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Tag: Edilizia

Appalti – È possibile effettuare una negoziata in luogo di un affidamento diretto?

Con il parere con il parere del 3 giugno 2024 il Supporto giuridico del MIT conferma che,

in caso di appalti sottosoglia è possibile ricorrere alle procedure negoziate anziché all’affidamento diretto, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione.

Nella fattispecie, nel quesito posto al MIT si chiedeva se:

  • nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fosse possibile aggravare la procedura effettuando invece una procedura negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo;
  • qualora fosse possibile, i termini delle procedure d’appalto, in luogo dello “zero” previsto per l’affidamento diretto, se dovessero ritenersi quelli previsti dall’art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) dell’allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023.

In merito al primo quesito, nella Circolare del 20/11/2023 il MIT si era espresso positivamente sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia

le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D. Lgs. 36/2023;

tali indicazioni – spiega il MIT – sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali,

tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate.

Dunque, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata

anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro,

alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività, tenendo altresì conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del Codice dei contratti.

Rispetto al secondo quesito, in assenza di termini specifici per l’affidamento diretto (diversamente da quanto prevede l’art. 1 del D.L. 76/2020),

il MIT al secondo quesito dà risposta affermativa, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

Online il servizio “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro ha rilasciato nei giorni scorsi il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” (con il relativo manuale operativo),

che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva,

effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto.

Tale servizio è in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, , al comma 1 dispone che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche

ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento

e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non c’è un DURC in corso di validità, la verifica è effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non è rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità),

l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale è rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è da verificare,

la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Manuale Utente dell’Applicazione Simulazione Regolarità Contributiva Inail

Interventi di sicurezza stradale: 20 milioni ai piccoli Comuni

Ѐ stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto n. 65 del 5 giugno 2024 del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative,

che assegna 20 milioni di euro a 159 Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, per il finanziamento di interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade e viadotti.

Nell’allegato 1 al decreto è contenuto l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento,

fino a un importo massimo di 150mila euro per progetto, a valere sulle risorse del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”,

istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Il finanziamento sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori.

La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche

e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Elusione del principio di rotazione: il chiarimento di ANAC

Con Atto del Presidente del 24 maggio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è intervenuta sull’applicazione del principio di rotazione

per un affidamento diretto ai sensi del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, Anac è intervenuta in provincia di Biella, rilevando un affidamento diretto dei lavori in elusione del principio di rotazione.

Nella fattispecie, i lavori riguardavano interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale.

Come ribadito dalla stessa Autorità in varie determine, nelle Linee Guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3.2018, in corso di validità nel periodo preso in esame,

e nella nota a firma del Presidente prot. n. 40149 del 27.3.2024 pubblicata su sito istituzionale, “il criterio di rotazione assume valenza generale,

al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese 

ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui potrebbero derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento,

soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti non è elevato”.

La stazione appaltante – si legge nel testo – è tenuta dunque al rispetto del principio di rotazione degli inviti,

al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

L’Autorità spiega, tuttavia, che il divieto di riaffidamento non assume valenza assoluta,

in quanto “ si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente,

purché motivi in maniera puntuale la scelta laddove il mercato presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti ovvero in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale”.

Inoltre, nel caso di specie, l’Autorità constata anche la mancanza di un’adeguata motivazione nell’affidamento diretto, con violazione quindi del Codice Appalti del 2016.

In vigore dal 1°ottobre 2024 la Patente a Crediti nei Cantieri – Istituita dalla Legge 56/2024

Dal prossimo 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la “patente a crediti” per chi opera  nei cantieri. La Patente a Crediti ha un iniziale punteggio di 30 crediti, i crediti verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza nei cantieri.

In attesa dei Decreti che stabiliranno gli aspetti operativi che sono ancora in fase di definizione da parte del Governo, di seguito sono riportate le principali  indicazioni in merito al tema “patente a crediti”, con particolare riferimento agli aspetti operativi per la presentazione delle domande di ottenimento della “patente” ed al recupero dei crediti, in caso di  decurtazione;

Entrata in vigore:

La “patente” entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

 La “patente” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi.

Il legislatore ha confermato che la patente  sarà  necessaria per operare nei soli cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del citato Decreto).

Esclusioni:

Sono  escluse dal provvedimento le imprese:

·         che in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale;

·         in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti  di seguito riportati, che  potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Attenzione:  la “patente” viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla fondatezza di uno o più requisiti previsti.

Requisiti:

I requisiti necessari per il rilascio sono:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi nell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 (il Datore di Lavoro deve fornire a ciascun lavoratore un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • Possesso documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Possesso DVR documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Crediti:

  • La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti;
  • 15 crediti la soglia sotto la quale (a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro)  non si potrà più operare (Vedere Allegato).
  • Solo nel caso di cui al punto precedente sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l’adozione del provvedimento di sospensione.
  • Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati dalla Legge.
  • È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Sanzioni per la Mancanza della Patente:

In mancanza della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 10 %  del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti del Ministero del Lavoro che definiranno:

  • L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda;
  • I contenuti informativi della patente;
  • I presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • L’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
  • Le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Ci si riserva la pubblicazione di ulteriori approfondimenti in seguito all’emanazione dei Decreti da parte del Ministero del Lavoro.

