Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi
Appalti pubblici: sbloccato iter per erogazione del Fondo adeguamento dei prezzi
Con una nota del 28 aprile scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il riavvio della procedura che consentirà il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021.
Il Tar del Lazio ha, infatti, confermato la legittimità del Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 con le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, avvenuti nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (Allegato 1).
In considerazione della sentenza favorevole – si legge nella nota del MIT – verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sospeso su parere dell’Avvocatura di Stato, in favore delle restanti 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell’anno 2021.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti potranno presentare le istanze di accesso alle risorse del Fondo (di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022), attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/ nelle seguenti finestre temporali definite con Decreto Ministeriale n. 16 del 1° febbraio 2023:
- I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2023 (chiusa)
- II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2023
- III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2023
- IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024
Inoltre, in ordine alle modalità di accesso al suddetto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, dalla legge n. 120 del 2020) destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, con l’articolo 14 comma 9 bis della legge 41/2023, introdotto in sede referente accogliendo la richiesta di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha previsto la possibilità che l’istanza telematica presentata dai soggetti che richiedono l’accesso alle risorse del Fondo costituisca titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno fornire all’impresa esecutrice copia dell’istanza, corredata dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento lavori rispetto al medesimo importo determinato alle condizioni contrattuali. Tale prospetto dovrà essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
Si rammenta che tale istanza telematica deve essere presentata alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in tal caso cumulando i periodi di riferimento delle lavorazioni eseguite fino alla data di presentazione dell’istanza.