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Dl Rilancio, bonus casa potenziati con sconto in fattura

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Dopo varie anticipazioni e rinvii, il Consiglio dei Ministri ha varato il “Decreto Rilancio” (in attesa di pubblicazione), nel quale è stata inserita, tra le altre, un’importante e attesa misura destinata a rilanciare la filiera delle costruzioni già segnata pesantemente dagli anni di crisi, a cui si è aggiunto il recente blocco dei cantieri dovuto all’emergenza sanitaria: si tratta del potenziamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, richiesto da tempo da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e le altre associazioni di categoria.

Con l’articolo 128 del DL si incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante per interventi di efficienza energeticariduzione del rischio sismicoinstallazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo la compensazione in 5 rate annuali di pari importo. Nello specifico gli interventi dovranno riguardare:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (spesa massima 60 mila euro/unità immobiliare); i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017.
  • le parti comuni degli edifici o su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (spesa massima: 30.000 euro/unità immobiliare); sono comprese le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.

Al fine di poter accedere al beneficio, i lavori di efficientamento dovranno però assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il sismabonus, invece, viene esteso, oltre alle zone 1 e 2 anche alla zona sismica 3 che ricomprende oltre 1000 comuni sul territorio italiano. Inoltre – si legge nel decreto – in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Nel decreto viene precisato che ambedue le misure valgono per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il contribuente potrà optare per la cessione o sconto in fattura dell’importo corrispondente alle detrazioni richiedendo un «visto di conformità» al responsabile dei centri di assistenza fiscale, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ai fini della cessione dell’ecobonus è necessaria l’asseverazione dei requisiti richiesti da parte di tecnici abilitati e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Con decreto del MISE sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Allo stesso modo, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Gli stessi attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Una novità di rilievo risiede nell’introduzione della possibilità per il soggetto avente diritto alle due detrazioni fiscali, di optare, alternativamente per:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anche per il bonus ristrutturazioni e per il bonus facciate vale la possibilità di optare per la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia esprime apprezzamento per la misura di potenziamento dei bonus Rilancio che rappresenta una valida occasione per il rilancio del comparto dell’edilizia e che, al contempo, consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio in un’ottica di sostenibilità e sicurezza.

Si segnala, tuttavia, la preoccupazione che destano l’obbligo dei CAM per i materiali dei ‘cappotti termici’ e la complessità degli adempimenti legati ai superbonus e alla cessione dello sconto (visti di conformità, asseverazioni), specialmente se paragonata al meccanismo più immediato della detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50%.

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