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Tag: Superbonus

Ecobonus e altri incentivi disponibili per serramentisti

La categoria metalmeccanici organizza un webinar per serramentisti dedicato ad ecobonus e incentivi vari ancora a disposizione.

Dopo il webinar dedicato al bonus barriere architettoniche (novembre ’23) riprende la formazione esclusiva per serramentisti puri e falegnamerie generiche con un secondo appuntamento dedicato agli incentivi fiscali.

Ecobonus e incentivi formazione senza secondi fini

Sono molte le scuole di formazione per serramentisti che si propongono di spiegare tutto a tutti con competenza, tempestività e.. qualche finalità commerciale più o meno celata.

A Confartigianato Imprese Sondrio interessa solo la qualità della formazione che da sempre è scevra da interessi commerciali.

Già diversi anni fa, quando si cominciò ad operare con il Superbonus, la categoria Legno organizzò un evento in diretta dedicato a superbonus ed ecobonus informazioni pratiche per serramentisti con un parterre di relatori ineguagliabile (ed ineguagliato):

Ennio Braicovich già direttore di Guidafinestra, editorialista e founder ora scrive su Cosmoserr

Samuele Broglio, Normatore

Ing. Arch Luca Rollino, giornalista de il Sole 24 ore

Dott.ssa Lura Vitali, Studio Vitali Commercialisti

Arch. Giovanni Battista Sarnico, Presidente nazionale categoria Legno

dott. Luigi Carugo, Banca Popolare di Sondrio, responsabile distribuzione assicurativa

Ripartiamo da ecobonus.. perché..

Perché tutto cambia in maniera troppo rapida in tema di incentivi per efficientamento energetico e ristrutturazioni.

Ed ora tornano ad essere richiesti i “vecchi incentivi” superati per poco tempo dalle meteore superbonus e bonus barriere architettoniche.

Formazione tecnica per serramentisti:

Non solo incentivi ma anche formazione tecnica sono da sempre affidati ai migliori docenti in assoluto.

Solo per i 4 moduli del Master per serramentisti e posatori (2018) Si sono susseguiti Giovanni Tisi, Roberto Gasparetti (foto, già direttore marketing Scavolini), Paolo Ambrosi (Accademia Ambrosi partner), Elvio Tessiore (Glassconsulting).

Roberto Gasparetti  ha insegnato il suo metodo vendita ai serramentisti locali.

In epoca di prezziari e preventivi impossibili (2021) L’avvocato Filippo Cafiero ha spiegato come realizzare contratti e preventivi a norma di legge. L’eco dell’evento è arrivato su stampa specializzata che dedicò diversi articoli al seminario voluto da Confartigianato Imprese Sondrio e diffuso da diverse territoriali d’Italia.

Più recentemente, il 27 aprile 2023, venne organizzata un’edizione del corso ed esame per ottenere il patentino per l’uso di prodotti contenenti diisocianati con ben 245 partecipanti ai quali se ne sono aggiunti altri 260 per l’edizione registrata.

Ciò che conta è..

Ciò che conta in un serramento non è il telaio. O meglio non importa tanto il materiale con cui è fatto ma le prestazioni che garantisce.

Certo non è più come un tempo quando i serramenti venivano costruiti da falegnamerie con legno massello, poco vetro e zero guarnizioni. Ora al netto dei sempre più frequenti casi di importazione dall’Est Europa di finestre già complete pronte per la posa, i serramentisti puri, coloro che si dedicano esclusivamente alla produzione, vendita e posa di serramenti sono specializzati in serramenti con telaio in alluminio.

E forse è segno dei tempi anche il fatto che il corso che si svolgerà il 20 marzo 2024 è organizzato per tutti i serramentisti dalla categoria metalmeccanici e non più dalla categoria legno come fu per tutte le iniziative precedenti.

Perché ciò che conta è in-formare le aziende e aiutarle a non cadere in trappole commerciali: anche note con il nome di patentini.

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“Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

Confartigianato sollecita un intervento immediato

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono i rappresentanti di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, gruppo di categoria presieduto da Paolo Panizza, che riprendono una nota della confederazione nazionale.

Non si è mai fermata, infatti, l’attività di Confartigianato di sollecito e sensibilizzazione nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – in base ai dati di Confartigianato – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri in tutta Italia. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia Sondrio accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo in quanto in ballo c’è il futuro prossimo di micro e piccole imprese e ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori.

