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Tag: Dario Dongo

Igiene alimenti, come evitare sanzioni?

Lo scorso 22 settembre le imprese alimentari associate hanno avuto lapossibilità di trovare risposta ad una domanda: come evitare sanzioni in caso di controlli ufficiali sull’igiene alimenti.

Tutto grazie a due relatori d’eccezione e ad un format inedito, fatto di domande e risposte trai relatori. Domande apparentemente improvvisate ma in realtà collegate direttamente ai quesiti posti dalle aziende di Sondrio

Igiene alimenti, webinar con Dario Dongo e Claudio Biglia

Due i relatori scelti da Confartigianato imprese Sondrio:

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE – GIFT – Food Times) ed Égalité. Già responsabile di federalimentari su Roma e Bruxelles, Dario Dongo ha già tenuto 4 corsi a favore delle imprese artigiane di Sondrio (1)

Claudio Biglia Medico veterinario, specializzato in ispezione degli alimenti di origine animale. Dal 1982 è veterinario pubblico, dal 1990 insegna presso le Università di Torino e di Teramo. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche e coautore di vari testi su microbiologia, radiocontaminazione degli alimenti, vigilanza, diritto sanitario e alimentare, commercio in aree pubbliche e di comunicazione in emergenza sanitaria.

Nuove leggi e accorgimenti per evitare sanzioni

Per evitare sanzioni legate all’igiene degli alimenti non basta avere un piano HACCP a disposizione del controllore. Soprattutto se, come riferito dai relatori, o per mancanza di budget o per inesperienza dei professionisti incaricati, il piano fornito a Tizio è copia e incolla di quello dato a Caio.

Ma l’impresa artigiana o microimpresa può andare ben oltre all’avere un piano di Autocontrollo non copiato e reale. Lo dimostrano i numerosi esempi concreti che il prof Biglia ha portato attingendo dalla propria esperienza di ispettore.

Innanzitutto la MPI deve conoscere le semplificazioni previste dalla norma per le microimprese e già affrontate nel dettaglio su Great Italian food trade da Dario Dongo (2,3). Recenti regolamenti europei, ha spiegato l’avvocato Dongo, hanno introdotto un vero e proprio cambiamento culturale negli operatori di ogni dimensione in tema di sicurezza alimentare.

Paradosso: il controllato che informa e corregge il controllore?

Claudio Biglia ha toccato subito un tasto dolente:

“Nella mia esperienza di controllore ho notato più e più volte che il controllore è visto dall’Operatore come il rompiscatole di turno, qualcosa di simile al vigile che si apposta con autovelox per darti una multa. E però le due fattispecie dovrebbero essere davvero differenti”.

Domanda dopo domanda i partecipanti sono stati portati a comprendere il cambiamento attuabile concretamente da ciascuno di loro, partendo dal presupposto che ci sia profondo rispetto e stima da parte dei controllori nei confronti dell’operatore settore alimentare controllato.

A conclusione l’esempio concreto di un artigiano alimentare del torinese che si era preparato ad una visita ispettiva e non ha gradito la sbrigatività con la quale il controllore ha sfogliato il Manuale HACCP e detto che tutto andava bene.

L’artigiano in questione ha dato due ore d tempo all’ispettore per scrivere a verbale che cosa a visto e perché ritiene che tutto vada bene. Infatti, cosi ha riportato Claudio Biglia:

“Io [l’artigiano alimentare ] sono in piedi dalle sei del mattino con il mio consulente e da allora non seguo la mia azienda per prepararmi alla vostra visita. Che va tutto bene lo sapevo senza che me lo dicesse, ma mi dica cosa ha visto lei”.

A conclusione del webinar il professore Claudio Biglia ha chiesto ai partecipanti: “secondo voi l’asl per la quale lavoravo avrà mandato ancora degli ispettori da questo artigiano che ha dimostrato di conoscere ogni virgola del suo processo produttivo e non ha gradito una verifica sbrigativa a lui favorevole?

Per la risposta non resta che rivedere il webinar (4)

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Vendita sottocosto, la pratica commerciale sleale nella filiera alimentare

[..] La vendita sottocosto è  una delle pratiche commerciali sleali inserite dal d.lgs 198/2021 nella black list dei divieti assoluti.

Ne ha parlato l’avvocato e giornalista Dario Dongo in un webinar promosso su iniziativa della Categoria Alimentari.

Divieto di vendita sottocosto: una definizione  e qualche eccezione

Italia, Francia e altri Paesi hanno vietato la vendita sottocosto benché la direttiva UE 2019/633 non la vieti esplicitamente. Perché? Perché questo divieto è la condizione di sopravvivenza delle imprese di produzione agricola e alimentarie in Italia, Francia e altri Paesi. In conseguenza dall’efficacia del sistema di controlli sulla vendita sottocosto dipende anche il livello di occupazione in due settori di straordinaria importanza.


