Trasporti internazionali: attestato idoneità professionale
Normativa Trasporti Internazionali: i chiarimenti del MIMS su attestato idoneità professionale in esenzione d’esame per veicoli 2,5-3,5 ton.
Con circolare n. 12676 del 26 settembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito delle precisazioni inerenti la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton., ovviamente a condizione che tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Si ricorda che il rilascio di tale attestato in esenzione dall’effettuazione dell’esame è di competenza della Provincia, Città metropolitana o Regione/Provincia autonoma, territorialmente competente in base alla residenza del soggetto richiedente.
A seguito di ripetute richieste di delucidazioni e quesiti sull’argomento pervenute al Ministero in merito all’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa al possesso del requisito decennale il MIMS, al fine di eliminare possibili ulteriori interpretazioni della norma de qua, ha predisposto un nuovo allegato (che sostituisce l’allegato 3 della circolare 13 maggio 2022) contenente il richiamo penale nella dichiarazione resa dal richiedente ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Nonostante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio restano sempre possibili controlli a campione da parte dei citati Enti, con la conseguenza di poter avere la revoca del beneficio.
Infine, si precisa che il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di tale ultimo attestato.