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Tag: Edilizia

Caro materiali e opere pubbliche: assegnati oltre 458 milioni di euro

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto direttoriale n.190 dell’8 settembre 2023, con l’elenco delle istanze ritenute ammissibili per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), inoltrate dalle stazioni appaltanti nella seconda finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023. Si ricorda che le prossime istanze, riferite al terzo trimestre dell’anno in corso, potranno essere inviate dal 1° al 31 ottobre 2023, ovvero nella III finestra temporale prevista dall’art. 3 del D.M. 1° febbraio 2023 n.16.

Il decreto ammette a finanziamento 2.913 domande per compensare circa 458,4 milioni di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori nel secondo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti.

Come è noto l’articolo 26, del decreto-legge n. 50/22 ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

Ulteriori risorse, pari a circa 103,5 milioni di euro, state assegnate alle stazioni appaltanti per le compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali riferiti al secondo semestre del 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 del Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto 2023, relativo a “Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell’anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”.

Compensazioni caro materiali: la sentenza del Tar Puglia

Una recente sentenza del TAR Puglia, la n. 334 del 20 settembre 2023, si è espressa in tema delle compensazioni previste dall’ex art. 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate.

La Sentenza, in sintesi, offre un’interpretazione della normativa affermando il principio per il quale qualora la stazione appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all’appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l’appalto in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma – legittimamente procede all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi e ne richiede la restituzione.

Come ribadito dal giudice, l’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, che ha previsto il meccanismo compensativo per i rincari di materiali e carburanti, è limitato agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con il termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, tra i quali non rientra quello oggetto della vicenda giacché la relativa offerta è stata presentata successivamente a tale data.

Dunque, il Tar, essendo state erroneamente liquidate le somme a titolo di compensazione in mancanza dei presupposti di legge, accoglie il ricorso del Comune che ha annullato in autotutela la precedente determinazione comunale che le riconosceva e ha correttamente preteso la restituzione di tali somme.

Sempre in materia di appalti pubblici, in una recente Sentenza del TAR Lazio Sez. IV del 26.09.2023 n. 14225 in tema di verifica dell’offerta tecnica, il Giudice amministrativo ha affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a verificare la presenza di documento di offerta tecnica, omesso dal concorrente, nella banca dati ANAC”

Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006. In particolare, tali condizioni prevedono che:

  1. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  3. l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Anaepa scrive a Salvini: ‘Gravi ritardi per erogazione risorse contro caro-materiali’

Anaepa-Confartigianato assieme ad altre confederazioni del comparto ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per esprimere la preoccupazione della filiera in merito ai ritardi nella liquidazione delle risorse spettanti per effetto del caro materiali nei contratti pubblici.

Le misure introdotte dal Governo finalizzate al sostegno delle imprese per far fronte al caro materiali hanno imposto alle Regioni di adeguare costantemente i listini prezzi nonché l’istituzione del Fondo compensazioni, destinato a finanziare le stazioni appaltanti in caso di insufficienza delle risorse.

I presidenti di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, e di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio sottolineano che è “preoccupante constatare come numerose stazioni appaltanti abbiano accumulato significativi ritardi nell’erogazione delle risorse ascrivibili al fondo del ministero, impedendo così alle imprese di ricevere le somme a cui legittimamente hanno diritto. L’attuale scenario – proseguono – sta generando un contesto di estrema difficoltà, con gravi conseguenze che minacciano la stessa sopravvivenza delle aziende. Costrette a sopportare oneri economici aggiuntivi, queste imprese si trovano in una situazione insostenibile, private della possibilità di recuperare le somme spettanti”.

Alla luce delle gravi conseguenze già affrontate dal settore, Anaepa Confartigianato auspica un intervento del ministro per accelerare i tempi di erogazione delle risorse.

Spese efficienza energetica e sismabonus 2023: come richiedere il contributo a fondo perduto

Il 25 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 198 il decreto 31 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“, previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Il contributo a fondo perduto è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 a persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di efficienza energeticasisma bonusfotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (art. 119, comma 8-bis.1, del DL n. 34/2020);
  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i richiedenti devono inviare entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti sopramenzionati. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, saranno individuate le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

L’Agenzia delle entrate determinerà l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze.

