Appalti – È possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?
Con il parere con il parere del 3 giugno 2024 il Supporto giuridico del MIT conferma che,
in caso di appalti sottosoglia è possibile ricorrere alle procedure negoziate anziché all’affidamento diretto, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione.
Nella fattispecie, nel quesito posto al MIT si chiedeva se:
- nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fosse possibile aggravare la procedura effettuando invece una procedura negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo;
- qualora fosse possibile, i termini delle procedure d’appalto, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, se dovessero ritenersi quelli previsti dall’art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) dell’allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023.
In merito al primo quesito, nella Circolare del 20/11/2023 il MIT si era espresso positivamente sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia
le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
tali indicazioni – spiega il MIT – sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali,
tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.
Dunque, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata
anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro,
alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti.
Rispetto al secondo quesito, in assenza di termini specifici per l’affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l’art. 1 del D.L. 76/2020),
il MIT al secondo quesito dà risposta affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.