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cosmetici regolamento smalto benessere

Regolamento (UE) 2026/78 di modifica del Regolamento (CE) n. 1223/2009 su prodotti cosmetici

Il Regolamento (UE) 2026/78, adottato il 12 gennaio 2026 dalla Commissione Europea, introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 1223/2009, che rappresenta la normativa quadro sui prodotti cosmetici nell’Unione Europea.

L’intervento normativo riguarda in particolare l’impiego di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) all’interno dei prodotti cosmetici.

Per quanto concerne i cosmetici utilizzati nei settori dell’estetica e dell’acconciatura, le sostanze interessate dal Regolamento sono: l’argento, il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate) e il Bifenil-2-olo (CAS 90-43-7, INCI “o-Phenylphenol”).

ARGENTO – SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)

L’argento è impiegato nei cosmetici come pigmento minerale per donare un effetto specchiato, metallico o luminoso a prodotti quali smalti, ombretti e creme. È stato tuttavia classificato come sostanza tossica per la riproduzione quando presente in determinate forme e dimensioni particellari. Rimane quindi un colorante ammesso, ma soggetto a restrizioni molto precise.

In base alle nuove disposizioni, il CI 77820 potrà essere utilizzato come colorante entro il limite massimo dello 0,2% esclusivamente nei prodotti per le labbra e negli ombretti. Sarà invece vietato in altre categorie di prodotti, come smalti, gel per unghie e spray, che non potranno più essere immessi o mantenuti sul mercato.

2-IDROSSIBENZOATO DI ESILE (CAS: 6259-76-3, INCI: HEXYL SALICYLATE)

Sono stati introdotti i seguenti limiti di concentrazione specifici a seconda del

tipo di prodotto cosmetico:

• Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) 2%

• Tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) 0,5%

• Tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) 0,3%

• Dentifrici 0,001%

• Colluttori 0,001%

• Prodotti per bambini < 3 anni 0,1%  (non usare nella maggior parte dei casi)

BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI “O-PHENYLPHENOL”)

Il Regolamento (UE) 2026/78 conferma la possibilità di impiego della sostanza, ma esclusivamente entro limiti rigorosi e nel rispetto di specifiche condizioni di sicurezza. Viene inoltre autorizzato anche il suo sale sodico, sodium o-phenylphenate, inserito tra i conservanti ammessi con le medesime restrizioni.

In particolare:

  • nei prodotti da risciacquo, la concentrazione massima combinata di o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espressa come fenolo) non deve superare lo 0,2%;
  • nei prodotti senza risciacquo, la concentrazione combinata non può eccedere lo 0,15%;
  • è vietato l’impiego in prodotti che possano determinare un’esposizione per inalazione da parte dell’utilizzatore finale (ad esempio aerosol o spray);
  • non è consentito l’uso nei prodotti destinati all’igiene del cavo orale, come dentifrici e collutori;
  • è raccomandato evitare il contatto con gli occhi

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore il 1° maggio 2026, pertanto, da tale data, i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti.

Dal momento che la normativa non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura, tale aspetto resta oggetto di accordi contrattuali tra le parti.

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