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Tag: Edilizia

Incidenti piattaforme di lavoro elevabili (PLE): le indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, in considerazione dell’aumento degli eventi infortunistici, con la circolare esplicativa n. 7 del 12 settembre ha preso in esame le problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE),

per fornire indicazioni di carattere generale afferenti agli aspetti connessi alla progettazione, alla costruzione, alla verifica e all’utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

In particolare, il ministero si sofferma sui dati relativi ai cedimenti strutturali delle piattaforme, evidenziando come gli stessi siano riconducibili a fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature.

Fermo restando l’obbligo di osservare quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , nella nota si richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività,

sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati;

attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:

  • comunicazione di messa in servizio
  • scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
  • istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
  • verbali di verifica periodica
  • registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
  • esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Vengono poi segnalate le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:

  • zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro
  • bracci articolati e telescopici
  • zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)
  • torretta porta ralla
  • stabilizzatori
  • cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

Nelle more dell’emanazione di un documento tecnico di indirizzo, concernente informazioni e indicazioni operative per prevenire e contrastare incidenti e infortuni connessi al cedimento strutturale e/o all’uso scorretto di tali attrezzature,

il Ministero raccomanda a tutti coloro i quali operano a vario titolo con le PLE di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi all’utilizzo delle medesime, facendosi promotori di campagne di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza a beneficio dei soggetti più esposti.

Ricordiamo che Confartigianato Imprese Sondrio ha in essere, per le imprese associate, una convenzione che prevede degli sconti dedicati per le revisioni e le verifiche periodiche degli apparecchi da sollevamento.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria della sede allo 0342 514343 oppure via mail segreteria@artigiani.sondrio.it.

Efficienza energetica: il decreto MEF con le modalità di richiesta dei contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 16.441.000 euro.

Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio), per i quali sussistano le seguenti condizioni:

  1.  l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento;
  2.  il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi per le quali spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro ammontare ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Ai fini dell’erogazione del contributo, è necessario trasmettere entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti indicati. Inoltre, ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno definiti le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

Il Durc entra nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico

Il Documento unico di regolarità contributiva Durc è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Lo ha reso noto l’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) in un comunicato, evidenziando che ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Inps e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio.

Le stazioni appaltanti – informa l’ANAC – possono ora consultare il Durc emesso in corso di validità su FVOE 2.0 ai fini della verifica dell’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva secondo il nuovo Codice degli Appalti (art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023). Il documento è inserito automaticamente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico nel momento in cui l’impresa rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo.

L’ANAC ricorda che la regolarità contributiva è un requisito estremamente volatile e si invitano pertanto le stazioni appaltanti a chiedere la verifica della presenza del Durc emesso in corso di validità nel momento in cui se ne manifesta l’effettiva esigenza. Non è possibile, invece, chiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti. L’ANAC auspica che si possa addivenire quanto prima a un accordo con gli enti previdenziali anche su questo tema.

Viene, infine, anticipato che nel corso delle prossime settimane saranno introdotte nuove tipologie di documenti per la verifica: – dei carichi fiscali non definitivamente accertati dell’Agenzia delle Entrate – dell’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.

Infrastrutture stradali, definiti i nuovi Criteri Ambientali Minimi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 il Decreto 5 agosto 2024 con i nuovi CAM criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili.

I nuovi CAM Strade entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 21 dicembre 2024.

Le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Dal 23 agosto scorso, sono, inoltre in vigore le modifiche introdotte dal Decreto 5 agosto 2024 al Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi». Tale decreto va a modificare la percentuale di contenuto di materia recuperata, riciclata e sottoprodotti, prevista come obbligatoria per gli isolanti termici ed acustici in vetro cellulare. La percentuale obbligatoria passa da un minimo del 60% ad un minimo del 50%.

Confartigianato: “Codice appalti sia accessibile alle Mpi”

Garantire un sistema di appalti pubblici più equo, trasparente e accessibile alle micro e piccole imprese, tutelando la qualità delle opere e scongiurando pratiche sleali.

Sono le sollecitazioni espresse dai rappresentanti di Confartigianato Imprese e CNA intervenuti lo scorso 6 agosto 2024 in audizione alla Commissione Ambiente della Camera

sulle risoluzioni recanti iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici.

Le risoluzioni – a giudizio di Confartigianato – rappresentano un’opportunità per introdurre correttivi necessari a migliorare l’efficacia del Codice e la trasparenza degli appalti.

In particolare, le Confederazioni hanno ribadito la necessità di una revisione automatica dei prezzi anche per le imprese subappaltatrici,

per assicurare equità e prevenire illeciti arricchimenti.

Inoltre sostengono la necessità di limitare il subappalto a cascata ad un solo livello, per evitare pratiche di concorrenza sleale e garantire la qualità delle prestazioni.

Confartigianato e Cna ritengono poi necessario salvaguardare, nell’appalto e nei subappalti, il contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

La richiesta di qualificazione SOA per servizi e forniture viene giudicata eccessiva e va semplificata per renderla accessibile alle micro e piccole imprese,

con una riduzione dei costi e una valorizzazione delle competenze tecniche e professionali.

Tra le richieste delle Confederazioni anche il rafforzamento dell‘obbligo di suddivisione degli appalti in lotti 

per facilitare l’accesso delle micro e piccole imprese e ridurre la lunghezza delle catene di subappalto.

