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Tag: cessione credito

Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 un decreto-legge che introduce nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

L’intervento – si legge nel comunicato del Governo – si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:

  • sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), dell’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito; con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili con un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione. E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione; ciò è possibile consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. L’auspicio è che un avvio quanto prima delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

Superbonus e cessione del credito: le novità per il 2023

Con l’approvazione definitiva da parte della Camera il 12 gennaio scorso, il decreto legge Aiuti-quater (DL n. 176/2022) viene convertito in legge e si attende ora la pubblicazione in Gazzetta. Tra le novità introdotte dal provvedimento, assume particolare rilievo l’articolo 9 che apporta alcune modifiche significative alla disciplina del superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) e alla cessione dei crediti edilizi.

In particolare, si modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del DL n. 34 del 2020 concernente la disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus), riducendo la detrazione dal 110 al 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 2 dell’articolo 9, che introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione, poiché, visto il carattere di urgenza, la questione era stata affrontata durante l’esame parlamentare del Ddl di bilancio e risolta con l’individuazione più puntuale delle fattispecie che nel 2023 non subiscono il ridimensionamento del superbonus dal 110 al 90% (articolo 1, comma 894, legge 197/2022). Nel 2023, dunque, beneficiano ancora della detrazione piena, cioè nella misura originaria del 110%:

  • gli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e la Cila è stata presentata entro il 31 dicembre 2022. La data della delibera di approvazione dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva resa dall’amministratore ovvero dal condomino che ha presieduto l’assemblea, nelle ipotesi in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria (edifici fino a otto condomini) e i condomini non vi hanno provveduto;
  • gli interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022. Anche in questo caso, la data della delibera di approvazione va attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea;
  • gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

All’articolo 9 del Dl Aiuti quater, inoltre, contiene la proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari,

rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni,

la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Relativamente alle modalità alternative di fruizione di determinate agevolazioni fiscali in ambito edilizio/energetico (tra cui il superbonus) disciplinate dal “decreto Rilancio (articolo 121, Dl 34/2000),

vale a dire l’opzione per il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori dei beni o servizi ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il DL Aiuti-quater,

come modificato in sede referente, introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, che quindi da due diventano tre, a favore di soggetti “vigilati”, cioè banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti negli appositi albi oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

La nuova chance è sfruttabile anche con riferimento ai crediti d’imposta oggetto di comunicazione di cessione o di sconto in fattura inviata all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti quater” (commi 4-bis e 4-ter – nuovi).

Ancora in materia di sconto in fattura: in una recente risposta a un’istanza di interpello (n. 904-1760/2022), la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate,

chiarisce che il fornitore che applica lo sconto in fattura può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di qualunque soggetto,

incluso il cliente per il quale effettua i lavori di ristrutturazione e al quale era stato concesso lo sconto.

Bonus fiscali, informazioni operative per serramentisti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto prezzi vidimato dal MITE lo scorso 14 febbraio – e da allora sparito dai radar -, Confartigianato Imprese Sondrio organizza un nuovo webinar di approfondimento per serramentisti dedicato ai bonus fiscali.

L’evento si svolgerà venerdì 1 aprile dalle ore 18:00 alle 20:00 e fornirà risposte ai quesiti su eco-superbonus, bonus casa, bonus sicurezza, cessione del credito, sconto in fattura, prezziari di riferimento.

Che fine ha fatto il nuovo decreto prezzi?

La prima domanda che il serramentista si pone è: “Che fine ha fatto il nuovo decreto prezzi?”

Se è parlato con timore e tremore per molto tempo, dato che l’ipotesi più accreditata era che contenesse massimali un po’ più alti ma onnicomprensivi.

Il 15 febbraio, finalmente, la stampa specializzata riuscì a dare ampio risalto alla bozza vidimata dal MITE.

Gli interessati scoprirono che grazie a Confartigianato Imprese e a tutti gli operatori di settore i massimali al mq non erano onnicomprensivi ma restavano escluse IVA, spese professionali, posa in opera.

