Etichettatura ambientale degli imballaggi, il webinar
Lunedì 17 gennaio a partire dalle ore 15 si svolgerà il webinar dedicato all’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Sondrio su proposta della Categoria Alimentari.
Docente: Dottoressa Giulia Picerno del Centro Studi per l’economia circolare del CONAI
Ricapitoliamo…
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Il Decreto, come abbiamo già visto, nel recepire le due direttive citate, introduce prescrizioni ulteriori, non previste nelle direttive di riferimento, in tema di etichettatura degli imballaggi.
Viene pertanto Introdotto l’obbligo, per i soli operatori in Italia e sulle sole merci destinate al mercato italiano, di riportare:
1) le indicazioni per favorire il corretto conferimento dei materiali d’imballaggio, dopo l’utilizzo, sulle sole confezioni o imballaggi destinati al consumatore finale (Business to Consumer, B2C). Riferendo a ‘raccolta differenziata’, famiglia di appartenenza del materiale (es. vetro), e a una dicitura del tipo ‘verifica le disposizioni del tuo Comune’ (d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, primo periodo),
2) la codifica alfanumerica che identifica ciascuno dei materiali utilizzati, secondo i criteri di cui alla decisione 129/97/CE, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari). In entrambe le ipotesi di destino a consumatori (B2C) ed altri operatori (B2B, Business to Business. d.lgs. 116/20, articolo 3.3.c, secondo periodo)
Etichettatura ambientale degli imballaggi alimentari (e non), obblighi dal 2022
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Iscriviti e manda le foto dei tuoi imballaggi da etichettare correttamente.
La docente illustrerà ai partecipanti come fornire le informazioni obbligatorie per l’etichettatura ambientale degli imballaggi. Ci saranno approfondimenti specifici per la vendita B2B e B2C.
Per partecipare è necessario iscriversi. E’ possibile inviare foto e descrizione degli imballaggi alimentari che si desidera far visionare alla docente
Informazioni
Ufficio Categorie e mercato, referente Dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)