Trasporti internazionali: obbligo ritorno del veicolo
Normativa Trasporti Internazionali: precisazioni della Commissione europea sull’obbligo di ritorno del veicolo nel Paese di stabilimento dell’azienda
La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG MOVE) della Commissione europea, in risposta a precisi quesiti, aveva fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo previsto per i camion ed i relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa quando sono trascorse otto settimane dall’inizio del servizio.
Una norma già contenuta nel Regolamento UE 1055/2020 – che andava a modificare l’art. 5, paragrafo 1, lettera B del Regolamento CE 1071/2009.
Nello specifico la DG MOVE aveva indicato la tipologia dei mezzi che rientravano nel campo di applicazione dell’art. 5, ed in particolare:
- i veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento;
- i rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’art. 5 e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La norma invece non trova applicazione nei seguenti casi:
- nel caso di trasportatori di merci su strada, per veicoli a motore o insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
- per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
- per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
La Commissione europea ha aggiornato diversamente le linee guida, specificando che l’obbligo di rientro ogni otto settimane, introdotto dal Regolamento Ue 2020/1055, non riguarda i rimorchi e i semirimorchi.
Nell’ultima versione delle linee guida dedicate all’applicazione del Pacchetto Mobilità, alla domanda su quali siano i veicoli che rientrano nella norma, la Commissione fornisce la seguente risposta:
“autoveicoli o insiemi di veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e che sono a disposizione degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/ 2009 e come tali sono registrati o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita”.
Pertanto, appare evidente che il Regolamento comunitario in esame esclude dall’obbligo i veicoli rimorchiati, a differenza della prima versione in cui, invece, venivano inclusi nell’obbligo in questione.