Dalla filiera delle costruzioni proposta su evoluzione delle norme su eco-sisma bonus

La nuova Direttiva Europea sull’efficientamento energetico degli edifici prevede che tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica «E» entro il primo gennaio del 2030, per salire alla classe «D» nel 2033 e, infine, ad emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell’edilizia sono fondamentali per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell’impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato.

Le Associazioni della filiera delle costruzioni – Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Rete Professioni Tecniche, Assocond Co.Na.F.i. –  hanno elaborato linee guida di una proposta comune sull’evoluzione della disciplina incentivante in materia di eco-sisma bonus, anche alla luce delle prime proposte legislative in materia, individuando alcuni punti ritenuti essenziali per garantire un’efficace politica volta a favorire la riqualificazione degli edifici.

Fermo restando il mantenimento di tutte quelle misure ordinarie che hanno contribuito negli ultimi 20 anni  alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici, in ragione degli obiettivi di decarbonizzazione, risparmio e messa in sicurezza degli immobili, fissati dall’Unione Europea, è auspicabile una programmazione pluriennale degli interventi incentivati con un piano industriale di lungo periodo (20/30 anni) con garanzia della sua sostenibilità finanziaria nell’ambito del bilancio dello Stato. Il tutto legato al conseguimento di specifici obiettivi di efficientamento/messa in sicurezza (2 classi energetiche; 1 classe sismica, salvo revisione metrica) a prescindere dall’individuazione delle tipologie e tecnologie connesse agli interventi.

Proprio per questo, la normativa primaria dovrebbe limitarsi a fissare gli obiettivi generali come il miglioramento delle classi di efficienza e di rischio, demandando normativa di carattere regolamentare la fissazione puntuale della tipologia di interventi e lasciando alla progettazione dei professionisti – sempre nel rispetto degli obiettivi generali della norma primaria – la possibilità di declinare soluzioni di natura tecnica, anche innovative visto il contesto tecnologico in divenire.

Sarebbero in questo modo affrontabili i necessari aggiustamenti in sede di coordinamento della normativa “energetica” vigente con, magari, una ridefinizione maggiormente efficace della metrica di riferimento per la misurazione dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica, nonché della tassonomia di sostenibilità in corso di definizione a livello sovranazionale. La stessa funzione del Consulp (Consiglio Superiore Lavori Pubblici) dovrebbe uscirne rafforzata come riferimento cui demandare l’emissione di pareri, riconosciuti anche dal MEF, sulle problematiche tecnico-amministrative dell’esecuzione degli interventi e di applicazione dell’incentivo.

Altro elemento sottolineato dalla filiera è il consolidamento delle procedure di controllo, anche mediante il ricorso alle asseverazioni dei professionisti, che hanno dato prova di essere un elemento importante per contrastare illeciti e truffe.

La misura dell’incentivo dovrebbe inoltre essere definita, piuttosto che attraverso il riferimento al reddito del beneficiario, con un sistema che garantisca sempre la copertura integrale del costo dell’intervento, ripartita tra intervento pubblico diretto (% di copertura delle spese) e ricorso a mutui pluriennali a tasso agevolato per il finanziamento del residuo, fermo restando che dovrebbe essere comunque garantito il finanziamento integrale dell’intervento per gli incapienti e per i soggetti con capacità economica ridotta.

Infine, per le realtà coinvolte, condizione indispensabile per il funzionamento del sistema è l’associazione delle misure incentivanti con lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, previo consolidamento del sistema di verifiche e compliance degli interventi rispetto alle spese effettuate e scongiurando il “blocco” della cessione per l’impossibilità del sistema bancario di assorbire, in modo massivo, i crediti, magari coinvolgendo soggetti di emanazione pubblica. A tal proposito è altresì necessario ipotizzare una proroga per consentire la corretta conclusione dei lavori già avviati nonché trovare una rapida soluzione al problema dei crediti incagliati ancora pendente.

