Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trasporti internazionali – Licenza comunitaria: chiarimenti degli Interni per la mancanza a bordo del veicolo della copia Certificata Conforme (Art. 46 Legge 298/74)

| , ,

Confartigianato Trasporti informa che il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale – ha emanato la circolare del 22 novembre 2022 con la quale ha fornito precise indicazioni in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione,

relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento 1072/2009.

La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione di cui all’art.46 della Legge 298/74 (trasporto senza licenza), nella fattispecie in cui l’autista non esibisca copia conforme della licenza comunitaria all’organo di controllo.

La sanzione de quo trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma in quanto non presente a bordo del veicolo il titolo autorizzativo.

La sentenza in questione afferma che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata,

qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria.

Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art.46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo,

nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale.

Si fa presente che tale obbligo sussiste anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale,

in quanto la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale e la mancanza a bordo veicolo della copia certificata conforme viene sanzionata con la contestazione del richiamato art.46 precedentemente citato.

Da un ulteriore confronto tra Confartigianato e il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale, si ritiene che tale disposizione sia stata resa operativa,

oltre che in applicazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza in esame, anche per rendere più efficace il controllo nei confronti delle imprese straniere, come richiesto su vari ambiti dalla nostra Associazione.

Difatti, nell’ambito dei controlli su strada, mentre la procedura di cui all’art. 180 del Codice della strada (richiesta di esibizione di specifica documentazione) applicata agli autotrasportatori italiani consente all’organo accertatore di completare l’istruttoria e verificare il possesso o meno della licenza comunitaria, ciò non avviene nei confronti delle imprese di trasporto straniere che,

essendo soggette alla procedura particolare di cui all’art. 207 del CdS, l’eventuale richiesta di esibizione della licenza comunitaria notificata alla sede dell’impresa in altro paese comunitario, rimane inevasa la maggior parte delle volte, con la conseguenza di non poter concludere l’istruttoria e poter successivamente sanzionare l’eventuale trasporto abusivo.

La sentenza in questione, nell’affermare che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata

– qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria –

consente di fatto di applicare nell’immediatezza l’aspetto sanzionatorio anche nei confronti dell’autotrasportatore che non ha sede in Italia.

Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art. 46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo,

nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale.

Si fa presente che tale obbligo sembrerebbe sussistere anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto internazionale, anche se combinato o intermodale, in quanto la tratta nazionale farebbe parte di un trasporto internazionale.

Anche se parte degli organi di polizia stradale sostiene la tesi inversa, si consiglia alle imprese di autotrasporto associate (in tale situazione) di tenere comunque sempre a bordo la copia conforme della licenza comunitaria,

almeno fino a quando il Ministero dell’Interno non si pronuncerà con un’eventuale circolare che possa chiarire l’esclusione dall’ambito applicativo del caso sopradescritto, come già richiesto da Confartigianato Trasporti.

Tale prudenza si rende necessaria alla luce del fatto che l’assenza a bordo veicolo della copia certificata conforme, viene punita con la contestazione del richiamato art. 46 precedentemente citato

e con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 2000 euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CONTATTI