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Assegno Unico temporaneo figli 2021 – Circolare integrativa

L’INPS ha emanato la circolare che integra le modalità per ottenere l’Assegno Temporaneo dal 1° Luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
 
Ne hanno diritto :

– I LAVORATORI AUTONOMI

– I SOGGETTI DISOCCUPATI

– I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI , MEZZADRI

– I TITOLARI DI PENSIONE DA LAVORO AUTONOMO

– I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO UNO O PIU’ REQUISITI PER GODERE DELL’ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE (ANF)
 

Oltre ad avere un ISEE familiare inferiore a 50.000 euro bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti :

– essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca almeno annuale

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (rientrano anche i soggetti incapienti)
– residenza e domicilio con figli a carico sino al compimento del 18° anno di età, inoltre l’INPS ha precisato che il soggetto richiedente deve essere residente e convivente con il minore

– essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi o avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 2 anni.
 
L’importo dell’assegno unico è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente e all’età dei figli a carico.
 
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice l’assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi.
 
Di comune accordo tra loro i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante, al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata dall’altro genitore.
 
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno temporaneo dovrà essere presentata un’altra DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata ENTRO DUE mesi dalla data della variazione.
In ogni caso i beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.
 
L’INPS inoltre ha chiarito che chi ha i requisiti per chiedere l’ANF non può optare per l’assegno temporaneo.
 
Ti invitiamo a contattare il Patronato INAPA, per maggiori informazioni e a prenotare l’adesione al servizio “Domanda assegno unico” compilando il format attraverso l’apposito pulsante.
 

Ti invitiamo a contattare il Patronato INAPA – Referenti Roberta Zironi e Fiori Silvia per maggiori informazioni e a prenotare l’adesione al servizio “Domanda assegno unico” compilando il FORMAT

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