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Tag: Edilizia

Anaepa su Dl infrastrutture G7: “Trasparenza su selezione operatori”

La ratio del provvedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 è condivisibile, ma proprio in virtù della disciplina derogatoria al Codice dei Contratti introdotta, si auspica non sia compromesso il principio dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Questo è in sintesi il giudizio espresso da Confartigianato e CNA, nel corso dell’audizione informale, che si è tenuta ieri presso la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5.

In particolare, il Segretario di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ing. Daniela Scaccia, ha evidenziato come la straordinarietà e l’urgenza non debbano compromettere il principio di inclusività, nell’esecuzione dei lavori, anche delle micro e piccole imprese. Pertanto, andrebbero previste clausole che obblighino il commissario a valutare, in prima istanza, le imprese presenti sui territori oggetto degli affidamenti e, in relazione a queste, le relative maestranze impiegate, sia in termini di rispetto delle regole di tutela, sia di qualificazione delle stesse.

Inoltre, secondo le due Confederazioni, occorre garantire evidenza pubblica, in termini di pubblicità degli atti relativamente alla selezione degli operatori economici, al fine di garantire l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Appalti: aggiornamenti giurisprudenziali

In tema di affidamento diretto, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 503 del 15/01/2024 ha ricordato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”;

In tema di clausole sociali, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 807 del 25/01/2024, ha affermato che “deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto”.

Detta sentenza ha rilevato come la sopra richiamata interpretazione della clausola sociale sia “conforme ai principi nazionali ed eurounitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.  La clausola sociale di assorbimento opera nell’ipotesi di cessazione d’appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario. L’effetto della stessa è quello di condizionare la libertà economica e i principi dell’economia di mercato al fine di perseguire interessi socialmente rilevanti, come il diritto al lavoro. La Costituzione italiana esordisce affermando che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1), cui si accompagnano le disposizioni costituzionali che si occupano di lavoro, fra le quali gli artt. 35 e 36. D’altro canto, l’art. 41 Cost., norma base della Costituzione economica, sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata sia pur condizionandola a che essa non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o a danno della sicurezza, della libertà o della dignità umana (comma 2). Essa non riserva un’espressa attenzione alla concorrenza, con la conseguenza di renderla un riflesso del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale. L’esplicita menzione della concorrenza nel testo costituzionale si trova, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nell’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della “tutela della concorrenza” (art. 117 comma 2 lett. e). Ma è attraverso la normativa eurounitaria, che trova ingresso nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 11 Cost., che la concorrenza ha assunto il rilievo attualmente attribuitole. Nel contesto costituzionale si richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche. Già nella prospettiva costituzionale, nella quale la stessa norma chiave sulla libertà economica funzionalizza quest’ultima all’utilità sociale, la clausola sociale è ritenuta avente una portata elastica, condizionata al giudizio di compatibilità delle scelte organizzative degli operatori economici, così da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dell’attività imprenditoriale, appunto l’organizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse. Le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impediscono quindi di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantiteIn tale prospettiva la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con le prerogative di organizzazione imprenditoriale che costituiscono espressione di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.”.

Congruità manodopera: aggiornamento delle percentuali di incidenza OS

Il 30 gennaio 2024 le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un importante accordo relativo a nuove percentuali d’incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS.

Nel dettaglio, le nuove percentuali – ad integrazione della tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022 – sono le seguenti:

  • OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
  • OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
  • OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro – DNL venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

  • OS 21

Sottocategoria Jet grouting: 8%

Sottocategoria Palancole: 6%

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall’Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero nevele Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

  • OG 3: Sottocategoria sgombero neve: 6%.  

Le Parti hanno, infine, hanno concordato di richiedere al competente Ministero di prevedere la non applicazione della congruità negli appalti pubblici con valore al di sotto dei 3mila euro.

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