Decreto Salva Casa: in vigore le semplificazioni per l’edilizia

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2024 il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, c.d. “Decreto Salva Casa”.

Il provvedimento, in vigore dal 30 maggio 2024, si compone di soli 4 articoli e all’art. 1 interviene modificando direttamente le norme del Testo Unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con semplificazioni su ambiti di diretto interesse dei proprietari di immobili, quali attività di compravendita e quelle legate alla riqualificazione, al recupero e alla rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle cosiddette “lievi difformità edilizie”.

Destinazione d’uso (Art. 23 ter)

In materia di mutamento della destinazione d’uso, il DL prevede che, nelle singole unità immobiliari senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, questo sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando, comunque, la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Sono inoltre consentiti il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Zone territoriali omogenee), ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia. Anche in questo caso, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare eventuali specifiche condizioni.

Sempre nell’ambito della generalizzata possibilità di effettuare il mutamento di destinazione d’uso per le singole unità immobiliari, gli strumenti urbanistici comunali potranno fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile.

Il mutamento è inoltre svincolato dall’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

Comunque sia, ogni mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le eventuali norme regionali che fissino prescrizioni più favorevoli, mentre restano ferme le disposizioni del testo unico per l’edilizia nel caso in cui siano previste opere edilizie.

Edilizia libera (Art. 6)

Ai sensi delle nuove norme sono inseriti tra gli interventi di edilizia libera:

  1. le Vetrate Panoramiche Amovibili, anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio;
  2. le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

Tolleranze costruttive (Art. 34-bis)

Particolarmente importanti sono le disposizioni in materia di cosiddette “tolleranze edilizie”.

Le nuove norme prevedono che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  1. del 2 % delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  2. del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  3. del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  4. del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Ai fini del computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive, ai fini del rilascio dei relativi permessi:

  1. il minore dimensionamento dell’edificio;
  2. la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  3. le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
  4. la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  5. gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Doppia conformità (Art. 36-bis comma 1)

Altra modifica importante della disciplina sin ora vigente attiene alla cosiddetta “doppia conformità”: precedentemente, infatti, l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la conformità dell’opera alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto Salva Casa continua a richiedere la doppia conformità unicamente nei casi più rilevanti.

Per le difformità parziali, quindi, potranno essere sanati gli interventi se conformi

  1. alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
  2. ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento stesso.

Le tempistiche di rilascio (Art. 36 bis comma 6)

Il Decreto supera la regola del silenzio rigetto, introducendo la regola del silenzio assenso, per cui, in mancanza di risposta da parte dell’Amministrazione entro i termini stabiliti, l’istanza si considera accettata.

In particolare:

  1. se il permesso è in sanatoria il termine è pari a 45 giorni;
  2. per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, il termine è di 30 giorni.

A detti termini devono essere aggiunti, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni.

Stato legittimo dell’immobile (Art. 9 bis comma 1 bis)

Il provvedimento riduce alcuni oneri amministrativi per i cittadini in materia di “Stato legittimo”, per la cui dimostrazione sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Strutture amovibili

Da ultimo, il provvedimento con l’articolo 2 interviene anche in materia di strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore decreto, che potranno rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Accordo Confartigianato-Autostrade per l’Italia. Competenze artigiane per la cura delle infrastrutture stradali

Sottoscritto lo scorso 30 maggio 2024 un Protocollo d’intesa tra Confartigianato Imprese e il Gruppo Autostrade per l’Italia teso a rafforzare a livello nazionale la sinergia tra le due realtà, nel segno dello sviluppo sociale ed economico dei territori.

La partnership punta, infatti, a generare una catena virtuosa che stimoli, nel rispetto del Codice degli Appalti, un incremento della partecipazione delle micro e piccole imprese alle opere e ai servizi che rientrano negli ambiti di intervento di Aspi, anche attraverso un’azione di sensibilizzazione e formazione delle realtà locali.

Il Gruppo Aspi si impegna inoltre a rendere partecipi le realtà territoriali non solo delle opportunità di sviluppo economico, ma anche garantendo la promozione, presso le micro e piccole imprese, dei propri sistemi di formazione e del proprio know how nell’ambito delle iniziative promosse da Confartigianato Imprese.

L’accordo, siglato oggi presso la sede di Confartigianato a Roma dall’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e dal Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli, promuove forme di collaborazione orientate al rafforzamento della partecipazione delle aziende locali all’esecuzione di diverse attività portate avanti da Aspi.

