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Tag: Edilizia

Regolarizzazione congruità manodopera: il chiarimento da CNCE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha pubblicato il 2 maggio scorso un nuovo documento di FAQ relativamente alla congruità della manodopera in edilizia con una serie di precisazioni sulle procedure di regolarizzazione.

Richiamando l’accordo siglato dalle parti sociali il 7 dicembre scorso e la comunicazione CNCE n. 837/2023, la Commissione precisa che, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà trasmesso tramite PEC all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione, che potrà prevedere il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità) qualora presentate, e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

Nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. Tali versamenti, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

Infine, nel documento si chiarisce che, ai fini della verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.

Legge PNRR e caro materiali, accolta la proposta di ANAEPA

Con la conversione in Legge (n. 41/2023) del Decreto PNRR, ANAEPA-Confartigianato Edilizia è riuscita ad ottenere l’inserimento all’articolo 14, comma 9 bis di un emendamento in tema di semplificazione per far sì che gli operatori economici possano emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima della liquidazione delle somme dei Fondi di adeguamenti dei prezzi alle Stazioni Appaltanti.

L’emendamento, fortemente sostenuto dall’ANAEPA e dalla Confartigianato, prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta quindi di una misura estremamente rilevante che consentirà le imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.

L’iniziativa legislativa, frutto di una stretta collaborazione con Confartigianato finalizzata a superare le criticità dovute al blocco delle erogazioni delle risorse dei fondi ministeriali messe a disposizione per compensare/adeguare gli aumenti dei prezzi dei materiali, è stata preceduta da una lettera di Anaepa al Ministro Salvini e da un confronto personale con il Viceministro Rixi.

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Con una nota del 28 aprile scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il riavvio della procedura che consentirà il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.

Il Tar del Lazio ha, infatti, confermato la legittimità del Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 con le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, avvenuti nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (Allegato 1).

In considerazione della sentenza favorevole – si legge nella nota del MIT – verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell’anno 2021.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze di accesso alle risorse del Fondo (di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022), attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ nelle seguenti finestre temporali definite con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023 (chiusa)
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

Inoltre, in ordine alle modalità di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con l’articolo 14 comma 9 bis della legge 41/2023, introdotto in sede referente accogliendo la richiesta di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha previsto la possibilità che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno fornire all’impresa esecutrice copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in tal caso cumulando i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell’istanza.

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

Lavoro e costo della manodopera: pubblicate le nuove tabelle provinciali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul portale istituzionale il Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative.

In base all’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

  • benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Le tabelle, che costituiscono parte integrante del decreto, rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal 5 aprile 2023 (data di adozione del decreto).

Decreto Fondo caro materiali in G.U.: istanze dal 1° aprile

Pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 il Decreto 1 febbraio 2023 che disciplina le modalità di accesso al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici di lavori.

Il 1° aprile (fino al 30 aprile 2023) si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) gestita dal Ministero. La successiva finestra prevista dal decreto partirà il 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023; poi dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e, infine, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, dovranno essere indicati “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

• appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

 appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Evento – Congruità edilizia – 15 marzo Lariofiere Erba

Aggiornamento tecnico pratico sugli adempimenti della Congruità Edilizia, dalla genesi della normativa alla gestione della piattaforma CNCE_Edilconnect

15 marzo 2023, ore 18.00

LARIOFIERE – Erba

L’evento sarà fruibile anche in diretta online

Confartigianato  imprese Como, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco e Confartigianato Imprese Sondrio, propone un convegno rivolto a tutti gli operatori del settore, al fine di promuovere la corretta informazione su questa importante tematica che vede coinvolte non solo le imprese dell’edilizia, ma tutto il cantiere.

Intervengono: 

VIRGILIO FAGIOLI – Presidente Settore COSTRUZIONI Confartigianato Imprese Como

BIANCA BARON – Direttore CNCE

MARCO PANTALEONI – Consigliere CNCE

MARCO DURANTE Cassa Edile Como-Lecco

FEDERICA COLOMBINI – Segretario Settore COSTRUZIONI e IMPIANTI Confartigianato imprese Como

DAVIDE CARLO RIVA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Lecco

PAOLO PANIZZA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Sondrio

E’ possibile far pervenire i propri quesiti per la trattazione durante il convegno al seguente indirizzo, entro lunedì 13 marzo 2023: congruitaedilizia@confartigianatocomo.it

L’evento è gratuito. 

Iscrizioni: formazione@artigiani.sondrio.it

Obbligo polizza assicurativa immobili in costruzione: webinar 1° marzo 2023

Il 5 novembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154 del 20 luglio 2022 contenente il “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 122/2005”.

Si tratta del contratto assicurativo che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell’acquirente, a fronte di compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione”, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 (che contiene, infatti, la disciplina sul rilascio di polizze postume decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi, e poi, consegnarlo, al momento del rogito, agli acquirenti.

Il suddetto decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre (15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per fare chiarezza sulle novità e sulle coperture assicurative necessarie durante lo svolgimento dei lavori e a garanzia dell’operato per la successiva vendita degli immobili,

Confartigianato Imprese Sondrio, in collaborazione con Janua Broker spa e PerPrima srl ha organizzato un webinar informativo mercoledì 1° marzo alle ore 18.00

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione, referente Lilia Dalloco Tel 0342 514343 Int. 238, e inviare a formazione@artigiani.sondrio.it i propri dati nome azienda; partecipante; e-mail a cui inviare il link; recapito telefonico:

CCNL Edilizia Artigiano – Formazione obbligatoria sicurezza – Periodicità triennale

Il Formedil (Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell’edilizia), con la recente circolare n. 07/2023 del 25 gennaio 2023, ha affrontato il tema della periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio, il CCNL dell’edilizia per il comparto artigiano siglato il 4 maggio 2022, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

A tal proposito, il Formedil rileva che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Riqualificazione energetica e comunicazioni ENEA: errori non sanabili

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022).

L’Agenzia ha chiarito al riguardo che non è possibile avvalersi della suddetta regolarizzazione per le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, quale ad esempio la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella circolare l’Agenzia richiama una recente sentenza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

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