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Tag: Edilizia

Aggiornata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 ha pubblicato l’aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell’ottobre 2022, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all’introduzione del nuovo capitolo Repower EU.

Le principali novità della Guida Operativa aggiornata riguardano:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
  • un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

La guida operativa aggiornata è disponibile qui .

Superbonus con sconto integrale in fattura: la risposta dell’Agenzia delle entrate

Il cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso di sconto integrale.

Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia trasmessa allo SdI nei termini stabiliti (12 giorni).

Nella precedente circolare n. 30/E/2020, si precisa che per le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento; in caso di sconto integrale (quindi, in assenza di un pagamento), “occorre pertanto far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”, con ciò intendendosi la data di invio della fattura al SdI.

Nella recente risposta n. 103, l‘Agenzia svolge ulteriori considerazioni affermando che per una fattura elettronica veicolata tramite SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, mentre la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, laddove l’emissione della fattura non sia contestuale al pagamento e, pertanto, il documento indichi due date diverse (una dell’effettuazione-sconto, l’altra della trasmissione a SdI), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato se la trasmissione avviene nei 12 giorni prestabiliti.

Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%. Analoga considerazione nel caso di scarto della fattura da parte del SdI, sempreché il re-inoltro della stessa avvenga, con esito positivo, nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto.

Congruità manodopera edilizia: firmato accordo integrativo

Lo scorso 9 maggio 2024 le Parti Sociali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo ad integrazione delle tabelle allegate all’Accordo del 30 gennaio 2024.

Le Parti hanno convenuto che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.

Ѐ stato, inoltre, deciso, che per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OG 2

  • Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;

OS 2-A

  • Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Decreto PNRR 4 e Decreto Coesione: come cambia la verifica della congruità della manodopera

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”; con essa vengono apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

Il Decreto Coesione conferma l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Con il nuovo comma 12 si abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro adeguando il provvedimento con quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia.

Tra le altre novità, il direttore dei lavori tra le figure incaricate delle verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera e, in sua assenza, il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, con il Decreto Coesione è eliminata la soglia dei 150.000 euro; rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto

In assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Superbonus e crediti in 10 anni, ANAEPA: “No a obbligatorietà e retroattività”

“Se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 39/2024, introducesse, con effetto retroattivo, l’obbligo di spalmare in 10 anni i crediti maturati per gli interventi superbonus, si assumerebbe la grave responsabilità di ledere il principio del legittimo affidamento, garanzia imprescindibile per ogni Stato di diritto.

Questo il giudizio del presidente nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia Stefano Crestini commentando le dichiarazioni del ministro Giorgetti su un ulteriore intervento in materia di superbonus, e ribadendo quanto evidenziato dalla Filiera delle Costruzioni nella lettera inviata la scorsa settimana al ministro.

“Le imprese che, legittimante, hanno applicato ai propri clienti lo sconto in fattura vedrebbero venir meno i loro piani finanziari, con la grave conseguenza che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, sarebbero obbligate, comunque, a versare imposte e contributi. E’ evidente che tale situazione determinerebbe inevitabilmente un incremento delle situazioni debitorie non onorate e l’applicazione delle conseguenti sanzioni”.

Dall’Europarlamento sì a revisione norme su ritardi pagamento, in attesa della posizione degli Stati membri

Il Parlamento europeo, in Seduta plenaria a Strasburgo, ha adottato il 23 aprile 2024 a larga maggioranza la propria posizione sulla Proposta di regolamento relativo ai ritardi di pagamento. I deputati europei hanno approvato la relazione della Commissione Parlamentare Mercato interno che mantiene, secondo Confartigianato Imprese, i punti fondamentali della proposta della Commissione europea. Sono state, invece, respinte le richieste di rinvio del voto insieme agli emendamenti che miravano ad indebolire le norme a tutela delle micro e PMI.
I termini di pagamento diventano chiari, eliminando la clausola del termine “gravemente iniquo” che si era dimostrata inefficace nel prevenire gli abusi da parte delle imprese di grandi dimensioni. Rimangono poi le tutele per le micro e PMI negli appalti pubblici, che la Confederazione ha da sempre difeso, soprattutto per le opportunità che il settore offre nel contesto del PNRR.

Infine, resta anche la disposizione che obbliga gli Stati membri a designare un’autorità di contrasto, in grado di combattere gli squilibri contrattuali a danno delle imprese più piccole, alleviandole dai costi e dai ritardi dei ricorsi alla giustizia.

