Edilizia è riuscita ad ottenere l’inserimento all’articolo 14, comma 9 bis di un emendamento in tema di semplificazione per far sì che gli operatori economici possano emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima della liquidazione delle somme dei Fondi di adeguamenti dei prezzi alle Stazioni Appaltanti.

L’emendamento, fortemente sostenuto dall’ANAEPA e dalla Confartigianato, prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta quindi di una misura estremamente rilevante che consentirà le imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.

L’iniziativa legislativa, frutto di una stretta collaborazione con Confartigianato finalizzata a superare le criticità dovute al blocco delle erogazioni delle risorse dei fondi ministeriali messe a disposizione per compensare/adeguare gli aumenti dei prezzi dei materiali, è stata preceduta da una lettera di Anaepa al Ministro Salvini e da un confronto personale con il Viceministro Rixi.

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Con una nota del 28 aprile scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il riavvio della procedura che consentirà il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.

Il Tar del Lazio ha, infatti, confermato la legittimità del Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 con le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, avvenuti nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (Allegato 1).

In considerazione della sentenza favorevole – si legge nella nota del MIT – verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell’anno 2021.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze di accesso alle risorse del Fondo (di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022), attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ nelle seguenti finestre temporali definite con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023 (chiusa)
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

Inoltre, in ordine alle modalità di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con l’articolo 14 comma 9 bis della legge 41/2023, introdotto in sede referente accogliendo la richiesta di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha previsto la possibilità che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno fornire all’impresa esecutrice copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in tal caso cumulando i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell’istanza.

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

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