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edilizia cantiere patente crediti

In vigore dal 1°ottobre 2024 la Patente a Crediti nei Cantieri – Istituita dalla Legge 56/2024

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Dal prossimo 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la “patente a crediti” per chi opera  nei cantieri. La Patente a Crediti ha un iniziale punteggio di 30 crediti, i crediti verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza nei cantieri.

In attesa dei Decreti che stabiliranno gli aspetti operativi che sono ancora in fase di definizione da parte del Governo, di seguito sono riportate le principali  indicazioni in merito al tema “patente a crediti”, con particolare riferimento agli aspetti operativi per la presentazione delle domande di ottenimento della “patente” ed al recupero dei crediti, in caso di  decurtazione;

Entrata in vigore:

La “patente” entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

 La “patente” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi.

Il legislatore ha confermato che la patente  sarà  necessaria per operare nei soli cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del citato Decreto).

Esclusioni:

Sono  escluse dal provvedimento le imprese:

·         che in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale;

·         in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti  di seguito riportati, che  potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Attenzione:  la “patente” viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla fondatezza di uno o più requisiti previsti.

Requisiti:

I requisiti necessari per il rilascio sono:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi nell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 (il Datore di Lavoro deve fornire a ciascun lavoratore un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • Possesso documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Possesso DVR documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Crediti:

  • La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti;
  • 15 crediti la soglia sotto la quale (a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro)  non si potrà più operare (Vedere Allegato).
  • Solo nel caso di cui al punto precedente sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l’adozione del provvedimento di sospensione.
  • Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati dalla Legge.
  • È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Sanzioni per la Mancanza della Patente:

In mancanza della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 10 %  del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti del Ministero del Lavoro che definiranno:

  • L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda;
  • I contenuti informativi della patente;
  • I presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • L’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
  • Le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Ci si riserva la pubblicazione di ulteriori approfondimenti in seguito all’emanazione dei Decreti da parte del Ministero del Lavoro.

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