INL: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024

Con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico,

darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

In tali settori, infatti, l’INL ritiene che, valutato il rischio “microclima”, debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

A ciò si aggiunge quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (al momento Regione Lombardia non è intervenuta  con nessuna Ordinanza), che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico,

imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor,

in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/,

evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione

previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo,

ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione

di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), – chiarisce l’INL – il Coordinatore per la progettazione,

qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima,

in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere,

sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008). 

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere,

all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS,

provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche

che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

CIGO emergenza caldo: le indicazioni INPS per presentare l’istanza

Con il messaggio 26 luglio, 2024 n. 2735, INPS illustra i contenuti delle misure previste dal decreto Agricoltura (decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101)

finalizzate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante eventi meteorologici avversi, come le ondate di calore, attraverso l’accesso facilitato agli ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile,

lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa

effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE),

possono accedere alla CIGO senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza).

I datori di lavoro, inoltre, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Con il successivo messaggio n. 2736 l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.


In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, l’Istituto ricorda che resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel messaggio si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione

o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività

per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione

o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità,

nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia,

indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate,

ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”,

l’INPS ribadisce che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Nel messaggio si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi

può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”,

che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura,

ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, l’INPS raccomanda di redigere la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo,

ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità – si legge nel messaggio – concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste,

atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità),

è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento,

gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici

o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

Decreto Agricoltura è legge. Cigs caldo anche per imprese edili

Nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicata in Gazzetta ufficiale, oltre a disposizioni urgenti per le imprese agricole, sono contenute anche previsioni in materia di sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore.

Nel dettaglio, il nuovo art. 2 bis comma 2 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi.

Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro.

Patente a crediti, ANAEPA-Confartigianato Edilizia: uno strumento da migliorare

ANAEPA-Confartigianato Edilizia, insieme a Confartigianato, ha partecipato alla riunione finale del tavolo tecnico istituito con le Parti Sociali,

che si è tenuta lo scorso 23 luglio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la definizione del decreto attuativo della patente a crediti.

Il testo presentato arriva al termine di un intenso confronto avviato dal Ministero del Lavoro,

in cui ANAEPA ha partecipato attivamente agli incontri nell’ottica di introdurre miglioramenti a favore delle micro e piccole imprese,

ribadendo la necessità di promuovere misure di prevenzione efficaci per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tali occasioni, il Presidente nazionale di ANAEPA, Stefano Crestini, ha avuto modo di rappresentare l’attenzione che l’Associazione rivolge da tempo all’individuazione di soluzioni concrete,

nel campo della sicurezza a partire dalla previsione, accolta favorevolmente, dell’innovativa figura del Mastro Formatore Artigiano che è stata prevista dal CCNL edilizia artigianato.

“Il nostro obiettivo era valorizzare i comportamenti virtuosi messi in atto dalle imprese, unitamente alla storicità aziendale,

consapevoli che la patente a crediti qualifica le aziende nel solo ambito della sicurezza

e non attiene alle competenze professionali invece necessarie per eseguire attività edili”, afferma il Presidente Crestini.

“Apprezziamo la disponibilità del Ministero al confronto e nell’accoglimento di alcune nostre richieste, quali l’ampliamento delle casistiche per l’attribuzione di ulteriori crediti e l’incremento degli stessi per ciascun biennio successivo al rilascio della patente in assenza di violazioni”.

“Permangono, tuttavia – prosegue Crestini – ambiti di incertezza riferiti in particolare a: le procedure telematiche di rilascio,

la sospensione cautelare della patente, la necessità di valorizzare la continuità aziendale, il mancato coinvolgimento delle Associazioni dei datori di lavoro nelle commissioni che dovranno valutare la congruità dei corsi di formazione per il recupero dei crediti decurtati.

Esprimiamo, infine, rammarico per la cancellazione nel testo definitivo dei punteggi incrementali legati all’oscillazione positiva del premio INAIL e dell’OT 23, presenti su tutte le precedenti bozze esaminate”.

Nei prossimi mesi ANAEPA – Confartigianato Edilizia continuerà monitorare con attenzione la concreta attuazione del provvedimento e gli effetti prodotti,

confermando la propria disponibilità a partecipare ai successivi incontri annunciati dal Ministero per definire misure di miglioramento dello strumento.

Subappalto, ANAC: limite al 30% contrasta col codice e le regole Ue

L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il parere di Funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024 ha ribadito che i limiti del ricorso al subappalto, in misura non superiore al trenta per cento, sanciti dal previgente Codice dei contratti pubblici,

a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (decisione del 27 novembre 2019, causa C- 402/18 e decisione 26 settembre 2019, causa C-63/18), non possono più ritenersi conformi alla direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE.

Richiamando in materia l’avviso espresso dal giudice amministrativo, che ha ritenuto disapplicabile detto limite legislativo al subappalto per contrasto con l’ordinamento comunitario,

l’Autorità – come si spiega nel comunicato – ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice,

nel dare corso all’autorizzazione al subappalto, deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all’esito del citato intervento del giudice comunitario.

Pertanto, l’ANAC ha invitato la stazione appaltante a tener conto dell’avviso giurisprudenziale che ha ritenuto disapplicabile il limite legislativo al subappalto previsto dalla norma di riferimento.

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