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Tag: Edilizia

Decreto Fondo caro materiali in G.U.: istanze dal 1° aprile

Pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 il Decreto 1 febbraio 2023 che disciplina le modalità di accesso al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici di lavori.

Il 1° aprile (fino al 30 aprile 2023) si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) gestita dal Ministero. La successiva finestra prevista dal decreto partirà il 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023; poi dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e, infine, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, dovranno essere indicati “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

• appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

 appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Evento – Congruità edilizia – 15 marzo Lariofiere Erba

Aggiornamento tecnico pratico sugli adempimenti della Congruità Edilizia, dalla genesi della normativa alla gestione della piattaforma CNCE_Edilconnect

15 marzo 2023, ore 18.00

LARIOFIERE – Erba

L’evento sarà fruibile anche in diretta online

Confartigianato  imprese Como, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco e Confartigianato Imprese Sondrio, propone un convegno rivolto a tutti gli operatori del settore, al fine di promuovere la corretta informazione su questa importante tematica che vede coinvolte non solo le imprese dell’edilizia, ma tutto il cantiere.

Intervengono: 

VIRGILIO FAGIOLI – Presidente Settore COSTRUZIONI Confartigianato Imprese Como

BIANCA BARON – Direttore CNCE

MARCO PANTALEONI – Consigliere CNCE

MARCO DURANTE Cassa Edile Como-Lecco

FEDERICA COLOMBINI – Segretario Settore COSTRUZIONI e IMPIANTI Confartigianato imprese Como

DAVIDE CARLO RIVA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Lecco

PAOLO PANIZZA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Sondrio

E’ possibile far pervenire i propri quesiti per la trattazione durante il convegno al seguente indirizzo, entro lunedì 13 marzo 2023: congruitaedilizia@confartigianatocomo.it

L’evento è gratuito. 

Iscrizioni: formazione@artigiani.sondrio.it

Obbligo polizza assicurativa immobili in costruzione: webinar 1° marzo 2023

Il 5 novembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154 del 20 luglio 2022 contenente il “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 122/2005”.

Si tratta del contratto assicurativo che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell’acquirente, a fronte di compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione”, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 (che contiene, infatti, la disciplina sul rilascio di polizze postume decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi, e poi, consegnarlo, al momento del rogito, agli acquirenti.

Il suddetto decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre (15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per fare chiarezza sulle novità e sulle coperture assicurative necessarie durante lo svolgimento dei lavori e a garanzia dell’operato per la successiva vendita degli immobili,

Confartigianato Imprese Sondrio, in collaborazione con Janua Broker spa e PerPrima srl ha organizzato un webinar informativo mercoledì 1° marzo alle ore 18.00

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione, referente Lilia Dalloco Tel 0342 514343 Int. 238, e inviare a formazione@artigiani.sondrio.it i propri dati nome azienda; partecipante; e-mail a cui inviare il link; recapito telefonico:

CCNL Edilizia Artigiano – Formazione obbligatoria sicurezza – Periodicità triennale

Il Formedil (Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell’edilizia), con la recente circolare n. 07/2023 del 25 gennaio 2023, ha affrontato il tema della periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio, il CCNL dell’edilizia per il comparto artigiano siglato il 4 maggio 2022, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

A tal proposito, il Formedil rileva che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Riqualificazione energetica e comunicazioni ENEA: errori non sanabili

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022).

L’Agenzia ha chiarito al riguardo che non è possibile avvalersi della suddetta regolarizzazione per le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, quale ad esempio la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella circolare l’Agenzia richiama una recente sentenza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

Superbonus e cessione del credito: le novità per il 2023

Con l’approvazione definitiva da parte della Camera il 12 gennaio scorso, il decreto legge Aiuti-quater (DL n. 176/2022) viene convertito in legge e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta. Tra le novità introdotte dal provvedimento, assume particolare rilievo l’articolo 9 che apporta alcune modifiche significative alla disciplina del superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e alla cessione dei crediti edilizi.

In particolare, si modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus), riducendo la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 9, che introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione, poiché, visto il carattere di urgenza, la questione era stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 non subiscono il ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022). Nel 2023, dunque, beneficiano ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa dall’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022. Anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea;
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

All’articolo 9 del Dl Aiuti quater, inoltre, contiene la proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari,

rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni,

la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000),

vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il DL Aiuti-quater,

come modificato in sede referente, introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi da due diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).

Ancora in materia di sconto in fattura: in una recente risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate,

chiarisce che il fornitore che applica lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto,

incluso il cliente per il quale effettua i lavori di ristrutturazione e al quale era stato concesso lo sconto.

