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Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

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Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha emanato la circolare 14 maggio 2024 con cui fornisce chiarimenti riguardo al Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023, che obbliga i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose alla nomina del consulente ADR.

Si rammenta che tra i principali soggetti coinvolti nella filiera figurano lo speditore e il trasportatore, oltre all’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore.

In linea generale tutte queste figure, in base all’accordo internazionale, devono nominare un consulente ADR.

Il D.M. MIT 7 agosto 2023 (cfr. circolare Prot. n. 1096 del 21/09/2023) ha previsto in Italia l’esenzione dalla nomina dal consulente per chi:

a) invia/trasporta in colli applicando l’esenzione 1.1.3.6 che prevede il calcolo dei 1.000 punti per ogni spedizione max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese;

b) invia/trasporta in cisterna o alla rinfusa quando la merce pericolosa è di Gruppo d’imballaggio III o Categoria 3 o 4 max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese, max 50 tonnellate annue ci sono altri tipi di esenzioni ma non trovano applicazione nei produttori di rifiuti;

c) l’esenzione prevede l’obbligo di formazione del personale e la tenuta del registro per tutte spedizioni/trasporti Merci pericolose ADR.

Infine, con la circolare 14 maggio 2024, il MIT è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ad alcuni elementi per coloro che rientrano nell’esenzione dalla nomina del consulente ADR.

Nello specifico la circolare in parola stabilisce che:

1) il datore di lavoro, in base al livello di rischio e l’attività svolta, determina la durata della formazione;

2) la formazione deve essere periodica. La periodicità è infatti fissata in base al livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte alla regolamentazione (il rinnovo della certificazione è di solito ogni 24 mesi, con aggiornamenti in casi di variazioni alla normativa durante i 24 mesi);

3) il personale dell’impresa coinvolto nelle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico e nella gestione dei documenti deve essere altresì formato;

4) è ammesso l’utilizzo dell’autoapprendimento del tipo eLearning erogato da società in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle merci pericolose (il certificato di consulente ADR, DGSA, è sicuramente un elemento oggettivo di verificata professionalità oltre ad una comprovata esperienza nel settore);

5)      il registro obbligatorio può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione che sia costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni relative a tutte le spedizioni/trasporti distinte per invio in colli (calcolo dei 1.000 punti) e spedizioni rinfusa/cisterna;

6)      il conteggio annuale delle operazioni va fatto dal mese di gennaio al mese di dicembre;

7)      il conteggio delle operazioni è per sede operativa e per ogni sede operativa va tenuto un registro e vanno rispettati i limiti di operazioni mensili e annui.

Con riguardo all’obbligo di applicazione del D.M. 7 Agosto 2023, la circolare in oggetto stabilisce che:

1) rientrano nel campo di applicazione anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi;

2) il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto. Pper esempio: filtri olio, batterie al piombo, batterie al litio, bombolette spray, oli esausti, contenitori contaminati da merci pericolose, rifiuti ospedalieri);

3) l’ADR non prevede la nomina del consulente per i destinatari, ma lo prevede per gli scaricatori.

Sono esentati dalla nomina del consulente:

a)      destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;

b)      destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico;

c)       destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l’attività di svuotamento.

NON sono esentati dalla nomina del consulente ADR:

i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio.

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