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Tag: Superbonus

Superbonus con sconto integrale in fattura: la risposta dell’Agenzia delle entrate

Il cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso di sconto integrale.

Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia trasmessa allo SdI nei termini stabiliti (12 giorni).

Nella precedente circolare n. 30/E/2020, si precisa che per le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento; in caso di sconto integrale (quindi, in assenza di un pagamento), “occorre pertanto far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”, con ciò intendendosi la data di invio della fattura al SdI.

Nella recente risposta n. 103, l‘Agenzia svolge ulteriori considerazioni affermando che per una fattura elettronica veicolata tramite SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, mentre la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, laddove l’emissione della fattura non sia contestuale al pagamento e, pertanto, il documento indichi due date diverse (una dell’effettuazione-sconto, l’altra della trasmissione a SdI), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato se la trasmissione avviene nei 12 giorni prestabiliti.

Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%. Analoga considerazione nel caso di scarto della fattura da parte del SdI, sempreché il re-inoltro della stessa avvenga, con esito positivo, nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto.

Superbonus e crediti in 10 anni, ANAEPA: “No a obbligatorietà e retroattività”

“Se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 39/2024, introducesse, con effetto retroattivo, l’obbligo di spalmare in 10 anni i crediti maturati per gli interventi superbonus, si assumerebbe la grave responsabilità di ledere il principio del legittimo affidamento, garanzia imprescindibile per ogni Stato di diritto.

Questo il giudizio del presidente nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia Stefano Crestini commentando le dichiarazioni del ministro Giorgetti su un ulteriore intervento in materia di superbonus, e ribadendo quanto evidenziato dalla Filiera delle Costruzioni nella lettera inviata la scorsa settimana al ministro.

“Le imprese che, legittimante, hanno applicato ai propri clienti lo sconto in fattura vedrebbero venir meno i loro piani finanziari, con la grave conseguenza che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, sarebbero obbligate, comunque, a versare imposte e contributi. E’ evidente che tale situazione determinerebbe inevitabilmente un incremento delle situazioni debitorie non onorate e l’applicazione delle conseguenti sanzioni”.

Ecobonus e altri incentivi disponibili per serramentisti

La categoria metalmeccanici organizza un webinar per serramentisti dedicato ad ecobonus e incentivi vari ancora a disposizione.

Dopo il webinar dedicato al bonus barriere architettoniche (novembre ’23) riprende la formazione esclusiva per serramentisti puri e falegnamerie generiche con un secondo appuntamento dedicato agli incentivi fiscali.

Ecobonus e incentivi formazione senza secondi fini

Sono molte le scuole di formazione per serramentisti che si propongono di spiegare tutto a tutti con competenza, tempestività e.. qualche finalità commerciale più o meno celata.

A Confartigianato Imprese Sondrio interessa solo la qualità della formazione che da sempre è scevra da interessi commerciali.

Già diversi anni fa, quando si cominciò ad operare con il Superbonus, la categoria Legno organizzò un evento in diretta dedicato a superbonus ed ecobonus informazioni pratiche per serramentisti con un parterre di relatori ineguagliabile (ed ineguagliato):

Ennio Braicovich già direttore di Guidafinestra, editorialista e founder ora scrive su Cosmoserr

Samuele Broglio, Normatore

Ing. Arch Luca Rollino, giornalista de il Sole 24 ore

Dott.ssa Lura Vitali, Studio Vitali Commercialisti

Arch. Giovanni Battista Sarnico, Presidente nazionale categoria Legno

dott. Luigi Carugo, Banca Popolare di Sondrio, responsabile distribuzione assicurativa

Ripartiamo da ecobonus.. perché..

Perché tutto cambia in maniera troppo rapida in tema di incentivi per efficientamento energetico e ristrutturazioni.

Ed ora tornano ad essere richiesti i “vecchi incentivi” superati per poco tempo dalle meteore superbonus e bonus barriere architettoniche.

Formazione tecnica per serramentisti:

Non solo incentivi ma anche formazione tecnica sono da sempre affidati ai migliori docenti in assoluto.

Solo per i 4 moduli del Master per serramentisti e posatori (2018) Si sono susseguiti Giovanni Tisi, Roberto Gasparetti (foto, già direttore marketing Scavolini), Paolo Ambrosi (Accademia Ambrosi partner), Elvio Tessiore (Glassconsulting).

Roberto Gasparetti  ha insegnato il suo metodo vendita ai serramentisti locali.

In epoca di prezziari e preventivi impossibili (2021) L’avvocato Filippo Cafiero ha spiegato come realizzare contratti e preventivi a norma di legge. L’eco dell’evento è arrivato su stampa specializzata che dedicò diversi articoli al seminario voluto da Confartigianato Imprese Sondrio e diffuso da diverse territoriali d’Italia.