Superbonus – Confartigianato e Cna: “Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono Confartigianato e Cna che hanno più volte sollecitato, nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato e Cna, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – sostengono le due Confederazioni – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato e Cna, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

Il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo: “Ritengo che sia fondamentale essere uniti per sciogliere un nodo così importante per il settore dell’edilizia, con ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori”.

Bonus edilizi e superbonus: 130 miliardi di crediti in sospeso

Il valore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi arriva a quasi 160,7 miliardi di euro, ma di questi i crediti effettivamente compensati sono solamente 25,5 miliardi. All’appello mancano 135 miliardi di euro, in attesa di essere utilizzati; mentre non è possibile stimare la quota dei crediti incagliati.

Sono questi i numeri che arrivano dal ministero dell’economia in risposta al quesito posto dal deputato M5S Emiliano Fenu, mercoledì scorso in Commissione Finanza della Camera, relativamente all’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In premessa il MEF rappresenta che ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 (superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e 2021 (superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,6 miliardi). Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno, pertanto, disponibili nei primi mesi del 2024.

Per quanto concerne le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus, il MEF indica un importo complessivo pari a 160,685 miliardi di euro, basandosi sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023. Sul totale degli sconti in fattura e delle cessioni del credito il Superbonus pesa per 106 miliardi di euro, mentre quello relativo gli altri bonus edilizi 54,7 miliardi di euro (di cui bonus facciate per 26 miliardi di euro). I crediti compensati sono 25,5 miliardi.

Il Ministero, infine evidenzia che non è possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati», in quanto “l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”.

Superbonus, filiera costruzioni: urgente proroga per i lavori in corso, a rischio sicurezza

In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile.

È quanto sottolineano tutte le sigle della filiera delle costruzioni, tra le quali Anaepa-Confartigianato Edilizia, pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.

Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.

Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.

La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.

Superbonus 2023: le ultime modifiche normative

Con la circolare n. 13/E del 21 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023)
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Bonus edilizi e superbonus: come cambiano cessione del credito e sconto in fattura

È in vigore la legge n. 38 dell’11 aprile, di conversione del Dl n. 11/23 con disposizioni in materia di cessione del credito maturato con i bonus edilizi. Dopo l’approvazione definitiva del Senato il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile n.85. Proroga per le villette per il completamento dei lavori che danno accesso al superbonus del 110%, orizzonte temporale più ampio per la fruizione di detrazioni e crediti, nuova documentazione per escludere la responsabilità solidale dei cessionari e possibilità, per banche, assicurazioni e intermediari finanziari di trasformare le eccedenze di crediti in titoli di Stato: sono alcune principali novità previste, fortemente attese da imprese da imprese e consumatori.

Il Dl 11/2023, durante l’iter per la conversione in legge, è stato significativamente modificato e sono state accolte numerose proposte di emendamento promosse da Confartigianato.

Proroga di sei mesi per le spese sulle villette

Nel dettaglio, è stato spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine entro il quale sono ancora agevolate al 110% le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinate all’abitazione di un singolo nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Più tempo per l’utilizzo delle agevolazioni
Viene prevista la facoltà di ripartire in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, i crediti d’imposta residui legati a superbonus, interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale opportunità riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Ripartibile in dieci quote annuali di pari importo (anziché quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023, anche la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus. L’opzione è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024; è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Omessa opzione per le spese 2022 e remissione in bonis
I contribuenti che non hanno concluso il contratto di cessione entro il 31 marzo 2023, termine fissato per l’invio all’Agenzia delle entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022 ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono ancora avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il 30 novembre 2023. L’opportunità riguarda i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.

Incremento capacità di assorbimento da parte del sistema bancario
Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione senza più capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. È previsto un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia, per l’attuazione della disposizione.

