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Dpcm 22 marzo: 2 situazioni eccezionali

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Per imprese con codice Ateco non contemplato ma funzionali alle attività “essenziali” 

Un passo indietro..
Il decreto pubblicato  domenica 22 marzo  a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone la sospensione di:
«tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’ allegato 1»

Il decreto, tuttavia, prevede che le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono poi sempre consentite le attività di produzione, trasporto e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici e prodotti agroalimentari, così come ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza. 
..e  2 passi avanti
 Secondo il  Decreto citato (art.1 punto d)  restano consentite  due tipologie di attività anche se NON comprese nell’allegato 1. Si tratta delle attività:funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato funzionali ad assicurare servizi  di pubblica utilità e dei servizi essenziali.Suddette attività sono consentite 
previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva

Nella  comunicazione  sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
 Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Scarica decreto MISE con nuovo allegato 1

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