Non solo, ma il testo vidimato prevedeva un’incremento di almeno il 20 % delle voci di spesa rispetto ai limiti già vigenti per l’Ecobonus (rif. D.M. 6 agosto 2020 Decreto Requisiti Tecnici); ciò, soprattutto, in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Da allora serramentisti e falegnamerie sono in attesa della comparsa in Gazzetta Ufficiale del testo vidimato che, comunque, lascia aperti non pochi quesiti. Uno tra tutti: il nuovo prezziario si applicherà a tutti i bonus, compreso il bonus casa oppure ci sono delle eccezioni?

Proroghe, conferme e novità nei bonus fiscali

Oltre ai contenuti e alla data di pubblicazione del decreto prezzi, molti sono gli argomenti di interesse per il serramentista che già da luglio 2021 ha capito come far fronte all’incremento dei prezzi di materie prime ed energia.

Eccone alcuni, che verranno affrontati nel webinar dall’esperta Manuela Micheletti:

  • Proroga superbonus 110% con scadenze differenziate
  • Proroga detrazioni per ristrutturazioni edilizia
  • Proroghe e limitazioni allo sconto in fattura e cessione del credito
  • Abrogazione del DL Antifrodi ma non dei suoi effetti
  • Estensione, con esclusioni, dell’obbligo del visto di conformità per detrazioni fiscali diverse dal superbonus 110% e per crediti maturati da superbonus non ceduti.
  • Procedure operative per le commesse con pagamenti post 12/11/2021
  • Obblighi per bonus ordinari nei casi di detrazione diretta e cessione del credito.

Informazioni:

Ufficio Categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)

Sbloccata la cessione del credito.

Dal Governo una prima risposta dopo le proteste e le iniziative promosse dalle associazioni di categoria delle imprese.

Approvato nella tarda serata di ieri venerdì 18 febbraio un nuovo Decreto Legge che contempla anche importanti misure relative ai Bonus fiscali.

“Il decreto legge approvato oggi dal Governo offre alcune fondamentali risposte come lo sblocco nella cessione del credito legato ai bonus dell’edilizia”.

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli commenta così il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri che introduce “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia”.

Il Governo ha infatti recepito le richieste delle associazioni di categoria fra cui Confartigianato andando a modificare la stretta sulla cessione dei crediti contenuta nell’articolo 28 del Decreto Sostegni ter che, di fatto, ha paralizzato il mercato delle costruzioni.

La nuova misura prevede due cessioni del credito oltre la prima (anche se si procede con lo sconto in fattura), per gli interventi relativi alle spese legate al Superbonus 110 %,

al bonus facciate e agli interventi di efficientamento energetico, da effettuarsi verso banche, intermediari finanziari o imprese assicurative.

Per contrastare eventuali frodi, inoltre, il Decreto prevede che i crediti ceduti non possano “formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Vengono introdotte ulteriori misure nei confronti dei tecnici abilitati coinvolti nel sistema dei bonus fiscali.


Il Decreto stabilisce che per i professionisti che, nelle asseverazioni relative a Superbonus 110 %, cessione dei crediti o sconti in fattura, espongano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui
requisiti tecnici del progetto di intervento

o sulla sua effettiva realizzazione sono previsti da 2 a 5 anni di reclusione e da 50.000 fino a 100.000 euro di multa per i tecnici abilitati.

“La nuova strada individuata dall’Esecutivo – affermano Gionni Gritti e Andrea Lorenzini Presidente e Vicepresidente di Confartigianato Imprese Sondrio – rappresenta una scelta equilibrata anche per colpire le frodi che danneggiano tutti,

a cominciare proprio dalle imprese che agiscono correttamente nel settore costruzioni.

Ora rimane aperto il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori di componenti all’interno delle filiere: ci auguriamo possa essere considerato e risolto nell’ambito dell’esame parlamentare.

Le imprese apprezzano anche l’impegno del Governo sul versante dei costi energetici anche se attendiamo gli effetti sulle “bollette di tele provvedimento”.

Gritti e Lorenzini ribadiscono inoltre che “sul versante del rincaro dell’energia elettrica ci si aspetta un segnale

anche dagli Enti Locali ad esempio con Bandi finalizzati ad abbattere il costo dell’energia come già hanno attivato diversi Comuni della Provincia.

