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Tag: Edilizia

Confartigianato: “Apprezziamo l’impegno del Governo sul no all’obbligo di assicurare i carrelli elevatori”

Confartigianato esprime soddisfazione per l’impegno del Governo a chiarire, mediante un intervento normativo ad hoc,

l’esclusione dall’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi una serie di mezzi, a cominciare dai carrelli elevatori.

È quanto emerge dalla risposta del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, a una interrogazione in commissione Trasporti alla Camera,

presentata su sollecitazione di Confartigianato e Cna dall’onorevole Antonio Baldelli.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole fissate dal decreto legislativo 184/2023, infatti, artigiani e piccole imprese

hanno ricevuto dalle compagnie assicurative proposte per la sottoscrizione di polizze relative a muletti,

veicoli stazionanti in rimesse e rimorchi di complessi veicolari, generando in prospettiva un rischio concreto di impennata dei costi aziendali.

Confartigianato apprezza, quindi, la volontà del Governo di sgombrare il campo dalle incertezze prodotte in questi mesi, ma chiede che venga tradotta in interventi normativi immediati.

Dissesto idrogeologico, operativo il fondo prevenzione da 15 milioni di euro

Il capo del Dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara, ha firmato lo scorso 4 luglio 2024 il decreto con la ripartizione delle risorse del Fondo Progettazione”, di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato a finanziare la progettazione degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Il Fondo Progettazione ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e finanzia, in particolare, la progettazione di interventi che riguardano la rimessa in efficienza delle opere idrauliche ed il recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

Dal 26 giugno scorso è, infatti, in vigore il decreto 28 marzo 2024 n. 77 con il regolamento per il “Fondo Progettazione”, che ne disciplina il funzionamento, nonché i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.

Essendo disponibili per l’intero triennio, le risorse sono state impegnate nel loro complessivo ammontare (15 milioni di euro) e saranno, conseguentemente, erogate in un’unica soluzione alle Regioni e alle Province autonome previa loro richiesta di trasferimento.

Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale

Nuovo Codice Appalti: da Confartigianato ok a primo anno di applicazione, ma ancora migliorabile

Ad un anno dall’inizio dell’efficacia del nuovo Codice degli appalti, si è tenuta il 1° luglio 2024 la prima riunione del tavolo di consultazione,

presieduto dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha visto la partecipazione di oltre ottanta interlocutori istituzionali e stakeholder qualificati per fare il punto della situazione.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Confartigianato che hanno espresso giudizio positivo 

su questo anno di applicazione del nuovo Codice e illustrato al Ministro gli aspetti di possibile miglioramento.

Secondo Confartigianato, la revisione normativa non porta al blocco degli appalti e finalmente è avviata la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Positivo anche lo sforzo verso la digitalizzazione delle procedure di gara che, tuttavia,

necessita ancora di una forma di accompagnamento finalizzata a garantire la piena inclusione delle micro e piccole imprese, asse portante dell’economia.

L’occasione della consultazione online, annunciata dal Ministro, sarà poi preziosa per evidenziare,

ancora una volta, la necessità di un intervento chiarificatore sulla corretta applicazione dell’articolo 11 che disciplina il “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.”

In via interpretativa, infatti, il Ministero potrebbe sciogliere le criticità emerse in questo anno, chiarendo alle stazioni appaltanti

che l’interpretazione più adeguata a cui far riferimento per completare il processo di piena introduzione dell’art. 11 del codice

e delle altre norme del medesimo codice, relative alla contrattazione collettiva e al criterio delle medesime tutele,

sia quella già definita dalle parti sociali (CGIL, CISL, UIL e organizzazioni datoriali), dall’INL e dal CNEL e, successivamente,

confluita nella Nota illustrativa ANAC – Bando Tipo n. 1/2023, pag. 11, dove vi è stata la corretta combinazione tra più istanze, tutte legittime,

ma spesso, anche in ragione del nostro complesso sistema sindacale, in contrapposizione tra loro.

Inoltre, Confartigianato contribuirà per rappresentare al legislatore le disposizioni che necessitano di chiarimenti,

o i disallineamenti normativi che generano incertezze, così come parti della norma da rivedere.

