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Registro di carico e scarico, i rifiuti NON pericolosi vanno segnati?

Tra i tanti adempimenti ambientali che gravano sulle imprese c’è quello di tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Non è un adempimento da poco dal momento che ogni impresa tenuta alla compilazione del Registro di carico e scarico dovrebbe annotare produzione, invio a smaltimento, invio a recupero entro e non oltre i 10 giorni.

Se un’azienda lavora quotidianamente dovrebbe caricare ogni giorno quantità piccole o piccolissime dei rifiuti prodotti.

Difficile pensare, ad esempio, che il titolare di un’autofficina ogni sera sera annoti 15 litri di olio minerale, 7/8 filtri aria e qualche filtro olio.

Quasi impossibile, che l’imprenditore in questione annoti nel giorno x i rifiuti prodotti nel giorno x-9 e ripeta tale azione ogni giorno lavorativo dell’anno.

E si badi bene che non è un problema “dei piccoli” imprenditori, ma anche dei grandi: qui le dimensioni non contano.

Ma la questione che pare qui importante è un altra: quali rifiuti mettere a registro di carico e scarico?

Chi ha memoria ricorderà che il 24 gennaio 2025 in occasione nel primo incontro dedicato al RENTRI, un’azienda chiese se doveva annotare anche i rifiuti non pericolosi nel registro di carico e scarico.

Il docente, la cui autorevolezza e competenza sono ben conosciute non solo dalle 182 aziende presenti all’incontro ma anche da tutte le altre e da tutti gli organi di controllo d’Italia, disse più o meno che:

“si, nel suo caso deve registrare solo i rifiuti pericolosi e non gli altri. Non è così da un giorno o da quando c’è il RENTRI, è così da molti anni”.

Controlli anche sui registri di carico e scarico

La questione è tornata recentemente all’attenzione di molti anche in relazione all’attività di controllo. Ciò che a gennaio ’25 doveva essere chiaro all’azienda – e chiarissimo agli organi di controllo- già da molti anni, non è chiaro ancora adesso.

Da qui la richiesta di consulenza scritta e molto articolata inviata da chi scrive al docente del corso e già inoltrata a chi di dovere.

Ne riportiamo un breve stralcio , consapevoli che ciò che precede e non è riportato giustifica ed argomenta ciò che qui si afferma:

[..] Si può concludere, pertanto che l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
(e di tenuta delregistro cronologico incluso nel sistema)
per i “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”
con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci
operi dal 16 giugno 2023 e sia stata ulteriormente ribadita
e confermata dalla formulazione del
comma 3-bis dell’articolo 188-bis ad oggi vigente.

Con l’occasione si ricorda altresì che
per i medesimi soggetti l’esonero dall’obbligo di tenuta del
registro cronologico di carico e scarico

opera dal 26 settembre 2020, data di entrata in vigore
dell’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006:
«5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1
[tenuta del Registro cronologico di carico e scarico]
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile,
con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
di cui all’articolo 212, comma 8, nonché,
per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali
che non hanno più di dieci dipendenti».

Estratto da 4 pagine scritte ed autografe del dottor Paolo Pipere,
DOCENTE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
CONSULENTE GIURIDICO AMBIENTALE
SEGRETARIO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI AMBIENTALI

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