Deroghe allo stop per le opzioni di sconto e cessione
Rimane confermato il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, sancito dall’articolo 2, con decorrenza 17 febbraio 2023; sono tuttavia fatte salve nuove fattispecie di intervento per le quali continua ad essere possibile l’opzione:

  • interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020);
  • per interventi effettuati da IACP, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale, che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L;
  • interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Il medesimo divieto di cessione/sconto in fattura non si applica, inoltre, alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • presentazione della CILA;
  • per i Condomini, oltre alla CILA, anche l’adozione della delibera assembleare;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione: presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Al riguardo, in sede di conversione in legge, è stato previsto che l’opzione continua ad essere praticabile per gli interventi agevolati ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del D.L. risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga si applica per le zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 2, comma 2, lett. c), D.L. 11/2023).

Il comma 3, relativamente agli interventi diversi dal superbonus, ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione relativamente agli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

–         risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria;

–         per gli interventi di edilizia libera (per i quali il titolo abilitativo non è necessario), siano già iniziati i lavori. In sede di conversione in legge, tale condizione è stata meglio declinata (articolo 2, comma 3, lett. b), D.L. 11/2023), prevedendo che occorre provare che al 16 febbraio 2023 i lavori erano iniziati oppure, nel caso di lavori non ancora avviati, che entro la medesima data era stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto del contratto. Nel caso in cui, prima dell’anzidetta data, non sia intervenuto il pagamento di un acconto, la data antecedente dell’inizio lavori o la data dell’accordo vincolante può essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata sia da parte del cedente/committente e sia da parte del cessionario/prestatore;

–         nel caso di agevolazioni comportanti l’acquisto dell’immobile, in sede di conversione in legge è stata riformulata la condizione, stabilendo che per mantenere il diritto allo sconto/cessione, è sufficiente che alla data del 16 febbraio 2023 ci sia la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (in luogo del contratto preliminare o definitivo precedentemente previsto) (articolo 2, comma 3, lett. c), D.L. 11/2023).

Norme di interpretazione autentica

Varianti degli interventi agevolati
Con una norma di interpretazione autentica, viene affermato che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto a seconda della tipologia di interventi da eseguire è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti. Ne consegue la possibilità di fruire ancora del 110% e dell’opzione per lo sconto o la cessione pure in relazione agli interventi aggiunti, oggetto del progetto in variante presentato dopo le “date limite”. Stessa irrilevanza anche per gli interventi su parti comuni condominiali, qualora i lavori aggiunti richiedano l’approvazione di una nuova delibera dell’assemblea condominiale.

Condizioni per la detraibilità delle spese
Per garantire la certezza del diritto e prevenire/ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, è stato precisato che:
– per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo
– ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, la loro indicazione nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità è una facoltà, non un obbligo
– è possibile la remissione in bonis per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.

Certificazione SOA
Con una interpretazione autentica dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, vengono fornite importanti precisazioni sulla certificazione SOA richiesta per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove possibili) l’opzione per sconti/cessioni:

– il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all’impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto. Inoltre, nessuna certificazione SOA è richiesta per le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari;

– per i contratti di appalto/subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 ed il 31 dicembre 2022, il possesso della certificazione o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto stesso (in tal senso, anche una FAQ AdE del 17/2/2023).

Compensazione crediti e debiti
Ribadito infine che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti (articolo 17, Dlgs 241/1997) anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d’imposta e debiti previdenziali. Vi rientrano – specifica la norma di interpretazione autentica – anche i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus.

Superbonus e certificazione SOA: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione del Superbonus, possono acquisire la certificazione Soa, necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023 per lavori superiori a 516mila euro, entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella faq pubblicata il 17 febbraio 2023 sul proprio sito istituzionale.

La risposta si è resa necessaria a seguito di richieste di chiarimento relative all’applicazione della norma (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata:

  • ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  • ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

L’Agenzia al riguardo precisa che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

Le Entrate evidenziano, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-bis richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.

Cambiano le regole del superbonus, rischio di paralisi

“È una questione importante e urgente, che rischia di non fare del bene al comparto costruzioni che sta operando spinto anche dal Superbonus110%” è critico Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia.

Le sue parole ben esprimono la posizione della Confederazione rispetto alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Sostegni-ter, già approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha messo il limite di una sola cessione per il credito d’imposta sui bonus edilizi. Se vengono apprezzate le misure in materia di energia contenute nello stesso Decreto, c’è però perplessità sulle modifiche al Superbonus.

