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Autotrasporto: dalla Motorizzazione chiarimenti sulla lunghezza massima degli autoarticolati

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In merito ai chiarimenti forniti della Direzione Generale per la Motorizzazione sul tema relativo alla lunghezza massima degli autoarticolati, la lunghezza di quest’ultima è stata fissata a 18,5 metri dalla modifica all’articolo 61 comma 2 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto decreto Infrastrutture e Trasporti. Al momento non c’è stata, però, ancora la modifica Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P.R. 495/1992, che prevede tuttora la lunghezza massima di 16,50 a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri”.

Pertanto, a seguito della sollecitazione delle associazioni di categoria, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha provveduto a chiarire con una nota che “in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma”.

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