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Normativa, tachigrafo: dimostrazione della documentazione relativa al corretto uso

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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito precisazioni inerenti alla modifica dell’art.6 del D.Lvo n.144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

per i quali è previsto l’obbligo di installazione di tachigrafo, apportata con la Legge n.166/2024 di conversione del DL Salva-Infrazioni.

Il Ministero ha puntualizzato che, qualora in fase di controllo su strada il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, ai fini di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art.174, comma 14, del Codice della strada nei confronti dell’impresa,

può essere esibita la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo anche se acquisita durante l’attività di controllo ed anche in formato digitale

– qualora non ci fosse a bordo del veicolo – a condizione che l’esibizione della documentazione richiesta avvenga prima della conclusione del controllo.

Si ricorda che con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti prot. n. 215, del 12 dicembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi che le imprese possono attuare,

al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma europea in materia di obblighi formativi dei conducenti ed ottenere

così la non applicazione delle sanzioni previste dall’art.174 comma 14 del Cds, in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente.

Circolare Ministero Interno n. 38974 del 27/12/2024

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