A corollario di quanto sopra, e dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo con le parti governative, la filiera ritiene necessario adottare rapidamente norme per:

a) semplificare urbanistica ed edilizia, emanando un nuovo testo unico sulle costruzioni, che consenta anche di regolarizzare le lievi difformità degli edifici per evitare le problematiche già osservate per il Superbonus.

b) censire lo stato degli edifici tramite il fascicolo del fabbricato per stimolare l’esecuzione delle opere di miglioramento, per l’ovvio impatto positivo sul valore degli immobili.

c) favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e costi di polizza accessibili e inversamente proporzionali allo stato di sicurezza dei fabbricati.

Emergenza climatica: CIGO anche per il settore edile

In caso di eccezionali eventi climatici, i lavoratori del settore edile, lapideo e delle escavazioni, fino a dicembre 2023, avranno la possibilità di usufruire della cassa integrazione oltre i limiti di durata massima previsti dalla normativa.

Ѐ quanto stabilisce il decreto-legge, approvato il 26 luglio 2023 in Consiglio dei Ministri, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edilelapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

A tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a emergenze climatiche, la misura prevede, inoltre, che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese per l’adozione di linee guida tra organizzazioni datoriali e sindacali.

“Bene l’intervento del Governo e il provvedimento proposto. In attesa di condividere le linee guida annunciate dal Governo, ricordiamo alle imprese che nel CCNL Edilizia Artigianato, vi è una specifica previsione contrattuale che introduce la flessibilità oraria per casi specifici, che potrà essere attivata per tutelare il personale. In tal caso, potrete rivolgervi agli uffici delle sedi del Sistema Confartigianato per l’invio della comunicazione e l’avvio della procedura necessaria per la modifica degli orari di lavoro”, ha commentato  il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Nuovo codice dei contratti: le linee guida per la compilazione del DGUE

Con la nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del documento di gara unico europeo DGUE nel formato digitale, nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale vigente.

L’articolo 91 del nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede infatti che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) – unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione – il DGUE redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.

Nelle linee guida viene specificato che, nelle more del tempestivo aggiornamento della documentazione e del conseguente recepimento delle modifiche normative intervenute, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Ispettorato – Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato- Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto. Nel rimandare, per i contenuti di dettaglio, alla comunicazione dell’INL, che si allega, si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.


Valutazione del rischio di danni da calore
INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività. Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa
o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023,sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, adottati dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC sui seguenti argomenti di interesse:

  • Banca dati nazionale contratti pubblici – BDNCP (art. 23, co. 5)
  • Fascicolo virtuale operatore economico – FVOE (art. 24. co. 4)
  • Pubblicità legale (art. 27)
  • Trasparenza dei contratti pubblici (art. 28., co. 4)
  • Modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 186. commi 2 e 5)
  • Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, co. 10)
  • Pareri di precontenzioso (art. 220, commi 1 e 4)
  • Legittimazione straordinaria (art. 220, commi 2, 3 e 4)
  • Attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
  • Attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
  • Potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici
  • Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 222, co. 10)

Delibera n. 261 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024

Delibera n. 262 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.
  • Il provvedimento include 6 allegati.

Delibera n. 263
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

  • Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 264
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

  • Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Il provvedimento include l’Allegato I – Obblighi Amministrazione Trasparente

Delibera n. 265
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 266
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 267
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  • Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 268
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

  • Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 269
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

  • Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.

Delibera n. 270
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 271
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 272
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

  • Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.
  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Le delibere di adozione dei provvedimenti ex Dlgs 36/2023,nn. 261 -265 sono pubblicate sul portale Anac in “Consulta i documenti” nella sezione “Delibere”
I regolamenti adottati con le delibere nn. 266-272 sono consultabili nella competente sezione “regolamenti”.

“Il nuovo codice degli appalti PNRR e opportunità per le MPMI” seminario

Roma 19 luglio 2023 ore 10.30-17.00

Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza su Webex

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato ANAEPA, ha promosso un importante seminario dal titolo “Il nuovo codice degli appalti, PNRR e opportunità per le MPMI“. L’evento si terrà presso la sede nazionale di Confartigianato a Roma il prossimo mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 10.30.


Il seminario sarà incentrato sulle recenti novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le cui prime disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° luglio. Tale codice mira a semplificare ed accelerare le procedure di appalto, rispondendo alle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).