Sono infatti individuati diversi ambiti di intervento, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai servizi di pulizia e cura del verde, nei quali l’inclusione del tessuto economico locale nel rispetto del codice degli appalti, della legalità e della trasparenza può alimentare l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

“Con questo accordo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli – mettiamo a disposizione di Autostrade per l’Italia le competenze e la qualità delle nostre aziende, capillarmente diffuse sul territorio, per la cura delle infrastrutture stradali.

Il nostro impegno è rivolto a rispondere efficacemente alle sfide poste da un settore in profonda trasformazione e alle richieste sempre più evolute e diversificate della committenza sui fronti della transizione green, delle tecnologie digitali e dei nuovi materiali, dell’energia, della formazione e qualificazione, della ricerca”.

“Questo accordo – dichiara Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una rete virtuosa e sempre più capillare, dove il coinvolgimento delle realtà economiche locali gioca un ruolo determinante a garanzia dell’esecuzione delle nostre attività sulla rete e a beneficio dei territori.

Come Gruppo sentiamo la responsabilità, non solo di gestire nel modo migliore i nostri asset che stanno vivendo una grande rivoluzione per diventare sempre più tecnologici e sostenibili.

Ma siamo impegnati anche nell’individuazione e nella formazione di competenze di diversi profili, inclusi quelli più manuali, come operai specializzati.

Siamo infatti convinti che per portare nel futuro il sistema infrastrutturale del nostro Paese, di cui le arterie autostradali sono protagoniste, sia indispensabile il coinvolgimento di tutti gli attori, a partire proprio dai territori.

Un’ulteriore dimostrazione di come la rete autostradale sia stata e continui ad essere un volano di crescita per l’economia delle aree che attraversa e collega”.

Direttiva Case green: in vigore dal 28 maggio 2024

E’ in vigore dal 28 maggio 2024 la nuova Direttiva UE n. 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. ‘Case green‘), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08.05.2024.

Gli Stati membri dell’Ue avranno ora due anni di tempo per adeguarsi alle norme Ue che mirano a rendere il parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

Con la direttiva è definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l’UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L’obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1º gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri.

Secondo le stime UE, l’adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030.

Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’UE, di oltre la metà del consumo di gas dell’UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia.

Attualmente circa il 35 % degli edifici dell’UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

Dl Casa, ANAEPA: necessario per sbloccare il mercato immobiliare

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 maggio 2024 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Le misure previste del decreto-legge sono essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Si tratta infatti di trovare adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

In sintesi, il perimetro delle c.d. lievi difformità oggetto dell’intervento normativo è riassumibile nelle seguenti:

  • difformità c.d. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • difformità edilizie interne (c.d. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
  • difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della c.d. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard

Dette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria.

In particolare, il decreto-legge, in attesa del testo definitivo, dalle bozze circolate, sembra prevedere:

  • modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:
    • edilizia libera (comma 1, lettera a)) con l’ampliamento delle categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto considerati non eccessivamente impattanti, in particolare con l’introduzione di una specifica lettera riferibile alle opere di protezione dal sole specificando che siano addossate o annesse agli immobili (l’installazione di tende, tende a Pergola, Pergotenda che prima erano comunque riferibili alla lettera d)),
    • stato legittimo degli immobili (comma 1, lettera b));
    • mutamento della destinazione d’uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c));
    • sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d));
    • tolleranze costruttive (comma 1, lettera e));
    • superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37 (comma 1, lettere f) e g));
    • la destinazione, da parte dei Comuni, di una quota pari a un terzo delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni per abusi edilizi a interventi di rimozione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, ovvero a interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (articolo 1, comma 2);
    • disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).

“Si tratta di un provvedimento sostanzialmente positivo – commenta il Presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia Stefano Crestini – che auspichiamo sblocchi il settore immobiliare grazie all’adozione di disposizioni finalizzate a favorire le regolarizzazioni di “lievi” difformità edilizie e a risolvere una serie di non conformità che rendono gli immobili ad oggi non trasferibili”.

“Inoltre – prosegue Crestini – il superamento della doppia conformità è una misura necessaria e richiesta a più voci dal comparto dell’edilizia, di cui si è presa coscienza soprattutto con le asseverazioni necessarie per accedere al superbonus”.

“La ‘liberalizzazione’ dei processi edilizi è da ritenersi sempre positiva a patto che il committente ricorra ad imprese competenti che hanno una storia imprenditoriale nel settore e non a soggetti improvvisati: il fatto che alcune attività siano definite “edilizia libera” non vuol dire che necessitino di meno cure o attenzioni in fase esecutiva, ma indica esclusivamente la possibilità di ricorrere a una procedura amministrativa semplificata, non richiedendo alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione per avviare i lavori, che devono sempre essere svolti da imprese qualificate”, conclude il Presidente di ANAEPA.

Aggiornata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 ha pubblicato l’aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell’ottobre 2022, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all’introduzione del nuovo capitolo Repower EU.

Le principali novità della Guida Operativa aggiornata riguardano:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
  • un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

La guida operativa aggiornata è disponibile qui .

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