Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: Edilizia

Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 609/2026 ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Sicurezza sulla disciplina della patente a crediti con particolare riferimento alle decurtazioni per lavoro nero.

Come noto, infatti, il decreto-legge n. 159/2025 è intervenuto su diversi profili della disciplina della patente a crediti, in particolare:

  • le decurtazioni relative alla presenza di lavoratori irregolari vengono accorpate in un’unica fattispecie con una decurtazione pari a 5 crediti. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
  • sempre con riferimento al lavoro irregolare, si prevede che la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all’emanazione di provvedimenti definitivi.

Rispetto a tali profili, l’Ispettorato evidenzia, in primo luogo, che a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione dal momento che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, tali verbali ispettivi sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.

Eventuali sopravvenute circostanze, che dovessero incidere sull’efficacia dei verbali (quali ordinanza di archiviazione o impugnazione e annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità Giudiziaria) comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

La nota dell’Ispettorato interviene, inoltre, sul profilo del c.d. cumulo giuridico in caso di accertamento di più violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.

L’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, infatti, che “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.

A tale riguardo, la nota precisa che tale cumulo non può trovare applicazione nelle ipotesi di violazioni amministrative in materia di lavoro nero, tenuto conto del tenore letterale del nuovo punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”.

Ne consegue che qualora sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 (ovvero 5 crediti) moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24 (ovvero la decurtazione di un ulteriore credito in caso di occupazione irregolare di un clandestino straniero).

L’Ispettorato ricorda, infine, che con riferimento agli illeciti in materia di lavoro nero commessi dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025:

  • continuano   ad   applicarsi   le   decurtazioni   disciplinate   dalla   previgente disciplina, ovvero:
    • 1 credito, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
    • 2 crediti, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
    • 3 crediti, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.

Nota Inl n. 609 del 2026

Decreto Sicurezza: quali novità per i cantieri?

Con la pubblicazione della Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025, noto come “Decreto Sicurezza”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, il quadro normativo ha subito delle importanti modifiche.
Tra le principali novità evidenziamo il nuovo “Badge di Cantiere” Elettronico, il Rafforzamento della vigilanza nei subappalti, l’innalzamento delle sanzioni della patente a crediti.

Per fare chiarezza sulle novità direttamente collegate ai lavori nei cantieri, ANAEPA-Confartigianato Edilizia, in collaborazione con la Scuola di Sistema di Confartigianato, ha organizzato un webinar che si terrà il giorno 2 febbraio a partire dalle ore 16:00.
L’iniziativa, rivolta agli imprenditori e addetti ai lavori interessati, mira a fornire un’approfondita disamina sulle principali novità normative recentemente introdotte, che impattano sul cantiere, con particolare riferimento al nuovo accordo Stato–Regioni, al badge di cantiere e alla patente a crediti alla luce delle recenti modifiche apportate dal DL Sicurezza (Decreto-legge n. 159/2025).

Relatori saranno:

  • dott. Aniello Pisanti, Direttore Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • ing. Antonella Milieni, Dirigente dell’Ufficio IV Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • avv. Lorenzo Fantini, Esperto in materia di sicurezza sul lavoro.

Per iscriversi al webinar e ricevere il link per il collegamento da remoto è possibile compilare l’apposito form entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 2 febbraio. All’interno del form sarà inoltre possibile anticipare eventuali quesiti che saranno raccolti e inviati ai relatori.

Rischio amianto: recepite le norme UE

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213 che recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2026, introduce modifiche rilevanti al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), rafforzando le misure di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori esposti all’amianto, materiale ancora presente in diversi settori produttivi.

Il decreto amplia il campo di applicazione delle disposizioni, estendendole a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali.

Tra le novità principali, viene previsto l’obbligo per il datore di lavoro, prima di iniziare i lavori di demolizione di manutenzione o di ristrutturazione, di verificare preventivamente la presenza di amianto negli edifici (in particolare per quelli realizzati prima del 1992), anche avvalendosi di tecnici qualificati per l’analisi dei materiali.

Per tutte le attività che possano comportare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di intervento.

Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro deve presentare una notifica agli organi di vigilanza che risulta più dettagliata rispetto al passato e include informazioni su lavorazioni, quantitativi di amianto, registri di esposizione, misure di protezione adottate, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Tutta la documentazione dovrà essere conservata fino a 40 anni.

Un punto centrale riguarda il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLEP) che è ridotto da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolato come media ponderata su otto ore.

Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase; a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che forniscano risultati equivalenti o più accurati in grado di rilevare anche fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Per tutelare la salute dei lavoratori, l’esposizione dovrà essere ridotta al “più basso valore tecnicamente possibile” e, nel caso in cui l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), con pause di riposo adeguate. I processi lavorativi dovranno essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, per impedirne la dispersione nell’aria adottando misure quali:

– l’eliminazione della polvere di amianto;

– l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

– l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti.