Le nuove detrazioni in edilizia 2023

Nonostante al momento non si sia trovata ancora una soluzione concreta allo sblocco della cessione dei crediti, rimane inoltre difficoltoso districarsi fra gli innumerevoli bonus in materia edilizia e affini, in particolare dopo le ultime modifiche a seguito della legislazione di fine anno.

Per dare un contributo nel rendere più semplice ed immediatamente percepibile il quadro delle agevolazioni mettiamo a disposizione alcune infografiche, realizzate da Confartigianato con il supporto della Direzione Politiche Fiscali e l’ausilio grafico dell’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Nel merito del prodotto, in relazione a ciascuna agevolazione, oltre alla normativa principale di riferimento, sono indicati i soggetti beneficiari, l’intensità della misura, il limite di spesa, il periodo di vigenza, il numero di rate in cui è ripartibile l’agevolazione e se è possibile applicare lo sconto in fattura o cedere la medesima.

Bonus edilizia, imprese e cittadini in tilt. Abolire subito obbligo SOA

“Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi”. Lo chiede Confartigianato – unitamente alle altre sigle del comparto delle PMI – in una lettera aperta del 6 giugno del Presidente Marco Granelli, inviata ai  Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato. La stessa missiva è stata tra l’altro trasmessa d’intesa con Confartigianato Sondrio, anche all’onorevole valtellinese Mauro Del Barba.

L’allarme contenuto nella missiva riprende quanto denunciato anche dal Presidente provinciale di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Paolo Panizza, in occasione dell’Assemblea Generale del 30 maggio scorso a Sondrio, riguarda le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese.

A complicare un quadro legislativo già intricato, è arrivata il 12 maggio la norma contenuta nel decreto legge ‘Taglia prezzi’ che impone, anche per le imprese che operano in subappalto, il possesso dell’attestazione SOA per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516mila euro.

Una disposizione che, pur ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei lavori, di fatto si è rivelata una barriera anticoncorrenziale. Secondo Confartigianato, infatti, negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori. Inoltre, l’accesso ai bonus edilizi è già subordinato ad una serie di controlli molto stringenti e, per contrastare efficacemente il fenomeno delle imprese ‘fantasma’, servono piuttosto serie verifiche dei requisiti di accesso al mercato, come l’auspicata legge di regolamentazione del settore edile, e strumenti già operativi come il DURC, la congruità e l’intensificazione dei controlli.

“A mettere in crisi il mercato delle riqualificazioni edilizie – sottolinea Panizza – è anche il blocco del sistema della cessione dei crediti a causa della stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari. Risultato: le imprese non riescono a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali per lavori già eseguiti e non possono pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi. Così il settore è sull’orlo del precipizio, si moltiplicano i casi di fallimento che potrebbero coinvolgere oltre 33.000 imprese e 150.000 lavoratori”.

Tutto questo è ancor più paradossale se si considera che il settore delle costruzioni è il driver della ripresa economica e, in questo drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico. I bonus edilizia avrebbero potuto favorire la ripartenza post Covid dell’economia, ma, dopo aver generato un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, l’atteggiamento ondivago del decisore pubblico ne ha depotenziato l’efficacia.

Confartigianato e le altre sigle, in rappresentanza di oltre 1.500.000 di associati, sollecitano un rapido intervento per salvare un’idea vincente di riqualificazione green del Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa. 

Investimenti ripresa – Approvazione criteri

Bando di prossima pubblicazione

Contributi a fondo perduto

La Giunta regionale, ha approvato i criteri della misura Investimenti per la ripresa 2022 – linea efficienza energetica artigiani finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico delle micro e piccole imprese artigiane del settore manifatturiero che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente inasprito il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

Codici Ateco Sezione C

CHI PUÒ PARTECIPARE
Micro e piccole imprese artigiane 
iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere). Le imprese devono essere iscritte e attive al Registro delle Imprese da oltre 12 mesi.
Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
 

Caro materiali: il Decreto con le rilevazioni prezzi per il secondo semestre 2021

A quasi un mese e mezzo di distanza dalla firma, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio l’atteso decreto MIMS 4 aprile 2022, contenente “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021, è operativa da oggi 13 maggio la piattaforma informatica del MIMS compensazioneprezzi.mit.gov.it.

Entro il 27 maggio, operatori economici o appaltatori, potranno presentare la richiesta di compensazione alla Stazione Appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al Fondo. Le Stazioni Appaltanti hanno 45 giorni (vedi articolo) di tempo per chiedere l’accesso al Fondo per le compensazioni.

Rispetto al Decreto relativo al primo semestre 2021, il numero dei materiali individuati è passato da 36 a 54 ed è evidente l’impennata delle percentuali di costo registrate nel secondo semestre 2021.

Nell’allegato 1 al decreto sono contenuti:

  • i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
  • le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

L’allegato n. 2, invece riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

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