Gli eurodeputati hanno poi confermato la scelta della Commissione europea di avere un regolamento, anziché una direttiva. Si tratta di una scelta di fondamentale importanza, perché il regolamento è direttamente ed immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’Unione europea potrebbe quindi avere una normativa comune e uguale per tutti, superando le differenze applicative della attuale direttiva che avevano reso le imprese di alcuni Stati membri in posizione di maggiore competitività rispetto a quelle di altri Paesi.

“Il voto del Parlamento europeo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – rappresenta una tappa importante di questo iter complesso, nel quale Confartigianato Imprese si è dovuta confrontare con l’enorme diversità di interessi in gioco, aggravata poi dalle differenze normative tra i vari Stati membri.  Il testo è frutto di un compromesso assai delicato, che ha in parte allentato la proposta iniziale della Commissione europea. Tuttavia, crediamo che oggi si è dato un messaggio politico importante: servono misure serie ed efficaci per riportare le micro e PMI ad investire e a generare ricchezza, in termini economici e sociali”.

Se è vero che molti Paesi hanno già fatto sapere la loro contrarietà a certi punti del testo, l’approvazione di oggi al Parlamento europeo, per niente scontata, sarà un elemento che gli Stati membri dovranno tenere in considerazione durante i propri lavori al Consiglio. Una volta che anche quest’ultimo avrà adottato la sua posizione, potranno cominciare i negoziati per la definizione del testo finale.

Nuove FAQ CNCE su congruità della manodopera edilizia

In data 17 aprile 2024, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.

Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.

Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

Patente a crediti: posta la fiducia dal Governo per il Dl PNRR

In dataaaaaaaaa16 aprile 2024 è approvata la questione di fiducia posta dal Governo sul testo del decreto-legge PNRR che, come noto, introduce una serie di misure che impattano fortemente sull’edilizia.

In particolare, l’articolo 29, al comma 19, prevede una modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) rivitalizzando l’articolo 27 che prevedeva la “patente a punti” rinominata come “patente a crediti”.

La Confederazione e Anaepa Confartigianato Edilizia sono intervenute col Governo riuscendo ad ottenere una limitazione dell’impatto della norma.
L’azione politico-sindacale consiste in una forte opposizione al provvedimento con la presentazione di un unico emendamento soppressivo dell’articolo 29, ma contemporaneamente è avviata un’azione di interlocuzione con il Ministro e il ministero competente poiché era chiara, sin da subito, la volontà di non retrocedere dalla scelta fatta.

Gli elementi principali e le proposte emendative presentate da Confartigianato che hanno trovato accoglimento sono state:

  • al comma 2 dell’articolo 29, con la discussione parlamentare e le interlocuzioni presso il ministero Confartigianato è riuscita a far reintrodurre il riferimento al contratto stipulato dalle “associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, al posto del “contratto collettivo nazionale territoriale maggiormente applicato”. Il riferimento esplicito all’attività oggetto del subappalto accoglie la richiesta confederale volta a consentire alle imprese l’utilizzo del contratto di riferimento connesso all’attività specifica anche nel subappalto;
  • al comma 3, con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamenti relativi alle elusioni delle norme contrattuali legate alla somministrazione di lavoro, si esplicita il principio di “proporzionalità” dell’irrogazione delle sanzioni.

In merito alla “Patente a punti/crediti” che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, art. 89, comma 1, lettera a), segnaliamo che la prima modifica riguarda il campo di applicazione poiché sono esclusi “coloro che effettuano mere forniture e prestazioni di natura intellettuale”.
Contemporaneamente è introdotto un riferimento alle imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, per i quali è richiesto il possesso di un documento
equivalente rilasciato dal loro Paese di origine, la cui applicabilità operativa desta qualche perplessità.

Rispetto ai requisiti necessari per il rilascio della patente, rimane invariato il possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio e del DURC; per il DURF e per il DVR è inserita la necessaria dizione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. 

Relativamente al requisito di adempimento della formazione è aggiunto che tale formazione deve riguardare anche i prestatori di lavoro; infine, è aggiunto il requisito della designazione del RSPP (sempre nei casi previsti dalla legge).

