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Confezioni microscopiche, quali informazioni?

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Proponiamo di seguito un articolo pubblicato su Fare Agrifood, dedicato alle informazioni da riportare sugli imballaggi di dimensioni minime. Il quesito è stato posto dal funzionario di Confartigianato Imprese Sondrio dr Pietro Della Ferrera

Caro Dario,

un’impresa dolciaria nostra associata si accinge a rifare gli incarti dei dragées (cereale ricoperto di cioccolato), incartate singolarmente a caramella, il cui peso è di circa 2 grammi. Quali notizie bisogna riportare su queste confezioni microscopiche?

Molte grazie, 

Pietro


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agro-Food System

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 ammette un regime semplificato per l’informazione al consumatore su imballaggi di dimensioni minime. Per verificare la sua applicazione è tuttavia necessario chiarire due questioni preliminari: l’incarto costituisce un’unità di vendita? E quanto misura la sua superficie maggiore?

Quando l’incarto è unità di vendita

Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR) definisce come ‘alimento preimballato‘:

  • ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio’ (articolo 2.2, lettera ‘e’).

Il riferimento alle collettività ha indotto taluni a ritenere che, quando i dragées incartati vengano venduti in confezioni multiple a un esercente, l’unità di vendita sia soltanto la confezione multipla. Questa tesi è stata tuttavia superata dall’interpretazione ufficiale della Corte di Giustizia presso l’Unione Europea, in un caso analogo a quello in esame, per le seguenti ragioni:

  • la nozione di collettività è definita e circoscritta. Vi rientra ‘qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale’ (articolo 2.2, lettera ‘d’);
  • il campo di applicazione del FIR è esteso ‘a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività’ (articolo 1.3). La consegna alla collettività è pertanto intesa come una fase intermedia della filiera che conduce al consumatore finale. La facoltà di veicolare le indicazioni obbligatorie sui documenti commerciali, del resto, opera nei confronti delle collettività soltanto quando l’alimento venga fornito per preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio, e in ogni caso non esonera dal riportare sull’imballaggio esterno denominazione, data, condizioni di conservazione e operatore responsabile (articolo 8.7);
  • secondo la Corte di Giustizia, le monoporzioni di miele in coppette sigillate, imballate in cartoni multipli forniti alle collettività, costituiscono prodotto preimballato ‘qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinate a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario’. La Corte indica come esempi la vendita separata ‘in un ristorante o in una mensa’ e la disponibilità ‘al buffet di un hotel’ (causa C-113/15). Tale sentenza ha interpretato la direttiva 2000/13/CE, la cui definizione di prodotto preimballato è stata peraltro riprodotta senza modifiche sostanziali nel regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il criterio decisivo, in conclusione, non è chi acquista la confezione multipla, ma la destinazione del singolo incarto. Si delineano due ipotesi:

  • dragées incartati vengono racchiusi in un imballaggio multiplo (es. sacchetto) venduto come tale al consumatore. L’unità di vendita è in questo caso l’imballaggio multiplo, che deve recare tutte le informazioni obbligatorie. Gli incarti interni servono a porzionare il contenuto e non devono recare alcuna indicazione;
  • dragées incartati vengono presentati singolarmente al consumatore finale (al banco self-service, mediante distributori automatici, al bar, in albergo, come omaggi promozionali). Ogni incarto in tal caso è un alimento preimballato ed è quindi soggetto agli obblighi di informazione, sia pure con i limiti previsti per gli imballaggi di superficie ridotta.

La stessa referenza può pertanto seguire entrambi i canali. Quando la destinazione non è definita a monte, la scelta prudente è stampare sull’incarto le indicazioni dovute.

La misura che decide le regole

Le informazioni dovute dipendono dalla superficie maggiore dell’imballaggio, con tre soglie: 10, 25 ed 80 cm².

La Commissione europea ha chiarito il criterio di calcolo nella comunicazione 2018/C 196/01, al punto 2.3.1. Per gli imballaggi rettangolari o a scatola la superficie maggiore corrisponde all’intero lato più esteso, altezza per larghezza. Per le forme cilindriche e per le bottiglie vengono esclusi fondi, coperchi, bordature, spalle e colli.