Il decreto rafforza poi la sorveglianza sanitaria, prevedendo controlli periodici e il monitoraggio dei lavoratori anche nella fase post-esposizione.

Infine, il decreto introduce un nuovo allegato, l’XLIII-ter, che contiene l’elenco aggiornato delle patologie correlate all’amianto da segnalare e riconoscere ai fini delle tutele assicurative e previdenziali.

Raccomandazione (UE) 2025/2609 della Commissione, del 18 dicembre 2025, sull’elenco europeo delle malattie professionali

Decreto Sicurezza in G.U.: tutte le novità, dal badge di cantiere ai nuovi criteri di premialità

L’introduzione del nuovo badge di cantiere, previsto dall’articolo 3 del Decreto Sicurezza DL 159/2025, non è ancora operativa: l’obbligo scatterà solo dopo l’adozione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro. La legge di conversione n. 198/2025 del Decreto Legge 159/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ha chiarito definitivamente la decorrenza della misura precisando che i 60 giorni menzionati nel decreto-legge non costituiscono una data di entrata in vigore dell’obbligo, ma il termine massimo per l’emanazione delle specifiche tecniche.

Rispetto alla tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/2008, il badge rappresenta un’evoluzione tecnologica: sarà infatti dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato anche in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

L’obbligo del badge, che sarà dunque operativo solo dopo l’emanazione dello specifico decreto attuativo, riguarda:

  • imprese in appalto e subappalto nei cantieri edili
  • lavoratori autonomi coinvolti nei medesimi cantieri
  • settori con rischio elevato, che saranno identificati dal decreto attuativo

Il badge di cantiere non è l’unica novità introdotta dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 in materia di salute e sicurezza.

Premialità INAIL per le imprese virtuose. Il decreto autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Restano escluse dalle premialità le imprese che negli ultimi due anni hanno riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa previsione recepisce anche una richiesta avanzata da ANAEPA-Confartigianato Edilizia nel corso delle interlocuzioni istituzionali, per riconoscere l’impegno delle imprese che investono con continuità nella sicurezza.

Rafforzamento della vigilanza nei subappalti.  Il provvedimento stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro orienti in via prioritaria la vigilanza verso i datori di lavoro che operano in subappalto, sia pubblico che privato. Questa priorità incide anche sul rilascio dell’attestato necessario per l’iscrizione nella Lista di Conformità INL.

Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.

Formazione e ruolo del RLS. Per le imprese con meno di 15 lavoratori, il decreto affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto al rischio aziendale.
Le competenze acquisite tramite la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nella piattaforma SIISL.

Tracciamento dei mancati infortuni (near miss). Entro sei mesi, il Ministero del Lavoro, in collaborazione con INAIL e sentite le parti sociali, dovrà adottare linee guida per il tracciamento, l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Vengono apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e viene prevista la possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

Pubblicati i nuovi CAM edilizia 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025, che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi.

L’aggiornamento dei CAM Edilizia si è reso necessario in virtù del progresso tecnologico, dell’evoluzione della normativa ambientale e delle trasformazioni dei mercati di riferimento, così da perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici.

nuovi CAM edilizia, aggiornano e sostituiscono l’edizione precedente, il D.M. 256/2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024. Entreranno in vigore il 2 febbraio 2026, a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e dovranno essere recepiti integralmente nei bandi, pena l’illegittimità delle gare.

I soggetti obbligati all’applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, i concessionari e i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

Le disposizioni del decreto si applicheranno:

  • a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
  • all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo;
  • agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.

ANAC: illegittimo chiedere requisiti aggiuntivi alla SOA

Con delibera n. 430, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sui lavori di manutenzione straordinaria (finanziamento Pnrr), messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di un’importante regione del Meridione (importo di 18.810.025 euro), chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara per gravi vizi di illegittimità.

Tale richiesta di annullamento riguarda – si legge nel comunicato dell’ANAC – bando, disciplinare di gara e atti consequenziali medio tempore eventualmente adottati, “stante la presenza del vizio gravante la lex specialis”. Anac raccomanda alla stazione appaltante “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”.

A tal riguardo, l’Autorità ha assegnato, inoltre, un termine di 30 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, “con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.

“Appare illegittima – scrive Anac nella delibera – la previsione del disciplinare di gara che prevede, in aggiunta alla certificazione SOA per gli importi precisati nel disciplinare, quale requisito di capacità economico finanziaria un ‘fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a cinque milioni di euro, Iva esclusa’.

In realtà, negli appalti di lavori pubblici l’attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi). Il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Il possesso di qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l’effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima.”

“L’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.

Confermata per il 2025 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali per il settore edile

Con il Decreto direttoriale del 29 settembre 2025, è stata confermata anche per l’anno 2025 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,5%, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti.