Nell’ambito dei lavori sarà presentata ufficialmente 4CNetWork, la prima rete nazionale di consorzi e reti di Confartigianato che coinvolge complessivamente, attraverso i cinque consorzi fondatori, oltre 360 imprese nei comparti dell’edilizia, dei servizi, dell’impiantistica, delle pulizie e della manutenzione.

Amianto: nuove norme UE di protezione dei lavoratori

Lo scorso 27 giugno 2023, il Consiglio dell’UE ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto. Nonostante sia vietato nell’UE da quasi vent’anni, l’amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Linee principali dell’accordo

Più specificamente è stato concordato sull’uso di un cosiddetto “modello duale” per i valori limite di esposizione professionale (OELV).

In un primo momento i datori di lavoro dovranno ridurre l’OELV dall’attuale 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm³ senza alcun periodo di transizione (cioè al massimo 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Dopo 6 anni, gli Stati membri dovranno utilizzare una tecnologia più moderna ed efficace per rilevare le fibre, ovvero la microscopia elettronica.

Dovranno quindi scegliere tra:

  • utilizzare un OELV ancora più basso di 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure
  • mantenere lo 0,01 OELV ma includendo le fibre sottili.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. A tal fine possono, ad esempio, ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri.

Gli Stati membri dovranno tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali legate all’amianto diagnosticate da un medico.

Le nuove norme stabiliranno anche un elenco di mezzi per evitare l’esposizione, come l’uso appropriato di dispositivi di protezione personale e respiratoria, la pulizia sicura degli indumenti, una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

Le prossime tappe

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno chiamati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una prossima riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER). Il testo della direttiva sarà quindi sottoposto a revisione giuridica e linguistica prima di essere adottato dai ministri in una prossima riunione del Consiglio.

Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica al fine di misurare i livelli di amianto sul luogo di lavoro.

Superbonus 2023: le ultime modifiche normative

Con la circolare n. 13/E del 21 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023)
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici – principali novità e spunti di dettaglio

A Sondrio un seminario di approfondimento

ANCE Lecco Sondrio e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio promuovono un seminario dal titolo “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si terrà il prossimo 15 giugno sia in presenza presso la sede di ESFE Sondrio, via Samaden, 14, sia in remoto a partire dalle ore 09.30.

L’obiettivo dell’incontro è fornire un primo approfondimento alle innovazioni del nuovo strumento che entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Dopo i saluti istituzionali, la presentazione centrale è stata affidata a due esperti del settore, il dr. Giorgio Asperti e il dr. Giovanni Taiocchi che, partendo dai tre principi cardine del nuovo Codice, analizzeranno le semplificazioni negli affidamenti sotto soglia, gli appalti integrati, le ipotesi di anomalia nelle offerte e le esclusioni automatiche sino alle revisioni dei prezzi e le opportunità del subappalto e dell’avvalimento. Al termine sarà lasciato ampio spazio al dibattito con i partecipanti.
L’evento è aperto alle imprese, agli amministratori ed ai tecnici delle Stazioni Appaltanti dei territori delle province di Lecco e di Sondrio ed a chiunque fosse interessato al tema, previa iscrizione tramite le Segreterie dei promotori, ANCE Lecco Sondrio, Tel. 0341 491936, email edili@anceleccosondrio.it e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, Tel. 0342 514343, email segreteria@artigiani.sondrio.it

“L’incontro rappresenta una prima importante occasione di confronto tra le imprese e le pubbliche stazioni appaltanti del territorio sui cambiamenti che, dal 1° luglio prossimo, interesseranno il settore degli appalti pubblici. L’augurio che vogliamo esprimere alla nuova normativa del settore delle opere pubbliche è che sia proprio la rinnovata fiducia reciproca tra operatori economici ed amministrazioni pubbliche a guidarne l’applicazione, così come per altro recita uno dei primissimi articoli del codice 36/2023 – queste le parole del Presidente ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi”
“La data dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti– afferma Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – si avvicina e con questo evento vogliamo focalizzarci sulle principali novità per agevolare tutti i soggetti interessati e limitare al massimo il potenziale rischio di blocco degli affidamenti che sovente si verifica con l’introduzione di novità normative come queste. In una fase di ripresa come quella che stiamo vivendo ed in vista dei preparativi alle Olimpiadi 2026 sarebbe fortemente penalizzante per tutti i territori un rallentamento delle procedure di gara.” 