Più recentemente, il 27 aprile 2023, venne organizzata un’edizione del corso ed esame per ottenere il patentino per l’uso di prodotti contenenti diisocianati con ben 245 partecipanti ai quali se ne sono aggiunti altri 260 per l’edizione registrata.

Ciò che conta è..

Ciò che conta in un serramento non è il telaio. O meglio non importa tanto il materiale con cui è fatto ma le prestazioni che garantisce.

Certo non è più come un tempo quando i serramenti venivano costruiti da falegnamerie con legno massello, poco vetro e zero guarnizioni. Ora al netto dei sempre più frequenti casi di importazione dall’Est Europa di finestre già complete pronte per la posa, i serramentisti puri, coloro che si dedicano esclusivamente alla produzione, vendita e posa di serramenti sono specializzati in serramenti con telaio in alluminio.

E forse è segno dei tempi anche il fatto che il corso che si svolgerà il 20 marzo 2024 è organizzato per tutti i serramentisti dalla categoria metalmeccanici e non più dalla categoria legno come fu per tutte le iniziative precedenti.

Perché ciò che conta è in-formare le aziende e aiutarle a non cadere in trappole commerciali: anche note con il nome di patentini.

pdf.

Agevolazioni fiscali in edilizia 2024: cosa prevede la nuova legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. 212/2023,   cosiddetto decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia” (in vigore dal 30 dicembre 2023) che, oltre a ridefinire le regole del Superbonus e del bonus barriere architettoniche, riduce ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede all’articolo 1, comma 1 che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023,

è esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento entro il 31 dicembre 2023.


Dunque non opera più la riduzione al 70% dell’aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis, prevede a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 consente ai contribuenti economicamente più deboli (con reddito non superiore a 15 mila euro), di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024, nel caso in cui abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Viene poi esteso, con l’articolo 2, al comma 1, il divieto di cessione del credito o dello sconto in fattura per il Superbonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3,

compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non è richiesto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 212/2023 (ovvero prima del 30 dicembre 2023), il titolo abilitativo o per l’esecuzione dei lavori edilizi.

L’articolo 3, infine, opera una revisione della disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo, dal 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dell’agevolazione,

che potrà essere utilizzata per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati e pagamenti devono essere effettuati ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale “parlante”.

La possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche resta soltanto per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari,

ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,

che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15 mila euro.

“Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

Confartigianato sollecita un intervento immediato

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono i rappresentanti di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, gruppo di categoria presieduto da Paolo Panizza, che riprendono una nota della confederazione nazionale.

Non si è mai fermata, infatti, l’attività di Confartigianato di sollecito e sensibilizzazione nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – in base ai dati di Confartigianato – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri in tutta Italia. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia Sondrio accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo in quanto in ballo c’è il futuro prossimo di micro e piccole imprese e ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori.

Superbonus – Confartigianato e Cna: “Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono Confartigianato e Cna che hanno più volte sollecitato, nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato e Cna, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – sostengono le due Confederazioni – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato e Cna, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

Il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo: “Ritengo che sia fondamentale essere uniti per sciogliere un nodo così importante per il settore dell’edilizia, con ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori”.

Bonus edilizi e superbonus: 130 miliardi di crediti in sospeso

Il valore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi arriva a quasi 160,7 miliardi di euro, ma di questi i crediti effettivamente compensati sono solamente 25,5 miliardi. All’appello mancano 135 miliardi di euro, in attesa di essere utilizzati; mentre non è possibile stimare la quota dei crediti incagliati.

Sono questi i numeri che arrivano dal ministero dell’economia in risposta al quesito posto dal deputato M5S Emiliano Fenu, mercoledì scorso in Commissione Finanza della Camera, relativamente all’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In premessa il MEF rappresenta che ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 (superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e 2021 (superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,6 miliardi). Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno, pertanto, disponibili nei primi mesi del 2024.

Per quanto concerne le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus, il MEF indica un importo complessivo pari a 160,685 miliardi di euro, basandosi sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023. Sul totale degli sconti in fattura e delle cessioni del credito il Superbonus pesa per 106 miliardi di euro, mentre quello relativo gli altri bonus edilizi 54,7 miliardi di euro (di cui bonus facciate per 26 miliardi di euro). I crediti compensati sono 25,5 miliardi.

Il Ministero, infine evidenzia che non è possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati», in quanto “l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”.

Superbonus, filiera costruzioni: urgente proroga per i lavori in corso, a rischio sicurezza

In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile.

È quanto sottolineano tutte le sigle della filiera delle costruzioni, tra le quali Anaepa-Confartigianato Edilizia, pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.

Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.

Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.

La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.

Superbonus 2023: le ultime modifiche normative

Con la circolare n. 13/E del 21 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023)
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

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