Con l’approvazione definitiva da parte della Camera il 12 gennaio scorso, il decreto legge Aiuti-quater (DL n. 176/2022) è stato convertito in legge e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta. Tra le novità introdotte dal provvedimento, assume particolare rilievo l’articolo 9 che apporta alcune modifiche significative alla disciplina del superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e alla cessione dei crediti edilizi.
In particolare, si modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus), riducendo la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 9, che introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione, poiché, visto il carattere di urgenza, la questione era stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 non subiscono il ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022). Nel 2023, dunque, beneficiano ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%:
All’articolo 9 del Dl Aiuti quater, inoltre, è contenuta la proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche. Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000), vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il DL Aiuti-quater, come modificato in sede referente, introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi da due diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).
Ancora in materia di sconto in fattura: in una recente risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente per il quale ha effettuato i lavori di ristrutturazione e al quale era stato concesso lo sconto.
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