Al fine del rilascio della patente a crediti, è introdotta la possibilità di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Nei commi 3 e 5 vi è l’accoglimento della richiesta di demandare a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande per l’ottenimento della patente e dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale (fissato a 30 crediti per tutti), nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, è inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 27 del TU Sicurezza nel quale si specifica che la patente è revocata, con l’impossibilità per gli stessi di ripresentare la domanda di 12 mesi successivi, in caso di dichiarazioni non veritiere di possesso dei requisiti.

In merito alle decurtazioni dei punteggi, segnaliamo che è sostanzialmente modificato il provvedimento con l’introduzione di un allegato al TUS rubricato come allegato I-bis “Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”, che contiene anche i suggerimenti di Confartigianato e parzialmente accoglie la richiesta di mitigare le cause di decurtazione dei crediti nel caso di infortunio.

Nella nuova formulazione del testo è inoltre inserito il comma 7 che dà risposta alla nostra richiesta di definire il “momento” da cui decorre il riconoscimento delle  responsabilità che è individuato con le “sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzione”.

Con il comma 10 è armonizzato il “potere di sospensione” con quanto già previsto dal TUS all’articolo 14.
Al comma 13 è formalizzata la procedura, in capo all’Ispettorato, per svolgere un’attività di monitoraggio di funzionalità entro 12 mesi (quindi entro il 1° ottobre 2025), nei fatti accogliendo la richiesta di una sperimentazione della patente a crediti.

Non è stata, invece, risolta la difformità tra i 70.000 euro individuati per il Durc di congruità e i 500.000 euro per l’applicazione delle sanzioni.

L’esenzione dalla patente a crediti per le imprese attestate SOA è invece limitata alle sole attestazioni in classifica pari o superiore alla III.

Infine, rispetto al testo iniziale, sono incrementate le sanzioni per le violazioni relative alla patente a crediti.

In merito all’iter, il testo dovrà ora essere approvato al Senato, ma tenuto conto dei tempi limitatissimi, si dovrebbe mantenere inalterato.

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Venerdì 12 aprile 2024 il Consiglio dell’UE ha formalmente adottato la nuova Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD), che a breve sarà tradotta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della Direttiva nella loro legislazione nazionale.

Con la direttiva viene definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l’UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L’obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033. Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1º gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri.

Secondo le stime UE, l’adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’UE, di oltre la metà del consumo di gas dell’UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia. Attualmente circa il 35 % degli edifici dell’UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

Su bonus edilizi 283 modifiche in 4 anni. Tutelare diritti di imprese e cittadini

La normativa sui bonus edilizi ha subìto, da maggio 2020 ad oggi, ben 283 modifiche e chiarimenti che hanno destabilizzato il mercato, la pianificazione dei lavori e l’impegno finanziario per la loro copertura, con inevitabili ripercussioni sull’esecuzione.

L’ennesimo intervento di modifica previsto dal decreto legge 39/2024, adottato senza un preventivo confronto con le Associazioni del settore, cambia nuovamente le regole ‘in corsa’, riducendo ulteriormente le deroghe alle opzioni per sconto e cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi e accentuando le difficoltà operative di migliaia di imprese e committenti.

Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato, Cna, Casartigiani, nel corso di un’audizione svoltasi lo scorso 11 aprile davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Nonostante le comprensibili esigenze di tenere sotto controllo i conti pubblici, le tre Confederazioni mettono in evidenza che il provvedimento incide pesantemente, sia nel metodo sia nel merito, su accordi contrattuali già conclusi che ora vengono vanificati con effetti retroattivi penalizzanti.

Confartigianato, Cna, Casartigiani auspicano pertanto l’adozione di una serie di interventi da parte del Parlamento per riportare equilibrio in alcune situazioni meritevoli di tutela e per salvaguardare i diritti di cittadini e imprenditori. Un esempio su tutti è la diversità di trattamento riservata ai territori colpiti da eventi calamitosi che, come nel caso dei crateri sismici dell’Emilia-Romagna o della Sicilia, non potranno più avvalersi dello sconto o della cessione, con gravi ripercussioni sulla ricostruzione.

Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0 sottoposti a nuove misure di monitoraggio, sollecitano un intervento chiarificatore che consenta alle imprese di poter continuare a compensare i crediti, nell’attesa del decreto direttoriale che deve definire il nuovo modello per comunicare che permetterà il monitoraggio dei citati crediti. Vanno assolutamente evitati problemi finanziari alle imprese per la scadenza dei versamenti unitari del 16 aprile 2024.

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