Alla luce delle importanti novità che entreranno in vigore a breve è auspicabile una forte partecipazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023, incontro a Sondrio il 15 giugno

Principali novità e spunti di dettaglio Giovedì 15 giugno 2023 ore 9.30

ANAEPA Confartigianato Edilizia Sondrio e ANCE Lecco Sondrio  hanno organizzato l’incontro dedicato a “Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si svolgerà presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14, giovedì 15 giugno 2023.

Il programma dell’incontro si articolerà nei seguenti momenti:

Ore 9.30
Saluti del Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio
Paolo Panizza

Ore 9.40
Saluti del Presidente di ANCE Lecco Sondrio – Luca Fabi

Ore  9.50
Esposizione dei relatori: Giorgio Asperti – Giovanni Taiocchi:

i primi tre principi del codice 36/2023; 

le semplificazioni nel sotto soglia;

l’appalto integrato;

l’anomalia delle offerte e l’esclusione automatica;

la revisione prezzi;

il subappalto e l’avvalimento.

Ore 12.15
Interventi dei partecipanti

 
L’incontro si svolgerà in presenza (capienza massima 50 posti) presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14.
 
E’ altresì prevista la possibilità di un collegamento da remoto, tramite la piattaforma “GoTo Meeting”.

Iscrizioni da effettuare entro il 13 giugno 2023

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Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Regolarizzazione congruità manodopera: il chiarimento da CNCE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha pubblicato il 2 maggio scorso un nuovo documento di FAQ relativamente alla congruità della manodopera in edilizia con una serie di precisazioni sulle procedure di regolarizzazione.

Richiamando l’accordo siglato dalle parti sociali il 7 dicembre scorso e la comunicazione CNCE n. 837/2023, la Commissione precisa che, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà trasmesso tramite PEC all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione, che potrà prevedere il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità) qualora presentate, e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

Nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. Tali versamenti, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

Infine, nel documento si chiarisce che, ai fini della verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.

Legge PNRR e caro materiali, accolta la proposta di ANAEPA

Con la conversione in Legge (n. 41/2023) del Decreto PNRR, ANAEPA-Confartigianato Edilizia è riuscita ad ottenere l’inserimento all’articolo 14, comma 9 bis di un emendamento in tema di semplificazione per far sì che gli operatori economici possano emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima della liquidazione delle somme dei Fondi di adeguamenti dei prezzi alle Stazioni Appaltanti.

L’emendamento, fortemente sostenuto dall’ANAEPA e dalla Confartigianato, prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta quindi di una misura estremamente rilevante che consentirà le imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.

L’iniziativa legislativa, frutto di una stretta collaborazione con Confartigianato finalizzata a superare le criticità dovute al blocco delle erogazioni delle risorse dei fondi ministeriali messe a disposizione per compensare/adeguare gli aumenti dei prezzi dei materiali, è stata preceduta da una lettera di Anaepa al Ministro Salvini e da un confronto personale con il Viceministro Rixi.

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi

Con una nota del 28 aprile scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il riavvio della procedura che consentirà il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.

Il Tar del Lazio ha, infatti, confermato la legittimità del Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 con le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, avvenuti nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (Allegato 1).

In considerazione della sentenza favorevole – si legge nella nota del MIT – verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell’anno 2021.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze di accesso alle risorse del Fondo (di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022), attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ nelle seguenti finestre temporali definite con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023:

  • I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023 (chiusa)
  • II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
  • III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
  • IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

Inoltre, in ordine alle modalità di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con l’articolo 14 comma 9 bis della legge 41/2023, introdotto in sede referente accogliendo la richiesta di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha previsto la possibilità che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno fornire all’impresa esecutrice copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in tal caso cumulando i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell’istanza.

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

Lavoro e costo della manodopera: pubblicate le nuove tabelle provinciali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul portale istituzionale il Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative.

