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Tag: Trasporti

Revisione veicoli: cambia il limite per la modifica della prenotazione

Confartigianato informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parzialmente modificato il contenuto della Circolare del 18 aprile scorso che aveva imposto il limite orario delle 23:59 del giorno precedente la seduta di revisione prenotata per modificare la targa del veicolo in revisione o collaudo e per spostare la prenotazione in altra data e/o sede.

E’ stato concesso una maggiore flessibilità, anche a seguito delle richieste delle associazioni di categoria del settore, relativamente alla possibilità di modificare la targa del mezzo.

Per quanto concerne la richiesta di cambio targa:
1. Per le sedute tecniche mattutine, il limite per la modifica della prenotazione è entro le ore 10:00 del giorno della seduta;
2. Per le sedute tecniche pomeridiane, il limite per la modifica della prenotazione è entro le ore 15:00 del giorno della seduta.

Tutte le altre novità della precedente modifica rimangono uguali: il limite per la modifica di data e/o sede della revisione resta quello delle ore 23:59 del giorno precedente alla seduta.

Autotrasporto: dalla Motorizzazione chiarimenti sulla lunghezza massima degli autoarticolati

In merito ai chiarimenti forniti della Direzione Generale per la Motorizzazione sul tema relativo alla lunghezza massima degli autoarticolati, la lunghezza di quest’ultima è stata fissata a 18,5 metri dalla modifica all’articolo 61 comma 2 del Codice della Strada introdotta dal cosiddetto decreto Infrastrutture e Trasporti. Al momento non c’è stata, però, ancora la modifica Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P.R. 495/1992, che prevede tuttora la lunghezza massima di 16,50 a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri”.

Pertanto, a seguito della sollecitazione delle associazioni di categoria, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha provveduto a chiarire con una nota che “in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma”.

Autorità Trasporti: rimborso per chi aveva pagato il contributo 2023

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge n.48 del 4 maggio 2023 (cosiddetto Decreto Lavoro), che all’art. 35 esonera le imprese di autotrasporto con fatturato superiore ai 5 milioni di euro dal pagamento del contributo ART 2023, la stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti ha inviato alle imprese che avevano adempiuto agli obblighi di dichiarazione e di contribuzione, le modalità per ottenere il rimborso di quanto versato alla data del 28 aprile scorso, termine di scadenza per effettuare il pagamento.

Nella comunicazione che ART sta inviando in questi giorni, tramite PEC, viene richiesto alle imprese interessate di entrare nella loro area riservata http://secure.autorita-trasporti.it e rettificare la dichiarazione presentata a suo tempo, indicando nella voce di esclusione E01 i ricavi relativi all’autotrasporto di cose per conto di terzi, oggetto di esonero dell’art.35 del Decreto Lavoro.

Una volta ripresentata la dichiarazione, inserita la causa di esclusione dal pagamento del contributo 2023 ed effettuate le opportune verifiche, ART provvederà al rimborso degli importi versati, maggiorati degli interessi legali. Gli importi saranno accreditati nei conti correnti corrispondenti ai codici IBAN indicati dalle imprese.

Accise Gasolio: l’Agenzia delle Dogane conferma il riavvio del rimborso trimestrale a partire dal 1° dicembre 2022

Confartigianato Trasporti informa che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato una circolare con cui fornisce chiarimenti in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa, nello specifico conferma che, ad esclusione dell’aliquota sul gas naturale usato per autotrazione che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa sono così incrementate:

  • benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi.

Pertanto tutto ciò influisce sulle agevolazioni per il cosiddetto gasolio commerciale utilizzato nel settore dell’autotrasporto. Infatti, dal momento che la nuova aliquota sul gasolio (euro 467,40 euro per mille litri) torna ad essere superiore a quella a suo tempo fissata dalle norme italiane previste per l’impiego agevolato (403,22 euro per mille litri), l’Agenzia conferma che per il periodo che va dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile riattivare il meccanismo del rimborso accise per un valore pari a 64,18 euro per mille litri (valore dato dalla differenza tra le due aliquote sopra menzionate). Le imprese di trasporto potranno quindi presentare la dichiarazione di rimborso con riguardo ai litri di gasolio consumati nel predetto periodo.

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