Appare sempre più difficile – concludono i vertici di Confartigianato Imprese Sondrio – comprendere per quale ragione le imprese e le famiglie di questa terra (con i suoi impianti) non possano usufruire di agevolazioni su questo versante”.

L’auspicio infine è che con questo provvedimento si concluda la stagione delle continue modifiche ai bonus edilizia, ben 9 negli ultimi 20 mesi. Le imprese hanno bisogno di certezze e non di continue modifiche e dannosi stop and go.

DL SOSTEGNI TER. Via la stretta su cessione crediti per bonus edilizia

Campagna affissioni in provincia di Sondrio: gravi le conseguenze del rincaro delle materie prime e dell’energia

“Va stralciato l’articolo 28 del Dl Sostegni ter che, limitando ad una sola cessione il trasferimento dei crediti fiscali per l’utilizzo dei bonus edilizia, ha paralizzato gli investimenti e l’occupazione delle imprese e le prospettive di ripresa del settore delle costruzioni”.

Lo ha chiesto Confartigianato intervenuta il 9 febbraio all’audizione in Commissione Bilancio del Senato sul Decreto Legge Sostegni del 27 gennaio scorso. Il condivisibile e doveroso intento di contrastare le frodi che ha ispirato l’articolo 28 – ha sostenuto Confartigianato – va perseguito con efficaci attività di controllo. 

La stretta sui crediti fiscali, invece, non fa altro che bloccare uno dei settori che sta garantendo investimenti e lavoro e che contribuisce alla transizione green.

Gli effetti negativi delle continue modifiche normative ai bonus edilizia, ben 9 negli ultimi 20 mesi, vale a dire una ogni 68 giorni, si stanno già vedendo con la riduzione dei lavori conclusi ammessi a detrazione: a gennaio ammontano a 1.563 milioni di euro, un valore praticamente dimezzato (-46,2%) rispetto ai 2.904 milioni di dicembre 2021 (che aveva segnato un +87,5% rispetto a novembre 2021). Sono a rischio le 127mila assunzioni previste dalle imprese delle costruzioni nel primo trimestre di quest’anno.

In alternativa allo stralcio dell’articolo 28, Confartigianato indica tre proposte: consentire una ulteriore cessione dopo la prima verso soggetti collegati, direttamente o indirettamente, all’intervento;

prevedere senza limitazioni numeriche le cessioni solo verso soggetti vigilati (banche, altri operatori finanziari, assicurazioni); permetter la cessione dei crediti a favore di persone fisiche non esercenti un’attività economica ma solo per importi sotto una determinata soglia.

Sul fronte delle misure del Decreto legge Sostegni ter per contenere il caro-energiaConfartigianato, apprezzando l’impegno del Governo, sollecita tuttavia interventi di riforma strutturale della bolletta elettrica per redistribuire il carico degli oneri in bolletta,

eliminando gli assurdi squilibri che oggi penalizzano i piccoli imprenditori, costretti a pagare il 49% degli oneri generali di sistema per finanziare una serie di agevolazioni tra cui quelle agli energivori.

Nei giorni scorsi tutto il sistema Confartigianato si è mobilitato con una serie di azioni a sostegno delle modifiche al blocco dei crediti fiscali in ambito edilizio.

Confartigianato Imprese Sondrio ha sensibilizzato i parlamentari locali, ha interessato il Prefetto ed approntato una massiccia campagna di sensibilizzazione e di comunicazione accompagnata dall’affissione di alcuni manifesti nei principali centri della Provincia di Sondrio.

I manifesti non riguardano solamente la questione dei bonus ma anche quello del rincaro delle materie prime e dell’energia.

Questi rincari mettono in difficoltà le imprese, i privati cittadini ed in alcuni casi anche gli appalti delle Amministrazioni Pubbliche.

Il richiamo al rincaro dell’energia elettrica contenuto nei manifesti ha lo scopo di sensibilizzare gli Enti locali affinché prevedano dei Bandi per la concessioni di contributi in conto esercizio alle imprese ; iniziativa quest’ultima che alcune Amministrazioni Comunali – su richiesta di Confartigianato Imprese Sondrio – ha già attivato da diversi anni.  

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