Il riferimento è l’imballaggio nella configurazione con cui viene presentato al consumatore, non il foglio disteso prima dell’incarto. La distinzione pesa: un foglio quadrato di 7 centimetri di lato supera i 49 cm², mentre l’incarto a caramella che ne risulta rimane di norma ampiamente sotto i 10 cm². Conviene misurare il pezzo finito e conservare il dato in una scheda tecnica allegata al layout, a supporto di eventuali controlli.

Le informazioni obbligatorie sull’incarto

Sugli imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² sono obbligatorie soltanto quattro delle indicazioni elencate all’articolo 9.1 (regolamento UE 1169/2011, articolo 16.2):

  • la denominazione dell’alimento, (articolo 9.1, lettera ‘a’);
  • gli allergeni di cui in Allegato II al FIR (lettera ‘c’);
  • la quantità netta (lettera ‘e’);
  • il termine minimo di conservazione, o la data di scadenza per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico (lettera ‘f’).

Nel caso descritto nel quesito una di queste indicazioni viene meno. La quantità netta non è infatti dovuta per gli alimenti la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml, con la sola eccezione delle spezie e delle piante aromatiche (Allegato IX, punto 1, lettera ‘b’). Un dragée da circa 2 grammi rientra nella deroga.

Sull’incarto rimangono perciò tre notizie: denominazioneallergeni e termine minimo di conservazione. La quantità netta torna dovuta se l’incarto contenga più pezzi, o se il peso comunque raggiunga i 5 grammi.

Quanto alla data, il termine minimo di conservazione viene introdotto dalla dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro il‘ quando comprende il giorno, ‘da consumarsi preferibilmente entro fine‘ negli altri casi. Per gli alimenti conservabili oltre 18 mesi è sufficiente l’indicazione dell’anno, tra i 3 e i 18 mesi quella di mese e anno (Allegato X, punto 1, lettere ‘a’ e ‘c’). L’esenzione dall’obbligo di indicare la data, prevista per i prodotti della confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati o colorati, non copre un cereale ricoperto di cioccolato (Allegato X, punto 1, lettera ‘d’).

Allergeni ed elenco degli ingredienti

L’elenco degli ingredienti — nel caso di confezioni la cui superficie maggiore è < 10 cm² —non deve comparire sull’incarto: ‘è fornito mediante altri mezzi, ovvero ‘è messo a disposizione del consumatore su sua richiesta’ (articolo 16.2, secondo capoverso). L’operatore deve però essere in grado di dimostrare la disponibilità di tale informazione sul punto vendita, ad esempio mediante la confezione esterna, un cartello o un espositore.

Ne discende una conseguenza pratica sugli allergeni: in assenza di elenco degli ingredienti, l’indicazione viene introdotta dalla parola ‘contiene‘, seguita dal nome specifico della sostanza o del prodotto di cui in Allegato II (articolo 21.1, lettera ‘b’). Sui dragées di cereale ricoperto di cioccolato la dicitura può riguardare, a seconda della ricetta, i singoli cereali contenenti glutine, il latte, la soia e i singoli frutti con guscio.

L’indicazione non è richiesta nel solo caso in cui la denominazione dell’alimento faccia chiaro riferimento all’allergene (es. latte in polvere). 

La denominazione, a sua volta, deve descrivere l’alimento con precisione. L’impiego dei nomi riservati ai prodotti di cacao e di cioccolato presuppone il rispetto dei requisiti di composizione stabiliti dalle norme europee di settore, come ricordato nell’articolo ‘Cioccolato e cacao, le regole UE di produzione ed etichettatura’.

Le indicazioni che possono venire omesse

Sull’incarto sotto i 10 cm² non devono figurare:

  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, il c.d. QUID;
  • le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni;
  • il Paese d’origine o il luogo di provenienza, ove dovuto;
  • le istruzioni per l’uso;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
  • la dichiarazione nutrizionale.

La dichiarazione nutrizionale segue peraltro una soglia propria, più generosa. Essa non è obbligatoria per gli alimenti contenuti in imballaggi la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm² (articolo 16.3 e Allegato V, punto 18). L’esenzione viene meno quando altre disposizioni dell’Unione prevedono comunque una dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

I requisiti inderogabili 

Le deroghe all’obbligo di riportare alcune informazioni obbligatorie sulle confezioni con superficie ridotta non si estendono ai requisiti che seguono:

  • le informazioni obbligatorie rimangono soggette agli obblighi generali di visibilità, leggibilità e indelebilità (articolo 13.1). L’altezza della x dei caratteri, definita in Allegato IV, deve venire pari o superiore a 0,9 mm sugli imballaggi con superficie maggiore inferiore a 80 cm², invece dei consueti 1,2 mm (reg. UE n. 1169/11, articolo 13, paragrafi 2 e 3);
  • le indicazioni obbligatorie complementari di cui in Allegato III al FIR rimangono dovute. La deroga dell’articolo 16.2 riguarda infatti le sole indicazioni elencate all’articolo 9.1 e non si estende a quelle previste dall’articolo 10.1. Sui dragées possono rilevare in particolare, in base alla composizione, le diciture ‘con edulcorante/i‘ e ‘con zucchero/i ed edulcorante/i’, che accompagnano la denominazione dell’alimento, l’avvertenza sulla fonte di fenilalanina in presenza di aspartame e quella sugli effetti lassativi di un consumo eccessivo di polioli (Allegato III, punti da 2.1 a 2.4);
  • le informazioni obbligatorie devono in ogni caso venire rese disponibili e facilmente accessibili (articolo 12.1).

Le violazioni degli obblighi di informazione sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in Italia, come illustrato nell’e-book gratuito 1169 PENE.

Il lotto di produzione

L’indicazione del lotto non è dovuta sugli imballaggi o contenitori il cui lato maggiore ha una superficie inferiore a 10 cm² (direttiva 2011/91/UE, articolo 2.2, lettera ‘c’). Tale esenzione opera in via autonoma rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011.

In ogni caso — anche a prescindere dalla superficie dell’imballaggio — l’indicazione del lotto non è obbligatoria quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano sull’etichetta con l’indicazione in chiaro almeno del giorno e del mese, in quest’ordine, (direttiva 2011/91/UE, articolo 5). 

L’esenzione in ogni caso riguarda l’etichettatura, non la gestione interna. La rintracciabilità dei lotti va quindi assicurata nei sistemi aziendali e sulla documentazione commerciale, così come sulle confezioni esterne che superino la soglia.

Le soglie in sintesi

Superficie maggioreRegime applicabile
meno di 10 cm²denominazione, allergeni, quantità netta e termine minimo di conservazione o data di scadenza sull’imballaggio; elenco degli ingredienti con altri mezzi o su richiesta; lotto non dovuto; altezza della x ≥ 0,9 mm
da 10 a meno di 25 cm²tutte le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9.1, salvo la dichiarazione nutrizionale; altezza della x ≥ 0,9 mm
da 25 a meno di 80 cm²tutte le indicazioni obbligatorie, compresa la dichiarazione nutrizionale; altezza della x ≥ 0,9 mm
80 cm² e oltreregime ordinario; altezza della x ≥ 1,2 mm

La deroga sulla quantità netta per i pesi inferiori a 5 grammi si applica a prescindere dalla superficie dell’imballaggio.

Note operative

  1. Misurare la superficie maggiore dell’incarto finito e conservare il calcolo agli atti;
  2. definire se l’unità di vendita è l’incarto singolo o la confezione esterna, e differenziare di conseguenza i layout;
  3. verificare la ricetta rispetto all’Allegato II, per la dicitura ‘contiene‘, e all’Allegato III, per le diciture complementari;
  4. predisporre il canale attraverso il quale l’elenco degli ingredienti viene reso disponibile, documentandolo nelle istruzioni al cliente;
  5. controllare l’altezza della x sui caratteri effettivamente impiegati, sul pezzo stampato e non sul file.

Cordialmente

Dario Dongo

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (codification). Official Journal of the European Union L 334, 16.12.2011, p. 1. http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj

Giurisprudenza

Court of Justice of the European Union, judgment of 22 September 2016, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG v Landeshauptstadt München, Case C-113/15. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0113

Altri documenti

European Commission. Commission notice on questions and answers on the application of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers. Official Journal of the European Union C 196, 8.6.2018, p. 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018XC0608(01)

/European Commission. (2017). Commission Notice of 13 July 2017 concerning the provision of information on substances or products causing allergies or intolerances as listed in Annex II to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers (2017/C 428/01). Official Journal of the European Union, C 428, 1–5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2017_428_R_0001 /

Fonte: Fare Agrifood – [Confezioni microscopiche, quali informazioni?], [08/09/2026].
Articolo ripubblicato su autorizzazione dell’autore/editore.
Leggi l’articolo originale su Fare Agrifood

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