In base all’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Il costo del lavoro determinato ai sensi del decreto medesimo è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

  • benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Le tabelle, che costituiscono parte integrante del decreto, rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal 5 aprile 2023 (data di adozione del decreto).

Decreto Fondo caro materiali in G.U.: istanze dal 1° aprile

Pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 il Decreto 1 febbraio 2023 che disciplina le modalità di accesso al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici di lavori.

Il 1° aprile (fino al 30 aprile 2023) si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) gestita dal Ministero. La successiva finestra prevista dal decreto partirà il 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023; poi dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e, infine, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, dovranno essere indicati “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

• appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

 appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Evento – Congruità edilizia – 15 marzo Lariofiere Erba

Aggiornamento tecnico pratico sugli adempimenti della Congruità Edilizia, dalla genesi della normativa alla gestione della piattaforma CNCE_Edilconnect

15 marzo 2023, ore 18.00

LARIOFIERE – Erba

L’evento sarà fruibile anche in diretta online

Confartigianato  imprese Como, in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco e Confartigianato Imprese Sondrio, propone un convegno rivolto a tutti gli operatori del settore, al fine di promuovere la corretta informazione su questa importante tematica che vede coinvolte non solo le imprese dell’edilizia, ma tutto il cantiere.

Intervengono: 

VIRGILIO FAGIOLI – Presidente Settore COSTRUZIONI Confartigianato Imprese Como

BIANCA BARON – Direttore CNCE

MARCO PANTALEONI – Consigliere CNCE

MARCO DURANTE Cassa Edile Como-Lecco

FEDERICA COLOMBINI – Segretario Settore COSTRUZIONI e IMPIANTI Confartigianato imprese Como

DAVIDE CARLO RIVA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Lecco

PAOLO PANIZZA – Presidente Categoria EDILIZIA Confartigianato Imprese Sondrio

E’ possibile far pervenire i propri quesiti per la trattazione durante il convegno al seguente indirizzo, entro lunedì 13 marzo 2023: congruitaedilizia@confartigianatocomo.it

L’evento è gratuito. 

Iscrizioni: formazione@artigiani.sondrio.it

Obbligo polizza assicurativa immobili in costruzione: webinar 1° marzo 2023

Il 5 novembre 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154 del 20 luglio 2022 contenente il “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 122/2005”.

Si tratta del contratto assicurativo che le imprese di costruzioni sono tenute a stipulare a beneficio dell’acquirente, a fronte di compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione”, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 122/2005 (che contiene, infatti, la disciplina sul rilascio di polizze postume decennali) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi, e poi, consegnarlo, al momento del rogito, agli acquirenti.

Il suddetto decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre (15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per fare chiarezza sulle novità e sulle coperture assicurative necessarie durante lo svolgimento dei lavori e a garanzia dell’operato per la successiva vendita degli immobili,

Confartigianato Imprese Sondrio, in collaborazione con Janua Broker spa e PerPrima srl ha organizzato un webinar informativo mercoledì 1° marzo alle ore 18.00

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione, referente Lilia Dalloco Tel 0342 514343 Int. 238, e inviare a formazione@artigiani.sondrio.it i propri dati nome azienda; partecipante; e-mail a cui inviare il link; recapito telefonico:

CCNL Edilizia Artigiano – Formazione obbligatoria sicurezza – Periodicità triennale

Il Formedil (Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell’edilizia), con la recente circolare n. 07/2023 del 25 gennaio 2023, ha affrontato il tema della periodicità dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio, il CCNL dell’edilizia per il comparto artigiano siglato il 4 maggio 2022, all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.

A tal proposito, il Formedil rileva che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Riqualificazione energetica e comunicazioni ENEA: errori non sanabili

La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis. È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica. Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022).

L’Agenzia ha chiarito al riguardo che non è possibile avvalersi della suddetta regolarizzazione per le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, quale ad esempio la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Nella circolare l’Agenzia richiama una recente sentenza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), nella quale si sostiene che “In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica”.

Superbonus e cessione del credito: le novità per il 2023

Con l’approvazione definitiva da parte della Camera il 12 gennaio scorso, il decreto legge Aiuti-quater (DL n. 176/2022) è stato convertito in legge e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta. Tra le novità introdotte dal provvedimento, assume particolare rilievo l’articolo 9 che apporta alcune modifiche significative alla disciplina del superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e alla cessione dei crediti edilizi.