Le nuove norme, nel tentativo di stanare i furbetti, rischiano di bloccare il comparto. Dai recentissimi dati dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia emerge che il fatturato del comparto delle costruzioni, sta facendo segnare in Valtellina e Valchiavenna un +30%. Non possiamo permettere – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – che questa ripresa venga improvvisamente interrotta da una repentina ed ingiustificata modifica della norma.”

Sono giorni che le imprese sono in allarme per via delle anticipazioni, purtroppo ora confermate, che il DL Sostegni-Ter prevedesse una limitazione ad una sola cessione dei crediti fiscali da parte degli operatori. Questo ha portato ad una paralisi delle operazioni di acquisto da parte degli intermediari finanziari che sono prossimi al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi.

Il credito, infatti, già a partire dal 7 febbraio potrà essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il credito.

In  provincia di Sondrio il comparto delle costruzioni coinvolge quasi il 51% della forza lavoro dell’artigianato e delle PMI. “Questa scellerata misura – incalza Andrea Lorenzini – Vice presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – crea un danno sia al mondo imprenditoriale sia ai privati cittadini che si trovano improvvisamente costretti a interrompere tutte le attività avviate, a scapito di tutto il territorio a livello economico, lavorativo-sociale e ambientale.”

Apprendiamo con piacere che alcuni esponenti delle forze politiche al Governo hanno preso immediata distanza da tale iniziativa e che venga corretta con buon senso in fase di conversione in Legge.

Superbonus 110%: online tutte le FAQ del Governo

Dopo l’entrata in vigore della detrazione del 110%, il cosiddetto Superbonus, si sono susseguite una serie di FAQ, come quelle dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, per aiutare i contribuenti ad orientarsi con questo nuovo strumento destinato a rendere più efficienti e più sicuri edifici e abitazioni. Anche nel nuovo sito del Governo (http://www.governo.it/it/superbonus) dedicato interamente al Superbonus 110% è stata inserita un’apposita sezione dedicata a risolvere i quesiti posti dai cittadini, con la possibilità di inviare le proprie domande. Le FAQ (domande più frequenti) sono ordinate tematicamente in 11 capitoli: 

·         Soggetti beneficiari 

·         Tipologie di immobili ammessi 

·         Interventi trainanti 

·         Interventi trainati 

·         Installazione di sistemi solari fotovoltaici 

·         Limiti di spesa agevolabili 

·         Esempi concreti 

·         Opzione per cessione e sconto in fattura 

·         Rilascio attestazioni e asseverazioni 

·         Adempimenti 

·         Visto di conformità 

Tra i vari quesiti sottoposti ai tecnici del Governo, viene chiesto anche se, in caso di interventi realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio serviti da un’unica centrale termica, la verifica del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata per ogni edificio o per il condominio nel suo complesso.

Per accedere al Superbonus, come è noto, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il miglioramento di due classi – spiega il Governo – andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio.

Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per usufruire della detrazione va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali. ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che – con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato – non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche.

Un’altra situazione ipotizzata è quella di un intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento: in questo caso la verifica del miglioramento delle due classi energetiche va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, in tale circostanza, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio.

http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-le-risposte-alle-domande-frequenti/15998

Webinar: Superbonus 110% e cessione del credito

6 agosto – ore 17:00

Prosegue anche a livello nazionale l’impegno di Confartigianato teso ad assicurare informazioni il più possibile aggiornate sulle opportunità che si aprono con la conversione in legge del Decreto “Rilancio”.

La Direzione Politiche Economiche di Confartigianato organizza in collaborazione con la Direzione Politiche Fiscali, un nuovo incontro in diretta streaming dedicato al Superbonus 110%.

Il webinar si terrà il giorno 6 agosto dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

All’incontro – nel quale si forniranno approfondimenti tecnici sulla cessione del credito e le modalità operative per attivare questa procedura – parteciperanno Harley & Dikkinson, Artigiancassa e Iccrea Banca (in allegato il programma).

Per seguire la diretta basterà iscriversi sulla piattaforma online

Sono invitati sia i quadri funzionari del Sistema confartigianato sia le imprese associate interessate ; a queste ultime in fase di registrazione verrà chiesto di indicare l’associazione territoriale di appartenenza.

Al termine dell’iscrizione con una mail verrà fornito automaticamente oltre alla conferma di iscrizione, anche l’indirizzo web per seguire la diretta.

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