Verifica attrezzature di lavoro: il nuovo elenco dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale 10 giugno 2024, n. 56, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 52° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Tale elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 50° elenco adottato con decreto direttoriale n. 45 del 16 maggio 2024.

Si ricorda che il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008, è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII, verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al sopra citato comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

Appalti – È possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?

Con il parere con il parere del 3 giugno 2024 il Supporto giuridico del MIT conferma che,

in caso di appalti sottosoglia è possibile ricorrere alle procedure negoziate anziché all’affidamento diretto, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione.

Nella fattispecie, nel quesito posto al MIT si chiedeva se:

  • nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fosse possibile aggravare la procedura effettuando invece una procedura negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo;
  • qualora fosse possibile, i termini delle procedure d’appalto, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, se dovessero ritenersi quelli previsti dall’art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) dell’allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023.

In merito al primo quesito, nella Circolare del 20/11/2023 il MIT si era espresso positivamente sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia

le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

tali indicazioni – spiega il MIT – sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali,

tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

Dunque, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata

anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro,

alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti.

Rispetto al secondo quesito, in assenza di termini specifici per l’affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l’art. 1 del D.L. 76/2020),

il MIT al secondo quesito dà risposta affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Online il servizio “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha rilasciato nei giorni scorsi il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” (con il relativo manuale operativo),

che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva,

effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto.

Tale servizio è in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, , al comma 1 dispone che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche

ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento

e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non c’è un DURC in corso di validità, la verifica è effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non è rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità),

l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale è rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è da verificare,

la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Manuale Utente dell’Applicazione Simulazione Regolarità Contributiva Inail

Interventi di sicurezza stradale: 20 milioni ai piccoli Comuni

Ѐ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto n. 65 del 5 giugno 2024 del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative,

che assegna 20 milioni di euro a 159 Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, per il finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade e viadotti.

Nell’allegato 1 al decreto è contenuto l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento,

fino a un importo massimo di 150mila euro per progetto, a valere sulle risorse del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”,

istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Il finanziamento sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori.

La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche

e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Elusione del principio di rotazione: il chiarimento di ANAC

Con Atto del Presidente del 24 maggio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è intervenuta sull’applicazione del principio di rotazione

per un affidamento diretto ai sensi del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, Anac è intervenuta in provincia di Biella, rilevando un affidamento diretto dei lavori in elusione del principio di rotazione.

Nella fattispecie, i lavori riguardavano interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale.

Come ribadito dalla stessa Autorità in varie determine, nelle Linee Guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3.2018, in corso di validità nel periodo preso in esame,

e nella nota a firma del Presidente prot. n. 40149 del 27.3.2024 pubblicata su sito istituzionale, “il criterio di rotazione assume valenza generale,

al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese 

ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui potrebbero derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento,

soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti non è elevato”.

La stazione appaltante – si legge nel testo – è tenuta dunque al rispetto del principio di rotazione degli inviti,

al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

L’Autorità spiega, tuttavia, che il divieto di riaffidamento non assume valenza assoluta,

in quanto “ si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente,

purché motivi in maniera puntuale la scelta laddove il mercato presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti ovvero in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale”.

Inoltre, nel caso di specie, l’Autorità constata anche la mancanza di un’adeguata motivazione nell’affidamento diretto, con violazione quindi del Codice Appalti del 2016.

In vigore dal 1°ottobre 2024 la Patente a Crediti nei Cantieri – Istituita dalla Legge 56/2024

Dal prossimo 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la “patente a crediti” per chi opera  nei cantieri. La Patente a Crediti ha un iniziale punteggio di 30 crediti, i crediti verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza nei cantieri.

In attesa dei Decreti che stabiliranno gli aspetti operativi che sono ancora in fase di definizione da parte del Governo, di seguito sono riportate le principali  indicazioni in merito al tema “patente a crediti”, con particolare riferimento agli aspetti operativi per la presentazione delle domande di ottenimento della “patente” ed al recupero dei crediti, in caso di  decurtazione;

Entrata in vigore:

La “patente” entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

 La “patente” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi.

Il legislatore ha confermato che la patente  sarà  necessaria per operare nei soli cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del citato Decreto).

