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Proroga termini validità abilitazioni alla guida

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Circolare Mit del 21.1.2021

Pubblicata la circolare prot. n. 2143 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ieri 21 gennaio 2021 con oggetto: 

“Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021.”

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.

In particolare si evidenzia:

PATENTI DI GUIDA

A) 1 – Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2 – Ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

3. Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

B) Sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

C) Il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:
–  qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
–  è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).
E’ evidente che tale ultime disposizione – in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l’utenza – prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.

D) Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

E) Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

A) Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto- legge n. 18 del 2020;

B) Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

C) Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

D) Sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

E) Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

F) Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

G) Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR ) occorre distinguere:

– per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

– solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021;

H) Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere: per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola;

– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021.

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