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Tag: Normativa

Autotrasporto: dalla Motorizzazione chiarimenti sulla lunghezza massima degli autoarticolati

In merito ai chiarimenti forniti della Direzione Generale per la Motorizzazione sul tema relativo alla lunghezza massima degli autoarticolati, la lunghezza di quest’ultima è stata fissata a 18,5 metri dalla modifica all’articolo 61 comma 2 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto decreto Infrastrutture e Trasporti. Al momento non c’è stata, però, ancora la modifica Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P.R. 495/1992, che prevede tuttora la lunghezza massima di 16,50 a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri”.

Pertanto, a seguito della sollecitazione delle associazioni di categoria, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha provveduto a chiarire con una nota che “in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma”.

DL covid superamento fase emergenziale – Misure di interesse del settore benessere

Come noto, è stato pubblicato in GU lo scorso 24 marzo il decreto-legge che introduce una serie di disposizioni per il progressivo superamento della fase emergenziale da Covid-19.

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore benessere si segnala che a partire dal prossimo 1° aprile viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona (acconciatura ed estetica).
Inoltre, il provvedimento in oggetto prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute possa adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.
La disposizione non chiarisce però se, a decorrere dal 1° aprile, cessino di avere efficacia le attuali linee guida per la ripresa delle attività, tra le quali quelle contenenti le misure specifiche previste per i servizi alla persona.
Al fine di ottenere precise indicazioni al riguardo, la Confederazione ha inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che le Regioni sarebbero già impegnate nella revisione delle predette linee guida, ma non vi sono certezze rispetto alla loro eventuale adozione entro il prossimo 1° aprile. 
Vista la delicata situazione di incertezza, la linea suggerita da Confartigianato è quella di continuare ad applicare in via prudenziale le Linee guida dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai propri clienti ed evitare di essere sottoposti a eventuali sanzioni.

Entrate in vigore le misure per uscire dall’Emergenza Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 24 marzo il Decreto con le norme decise dal Governo per il ‘superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19’. 

Le principali novità per le attività economiche sono:

Cessazione dello stato di emergenza
Il 31 marzo si concluderà lo Stato di emergenza Covid-19 e sarà abbandonato il sistema di classificazione delle zone a colori (bianco, giallo, arancione, rosso)
I compiti della struttura commissariale passeranno fino a fine anno al Ministero della Difesa, e poi al Ministero della Salute, che potrà adottare linee guida e protocolli per regolare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Smart Working
È prevista la possibilità di proseguire con il lavoro agile (smart working) fino al 30 giugno 2022 in maniera semplificata, senza quindi l’accordo individuale tra datore e lavoratore. La proroga sarà estesa anche alle disposizioni che prevedono il lavoro agile per i lavoratori fragili.

Green Pass Base
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Base per l’accesso ai seguenti servizi:
•        mense e catering continuativo su base contrattuale;
•        servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio.
•        concorsi pubblici;
•        corsi di formazione pubblici e privati;
•        partecipazione a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
•        servizi scolastici, educativi e formativi;
•        strutture della formazione superiore.
È altresì prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di Green Pass Base:
•        per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
•        per l’accesso agli uffici giudiziari da parte di magistrati
Dall’1 al 30 aprile 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto sarà sufficiente il possesso del Green Pass Base:
•        mezzi adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
•        navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
•        treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
•        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
•        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a:
•        servizi alla persona;
•        pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
•        attività commerciali.

Green Pass Rafforzato (Super Green Pass)
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi:
•        piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
•        convegni e congressi;
•        centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
•        feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
•        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
•        attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
•        partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dal 1° aprile 2022 sarà pertanto eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a strutture ricettive e per il consumo di cibi e bevande all’aperto.

Per gli over 50
Dal 1° aprile 2022 per i lavoratori con più di 50 anni di età non sarà più previsto l’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, mentre permarrà, come per le altre categorie di lavoratori, l’obbligo di possedere un Green Pass Base.

Obbligo Vaccinale
È confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie di lavoratori:
•        personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Fino al 15 giugno la vaccinazione è obbligatoria se si vuole insegnare, altrimenti i professori verranno destinati ad altre mansioni.
•        personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
•        personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
• Fino al 15 giugno resta in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.
L’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 è previsto esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Capienze
Dal 1° aprile 2022 decadono i precedenti limiti di capienza previsti in alcune strutture (es. sale da ballo, stadi) e in alcuni mezzi di trasporto (autobus, cabinovie ecc..).
A partire dal 1° aprile 2022, all’interno di qualsiasi locale e di qualsiasi mezzi di trasporto, la capienza sarà estesa al 100% di quella massima autorizzata.

Utilizzo di mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi di accesso a:
•        mezzi di trasporto pubblici di qualsiasi tipo (incluso il trasporto locale e il trasporto
•        scolastico)
•        funivie, cabinovie e seggiovie qualora dotate di chiusura;
•        spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i restanti luoghi al chiuso (con esclusione delle abitazioni private) resterà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) diversi dalle abitazioni private o dai luoghi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento.
Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:
•        i bambini di età inferiore ai 6 anni;
•        le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
•        i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Quarantena e isolamento
Dal 1° aprile 2022, in tema di quarantena e isolamento, non sarà più previsto un regime differente per i soggetti vaccinati/guariti, rispetto ai soggetti non vaccinati. Sarà eliminato il regime della quarantena precauzionale da contatto. A tutti coloro che avranno contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Maggiori indicazioni in merito saranno fornite con apposita Circolare del Ministero della Salute.

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