La riduzione si applica all’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPSescluse quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La misura agevolativa riguarda esclusivamente gli operai impiegati a tempo pieno (40 ore settimanali) e non si applica ai lavoratori part-time né a quelli già beneficiari di altre agevolazioni contributive.

Per poter beneficiare della riduzione, le imprese devono:

  • essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • applicare correttamente le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • non aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni.

Possono accedere allo sgravio i datori di lavoro classificati con i seguenti codici:

  • Codici statistici contributivi (CSC): da 11301 a 11305 per l’industria e da 41301 a 41305 per l’artigianato;
  • Codici ATECO 2007: da 412000 a 439909.

L’INPS emanerà a breve una circolare operativa con:

  • le modalità di presentazione delle domande;
  • termini per la richiesta del beneficio;
  • codici da utilizzare nel flusso UniEmens per la comunicazione dello sgravio.

Sulla misura è intervenuto il Presidente Crestini, che ha accolto positivamente la conferma del beneficio, sottolineando però la necessità di migliorarne il meccanismo:

“Si tratta senza dubbio di un provvedimento utile e positivo per le imprese del comparto edile, che continuano a fronteggiare costi crescenti e una congiuntura ancora complessa. Tuttavia, sarebbe auspicabile — ha dichiarato Crestini — che questa riduzione fosse riconosciuta in misura maggiore alle aziende che dimostrano comportamenti virtuosi in materia di sicurezza sul lavoro e riduzione degli infortuni. In prospettiva, l’INPS potrebbe valutare un incremento della percentuale di sgravio per queste imprese, premiando chi investe con continuità nella tutela dei lavoratori e nella prevenzione.”

Link al Decreto direttoriale del 29 settembre 2025

Pubblicato sul portale CNEL il CCNL Edilizia Artigianato e PMI

È stata pubblicata sul portale del CNEL la stesura definitiva e armonizzata Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 20 maggio 2025, sottoscritto da ANAEPA-Confartigianato Edilizia insieme alle altre organizzazioni datoriali e sindacali il 15 ottobre us.

Il contratto è identificato con il codice CNEL F015 ed in vigore fino al 30 settembre 2028.

Cos’è il CNEL

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) è un organo costituzionale italiano che svolge funzioni consultive in materia economica e sociale. Tra i suoi compiti principali c’è la raccolta, classificazione e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, rendendoli accessibili e trasparenti per cittadini, imprese e istituzioni.

Come consultare il CCNL sul sito CNEL

Per visualizzare il testo del contratto:

  1. entrare nella sezione Archivio Contratti Collettivi del CNEL: Ricerca CCNL.
  2. nella maschera di ricerca, selezionare il settore “Edilizia” e cerca il contratto tramite il codice CNEL F015.
  3. Una volta selezionato, è possibile accedere a tutte le versioni disponibili del contratto, inclusi gli accordi di rinnovo e i testi definitivi.

Link al sito CNEL: Stesura definitiva del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 20 maggio 2025

Firmata la stesura definitiva del Ccnl Edilizia Artigianato

Le Associazioni artigiane dell’edilizia – in primis Anaepa-Confartigianato Edilizia – e le Organizzazioni sindacali firmatarie comunicano di aver sottoscritto lo scorso 15 ottobre 2025 la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini. Una firma storica, giunta a diciassette anni dopo l’ultima stesura del testo armonizzato, che coinvolge migliaia di imprese artigiane delle costruzioni su tutto il territorio nazionale.

L’intesa è frutto di un lungo e complesso percorso di confronto e armonizzazione tra le parti sociali, mira a garantire stabilità contrattuale, promuovere condizioni di lavoro eque e sostenibili e rafforzare la competitività del tessuto produttivo artigiano nazionale. Il testo del CCNL armonizza il testo del Ccnl 23 luglio 2008 integrandolo con gli accordi di rinnovo del 16 dicembre 2010, del 24 gennaio 2014, del 30 gennaio 2020, del 4 maggio 2022 e del 20 maggio 2025.

Stefano Crestini, Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha espresso profonda soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. “Credo sia importante sottolineare che il contratto non è soltanto uno strumento tecnico o un mezzo per monetizzare il lavoro. Per noi rappresenta un elemento di equità sociale: è attraverso il contratto che organizziamo gran parte della nostra vita lavorativa e quella dei nostri dipendenti. È, in sostanza, uno strumento che genera benessere e beneficio per l’intero Paese. L’attività di rinnovo del contratto va oltre la contrattazione: la consideriamo un’attività che contribuisce al bene comune e al futuro della collettività, che nel nostro piccolo sentiamo di rappresentare. L’auspicio è che chi verrà dopo di noi possa proseguire su questa strada, anzi migliorandola, perché il CCNL rappresenta uno strumento vitale per il futuro e la crescita del comparto edile.”

CONTATTI