In particolare, si modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus), riducendo la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 9, che introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione, poiché, visto il carattere di urgenza, la questione era stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 non subiscono il ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022). Nel 2023, dunque, beneficiano ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa dall’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022. Anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea;
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

All’articolo 9 del Dl Aiuti quater, inoltre, è contenuta la proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche. Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000), vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il DL Aiuti-quater, come modificato in sede referente, introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi da due diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).

Ancora in materia di sconto in fattura: in una recente risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto, incluso il cliente per il quale ha effettuato i lavori di ristrutturazione e al quale era stato concesso lo sconto.

Le nuove detrazioni in edilizia 2023

Nonostante al momento non si sia trovata ancora una soluzione concreta allo sblocco della cessione dei crediti, rimane inoltre difficoltoso districarsi fra gli innumerevoli bonus in materia edilizia e affini, in particolare dopo le ultime modifiche a seguito della legislazione di fine anno.

Per dare un contributo nel rendere più semplice ed immediatamente percepibile il quadro delle agevolazioni mettiamo a disposizione alcune infografiche, realizzate da Confartigianato con il supporto della Direzione Politiche Fiscali e l’ausilio grafico dell’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Nel merito del prodotto, in relazione a ciascuna agevolazione, oltre alla normativa principale di riferimento, sono indicati i soggetti beneficiari, l’intensità della misura, il limite di spesa, il periodo di vigenza, il numero di rate in cui è ripartibile l’agevolazione e se è possibile applicare lo sconto in fattura o cedere la medesima.

Bonus edilizia, imprese e cittadini in tilt. Abolire subito obbligo SOA

“Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi”. Lo chiede Confartigianato – unitamente alle altre sigle del comparto delle PMI – in una lettera aperta del 6 giugno del Presidente Marco Granelli, inviata ai  Deputati e Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato. La stessa missiva è stata tra l’altro trasmessa d’intesa con Confartigianato Sondrio, anche all’onorevole valtellinese Mauro Del Barba.

L’allarme contenuto nella missiva riprende quanto denunciato anche dal Presidente provinciale di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Paolo Panizza, in occasione dell’Assemblea Generale del 30 maggio scorso a Sondrio, riguarda le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese.

A complicare un quadro legislativo già intricato, è arrivata il 12 maggio la norma contenuta nel decreto legge ‘Taglia prezzi’ che impone, anche per le imprese che operano in subappalto, il possesso dell’attestazione SOA per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516mila euro.

Una disposizione che, pur ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei lavori, di fatto si è rivelata una barriera anticoncorrenziale. Secondo Confartigianato, infatti, negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori. Inoltre, l’accesso ai bonus edilizi è già subordinato ad una serie di controlli molto stringenti e, per contrastare efficacemente il fenomeno delle imprese ‘fantasma’, servono piuttosto serie verifiche dei requisiti di accesso al mercato, come l’auspicata legge di regolamentazione del settore edile, e strumenti già operativi come il DURC, la congruità e l’intensificazione dei controlli.

“A mettere in crisi il mercato delle riqualificazioni edilizie – sottolinea Panizza – è anche il blocco del sistema della cessione dei crediti a causa della stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari. Risultato: le imprese non riescono a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali per lavori già eseguiti e non possono pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi. Così il settore è sull’orlo del precipizio, si moltiplicano i casi di fallimento che potrebbero coinvolgere oltre 33.000 imprese e 150.000 lavoratori”.

Tutto questo è ancor più paradossale se si considera che il settore delle costruzioni è il driver della ripresa economica e, in questo drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico. I bonus edilizia avrebbero potuto favorire la ripartenza post Covid dell’economia, ma, dopo aver generato un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, l’atteggiamento ondivago del decisore pubblico ne ha depotenziato l’efficacia.

Confartigianato e le altre sigle, in rappresentanza di oltre 1.500.000 di associati, sollecitano un rapido intervento per salvare un’idea vincente di riqualificazione green del Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa. 

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