Bonus GNL: dal 15 giugno 2023 attiva la piattaforma Agenzia Dogane per le domande del credito d’imposta
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti il decreto direttoriale n. 198 del 15/05/2023 a firma dell’Ing. Vito Di Santo (DG Sicurezza stradale e Autotrasporto) che dispone, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00, l’apertura della piattaforma dell’Agenzia delle Dogane per la presentazione delle domande del credito d’imposta al 20% per l’acquisto del gas naturale liquefatto (GNL) nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022.
La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno e fino alle ore 24.00 del 6 luglio 2023.
Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto merci conto terzi che esercitano con mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per la presentazione delle domande rimangono le medesime utilizzate per i crediti di imposta relativi ai bonus “gasolio” e “AdBlue”.
L’istanza va corredata con i files “fatture” e “targhe” come specificato nel decreto allegato.
Le risorse sono assegnate sotto forma di credito di imposta, agli aventi diritto nella misura del 20 % della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre dell’anno 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto, impiegato dai beneficiari nei veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea con la comunicazione C (2023) 1711 final, detto contributo non può superare il valore determinato con la formula di seguito riportata:
0,50 * (p(t) – p(ref) * 1.5) * q
Dove:
– p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro;
– p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo di riferimento (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) espresso in euro;
– q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.
Pertanto
q = q(feb-ago_2022) + minore[q(sett-dic_2022);0,7*q(sett-dic_2021)].
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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