Si tratta di un divieto semplice: è vietato vendere ed acquistare prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai loro costi di produzione

In Italia il divieto si applica, ai sensi del d.lgs 198/2021,a tutte le forniture con due sole eccezioni ed una “abominevole” deroga.  La pratica di vendita sottocosto è infatti consentita nei casi di fornitura di prodotti agricoli e alimentari da soci/ imprese conferenti in ambito di cooperative e organizzazioni dei produttori.

Circa le eccezioni, importanti, Il decreto ne riconosce solo due:

  • La  prima è la vendita di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili invenduti, a rischio di deperibilità.
  • La seconda si riferisce alle operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta.  Su queste sarebbe utile avere un’interpretazione che non tradisca i principi di buona fede, trasparenza, lealtà ai quali si fa riferimento proprio negli obiettivi della direttiva europea e del decreto legislativo 198 del 2021.

La sostituzione del prezzo: rimedio alla pratica del sottocosto


In caso di violazione del divieto del sottocosto cosa accade? Innanzitutto ci sono sanzioni draconiane e poi la sostituzione del prezzo.  Le prime arrivano al 5% del fatturato dell’anno precedente, per salire al 10% in caso di recidiva. C’è poi la sostituzione del prezzo della fornitura ogni qualvolta l’autorità di controllo rilevi che la vendita di prodotti alimentari o agricoli tra imprese ha avuto luogo a prezzi inferiori ai costi di produzione. 

l’ICQRF effettua La sostituzione del prezzo tenendo conto dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA. In alternativa l’autorità di controllo sostituirà il prezzo osservando i prezzi medi praticati per prodotti similari nel mercato di riferimento.


Segnalazioni e controlli: totale segretezza dei dati del segnalante

Il decreto legislativo 198 del 2021 nella sua stesura finale  ha affidato la competenza sul sottocosto ai 360 o 380 ispettori del ICQRF. 

I quali già dovrebbero poter controllare circa 3 milioni di imprese su etichette, prevenzione delle frodi, controllo sui regimi di qualità,  controlli sul biologico e così via. 

E in aggiunta a tutto ciò, dovrebbero anche essere in grado di verificare l’applicazione del d.lgs 198. Come? difficile dirlo dal momento che il legislatore non ha previsto risorse economiche o mezzi aggiuntivi. Anzi, il testo del 198 riporta a chiare lettere la consueta clausola di invarianza finanziaria.


Se quindi è vero che l’ICQRF può avviare indagini di propria iniziativa, raccogliendo informazioni presso i fornitori e acquirenti o con ispezioni senza preavviso, tuttavia particolare rilevanza avranno le segnalazioni delle parti lese.

L’azienda fornitrice –o organizzazioni di cui fa parte– può segnalare pratiche commerciali sleali tramite procedura digitalizzata che Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha già predisposto. Le segnalazioni possono avvenire anche in via anonima e in ogni caso è fatto dovere delle autorità di rispettare in modo assoluto, inviolabile e inderogabile la segretezza e il riserbo professionale sull’identità dei segnalante che ne facciano richiesta. 

Riguarda il webinar

Approfondimenti:

Aumento dei prezzi in Germania, vendite sottocosto in Italia

Pratiche commerciali sleali. Dall’Antitrust a ICQRF, le esigenze della filiera di produzione agroalimentare

Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, d.lgs. 198/2021. L’ABC ( in formato cartaceo su l’Artigiano 1/2022 pag 29/31)

Informazioni:

Ufficio categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera -3473698217)

Pratiche commerciali sleali tra imprese alimentari, webinar

Con il decreto 198/2021 del 8 novembre 2021 l’Italia ha finalmente recepito la direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019 che vieta determinate pratiche commerciali sleali tra imprese alimentari ed abroga la precedente normativa del 2012.

Quali le pratiche commerciali sleali da evitare? Come devono essere aggiornati DDT, contratti, fatture per rispondere ai requisiti europei ed italiani? Come attivare i controlli?

Ne parliamo con l’avvocato Dario Dongo il 04 aprile ore 17:30.

Pratiche commerciali sleali, l’obiettivo della direttiva europea

Il Decreto Legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera alimentare. Rientrano nell’ambito di interesse della norma tutte le cessioni di prodotti alimentari esclusi il B2C.

Ciò in considerazione del fatto che nella catena dell’approvvigionamento alimentare, le piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

La nuova norma garantisce un livello di tutela comune a tutta l’Unione Europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali vietate e di un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate, in termini chiari e univoci tra le parti, al momento della conclusione dell’accordo di fornitura.