Esclusioni:

Sono  escluse dal provvedimento le imprese:

·         che in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale;

·         in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti  di seguito riportati, che  potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Attenzione:  la “patente” viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla fondatezza di uno o più requisiti previsti.

Requisiti:

I requisiti necessari per il rilascio sono:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi nell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 (il Datore di Lavoro deve fornire a ciascun lavoratore un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • Possesso documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Possesso DVR documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Crediti:

  • La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti;
  • 15 crediti la soglia sotto la quale (a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro)  non si potrà più operare (Vedere Allegato).
  • Solo nel caso di cui al punto precedente sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l’adozione del provvedimento di sospensione.
  • Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati dalla Legge.
  • È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Sanzioni per la Mancanza della Patente:

In mancanza della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 10 %  del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti del Ministero del Lavoro che definiranno:

  • L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda;
  • I contenuti informativi della patente;
  • I presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • L’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
  • Le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Ci si riserva la pubblicazione di ulteriori approfondimenti in seguito all’emanazione dei Decreti da parte del Ministero del Lavoro.

Decreto Salva Casa: in vigore le semplificazioni per l’edilizia

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2024 il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, c.d. “Decreto Salva Casa”.

Il provvedimento, in vigore dal 30 maggio 2024, si compone di soli 4 articoli e all’art. 1 interviene modificando direttamente le norme del Testo Unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con semplificazioni su ambiti di diretto interesse dei proprietari di immobili, quali attività di compravendita e quelle legate alla riqualificazione, al recupero e alla rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle cosiddette “lievi difformità edilizie”.

Destinazione d’uso (Art. 23 ter)

In materia di mutamento della destinazione d’uso, il DL prevede che, nelle singole unità immobiliari senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, questo sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando, comunque, la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Sono inoltre consentiti il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Zone territoriali omogenee), ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. Anche in questo caso, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare eventuali specifiche condizioni.

Sempre nell’ambito della generalizzata possibilità di effettuare il mutamento di destinazione d’uso per le singole unità immobiliari, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile.

Il mutamento è inoltre svincolato dall’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

Comunque sia, ogni mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le eventuali norme regionali che fissino prescrizioni più favorevoli, mentre restano ferme le disposizioni del testo unico per l’edilizia nel caso in cui siano previste opere edilizie.

Edilizia libera (Art. 6)

Ai sensi delle nuove norme sono inseriti tra gli interventi di edilizia libera:

  1. le Vetrate Panoramiche Amovibili, anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio;
  2. le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

Tolleranze costruttive (Art. 34-bis)

Particolarmente importanti sono le disposizioni in materia di cosiddette “tolleranze edilizie”.

Le nuove norme prevedono che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  1. del 2 % delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  2. del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  3. del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  4. del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Ai fini del computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive, ai fini del rilascio dei relativi permessi:

  1. il minore dimensionamento dell’edificio;
  2. la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  3. le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
  4. la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  5. gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Doppia conformità (Art. 36-bis comma 1)

Altra modifica importante della disciplina sin ora vigente attiene alla cosiddetta “doppia conformità”: precedentemente, infatti, l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la conformità dell’opera alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto Salva Casa continua a richiedere la doppia conformità unicamente nei casi più rilevanti.

Per le difformità parziali, quindi, potranno essere sanati gli interventi se conformi

  1. alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  2. ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento stesso.

Le tempistiche di rilascio (Art. 36 bis comma 6)

Il Decreto supera la regola del silenzio rigetto, introducendo la regola del silenzio assenso, per cui, in mancanza di risposta da parte dell’Amministrazione entro i termini stabiliti, l’istanza si considera accettata.

In particolare:

  1. se il permesso è in sanatoria il termine è pari a 45 giorni;
  2. per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, il termine è di 30 giorni.

A detti termini devono essere aggiunti, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni.

Stato legittimo dell’immobile (Art. 9 bis comma 1 bis)

Il provvedimento riduce alcuni oneri amministrativi per i cittadini in materia di “Stato legittimo”, per la cui dimostrazione sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Strutture amovibili

Da ultimo, il provvedimento con l’articolo 2 interviene anche in materia di strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore decreto, che potranno rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

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