I controlli in Italia sulle pratiche commerciali sleali

Il contrasto alle pratiche commerciali sleali in ambito agricolo e alimentare è materia di attenzione del legislatore da parecchio tempo. Grande interesse suscitò il fatidico articolo 62 della legge 27/12, superato e abrogato dal D.Lgs 198/2021.

L’efficacia della nuova legge dipenderà in buona parte dall’incisività dei controlli. E qui ci sono delle importanti novità. L’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni del Decreto in esame nei è l’ICQRF -Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

La segnalazione può essere effettuata da chiunque e in qualsiasi momento tramite la compilazione di appositi documenti di segnalazione disponibili sul sito del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali.

Webinar lunedì 04 aprile ore 17:30

Su suggerimento del direttivo di categoria Alimentari, Confartigianato Imprese Sondrio organizza un nuovo appuntamento formativo dedicato alle imprese associate.

Durante il webinar verranno illustrati i fondamentali della vendita di prodotti alimentari tra imprese, approfondendo con esempi concreti, i seguenti argomenti: Campo di applicazione, elementi essenziali del contratto di vendita, forma scritta, durata del contratto, accordi quadro, termini di pagamento, vendite sottocosto.

I partecipanti, già all’atto dell’iscrizione potranno inviare richieste di delucidazione.

Informazioni

Ufficio categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera ( pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)

Alimentari,Regolamento UE 1169/11: evitare sanzioni conoscendo le norme

Reg UE 1169/11 -Informazioni sugli alimenti ai consumatori, tutto ciò che c’è da sapere spiegato dall’Avvocato Dario Dongo.

Il Regolamento UE 1169/11 al centro del seminario  ‘1169 pene – notizie su cibi, controlli e sanzioni‘ dedicato alla fornitura di informazioni  sugli alimenti ai consumatori .

Un momento formativo indispensabile  alla luce delle novità poste in essere dal D. Lgs 231/2017 recentemente entrato in vigore.

Relatore d’eccezione Dario Dongo, già responsabile  delle politiche europee e regolative in Federalimentari,    e fondatore di Great Italian Food Trade. GIFT è il primo ed unico portale in 8 lingue dedicato alla cultura alimentare italiana e allo sviluppo sostenibile.

Il primo argomento trattato è stato l’inserimento in etichetta dello stabilimento di produzione. L’obbligo è scattato per le aziende italiane il 5 aprile scorso secondo il  decreto 145/2017 . Un decreto molto dibattuto che l’avvocato Dario Dongo ritiene illegittimo e causa di ingenti danni economici per le aziende.

A seguire sono stati affrontati uno per uno tutti gli articoli del Regolamento UE 1169/11 che riguardano le aziende presenti .

Quali  Informazioni sono obbligatorie in etichetta?

Denominazione alimento

Lista ingredienti,

QUID,

Data scadenza o TMC o data di scadenza,  

Condizioni particolari di conservazione

Nome o ragione sociale e indirizzo dell’Operatore Responsabile

Paese d’origine o luogo di provenienza (ove necessario)

 Istruzioni per l’uso (ove necessario)

Titolo alcolometrico

Dichiarazione nutrizionale

Grande attenzione è stata posta a deroghe e specificità previste dal Regolamento UE 1169/11 e dal decreto 231/17 per le microimprese, ovvero aziende con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro e meno di 10 addetti.

Non meno interessante il focus sulla vendita on-line di prodotti alimentari. Se l’uso delle piattaforme di e-commerce è sempre più frequente  e presenta delle specificità,  anche la vendita di  alimenti tramite questi canali deve rispettare scrupolosamente il Regolamento UE 1169/11.

Dario  Dongo ha spiegato come la più grossa piattaforma di e-commerce al mondo sia lungi, a suo dire, dal rispettare le regole imposte dalla normativa Europea. Per questo motivo Great Italian Food Trade si è già rivolta all’Antitrust per il ripristino della legalità nei servizi di compravendita dei prodotti alimentari tramite e-commerce da parte di  Amazon.

Brevi accenni sono stati fatti, infine, al tema dell’origine dell’ingrediente primario in etichetta.   Già a gennaio  Confartigianato Imprese Sondrio è intervenuta sul tema  a tutela degli interessi di aziende e consumatori, coinvolgendo Confartigianato Alimentazione nell’invio di una proposta di modifica della bozza di regolamento.

Per approfondimenti sul Regolamento UE 1169/11 si rimanda all’ e-book gratuito 1169 Pene- notizie su cibi, controlli e sanzioni recentemente pubblicato. 

Per richiedere il materiale presentato dal docente durante le 5 ore di seminario tenute a Sondrio è possibile rivolgersi all’Ufficio Categorie e Mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it)

 

 

 

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