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Tag: Patente a crediti

Patente a crediti. Riconoscimento crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 288/2025 ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento dei crediti aggiuntivi volti ad incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.

Come noto, infatti, a partire dal 10 luglio è operativo il nuovo Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno del quale sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti, tra le quali la richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di cui al DM n. 132/2024.

A tale riguardo, va tuttavia evidenziato che in questa prima fase il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 30 di partenza, è limitato alle fattispecie di seguito descritte.

1) Anzianità di iscrizione CCIAA

Per tale ipotesi sono riconosciuti:

  • 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;
  • 5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;
  • 8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;
  • 10 crediti per iscrizione da oltre 20 anni.

Rispetto a tale casistica, l’Ispettorato chiarisce che il numero dei crediti è incrementale e non cumulabile: il passaggio

da una fascia di anzianità alla successiva comporta, quindi, il riconoscimento dei crediti corrispondenti alla fascia superiore.

A titolo esemplificativo, ad un’impresa iscritta da 10 in CCIAA verranno riconosciuti 3 crediti e, l’anno successivo,

ovvero al momento dell’undicesimo anno di iscrizione, tali crediti diventeranno complessivamente 5.


Con riferimento alle modalità di accreditamento, inoltre, la nota dell’Ispettorato evidenzia che per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio,

il dato verrà preso automaticamente dalle relative banche dati.

A tal fine, si ricorda che per tutti coloro che alla data del 10 luglio avevano già richiesto la patente i crediti relativi all’anzianità aziendale sono stati riconosciuti in automatico dalla notte della stessa data.

2) Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato

In tale ipotesi, per la quale sono riconosciuti 5 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001

rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo anche la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).


Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà, inoltre, la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della stessa,

inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

3) Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato

Per tale fattispecie, che consente il riconoscimento di 4 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato,

dovrà allegare l’asseverazione MOG con indicazione della data di inizio e fine validità (di norma triennale).


Anche in tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza,

di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione inserendo il nuovo certificato con il relativo arco temporale di validità.

4) Possesso della certificazione SOA di classifica I o II

Il possesso di tali certificazioni consente il riconoscimento di 1 credito, per la SOA di classifica I, o di 2 crediti, per la SOA di classifica II.

Rispetto a tale ipotesi, l’Ispettorato chiarisce che ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi si farà riferimento esclusivamente alla classifica.

Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria,

inserendo la data di inizio e fine validità e con possibilità di aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato.

5) Consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici

Tale ipotesi, per la quale sono previsti 2 crediti, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla possibilità per gli Organismi Paritetici di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività

e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei MOG.


In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato,

potrà allegare alla dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

La nota dell’Ispettorato fornisce, inoltre, indicazioni riguardo la corretta gestione dei crediti aggiuntivi, in particolare nelle ipotesi di:

  • sospensione di validità del requisito (SGSL certificato; MOG asseverato; SOA): sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione, esibendo il relativo provvedimento;
  • rettifica: può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, ovvero prima della mezzanotte. Nel caso in cui la rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro, che provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile. La richiesta di rettifica, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della patente e la relativa motivazione (errore nell’indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.);
  • sottrazione dei crediti aggiuntivi: qualora durante l’attività ispettiva emerga il mancato possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione degli stessi, indicando nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. La conferma di sottrazione del punteggio sarà comunicata al rappresentante legale.
Confartigianato �No a patente a crediti in edilizia. Sicurezza sul lavoro non si fa con burocrazia

Patente a crediti: presentate le nuove funzionalità della piattaforma

Si è svolta lo scorso 1 luglio 2025, presso la sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la presentazione ufficiale delle nuove funzionalità della piattaforma digitale  di gestione della “Patente a crediti”, introdotte con il Decreto Direttoriale INL del 25 giugno 2025.

Il nuovo portale, operativo dal 10 luglio e accessibile tramite SPID o CIE , consentirà la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile. Una serie di innovazioni –  si legge nel comunicato del Ministero – per il sistema digitale di visualizzazione della patente a crediti che rappresentano un importante passo avanti in termini di trasparenza e sicurezza nel settore dei cantieri.

All’evento di presentazione ha partecipato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che ha sottolineato l’importanza dell’evoluzione della piattaforma per aumentare l’efficacia dello strumento in ottica di promozione di un lavoro sicuro e regolare, attraverso la necessaria qualificazione delle imprese e dei cantieri temporanei o mobili.

L’accesso è riservato a soggetti specifici, tra cui pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi paritetici e committenti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure previste dal PNRR per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro irregolare.

L’Ispettorato ha messo a disposizione dei video tutorial relativi alle nuove funzionalità:

PATENTE A CREDITI Presentazione delle nuove funzionalità della piattaforma‘ guarda il video: https://youtu.be/-YIycBIqWT8

Patente a crediti e appalti: obbligo o alternativa? Il TAR fa chiarezza

Con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3670, il Tar Campania ha fornito importanti chiarimenti in merito alla legittimità del possesso della patente a crediti quale requisito di partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024.

La normativa vigente prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – come definiti dall’art. 89 del d.Lgs. n. 81/2008 – siano tenuti al possesso della patente a crediti. Tuttavia, tale obbligo non si applica alle imprese in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, che costituisce requisito alternativo.

Nel caso in oggetto, un operatore economico ha impugnato un bando per un appalto, contestando la clausola che imponeva il possesso della patente a crediti anche ai membri di RTI, consorzi o reti. Secondo il ricorrente, tale requisito:

  1. Non era pertinente, poiché l’appalto non rientrava nei cantieri temporanei o mobili;
  2. Avrebbe dovuto essere sostituibile con la SOA di classifica III o superiore, come previsto dal d.Lgs. 81/2008;
  3. Violava i principi di proporzionalità, ragionevolezza, par condicio e favor partecipationis.

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la legittimità della clausola del bando di gara che richiedeva il possesso della patente a crediti, ritenendo tale previsione coerente con la natura delle attività previste dall’appalto, riconducibili ai cantieri temporanei o mobili.

Nella sentenza è stato ribadito che il possesso della SOA di classifica III o superiore costituisce un’alternativa legittima alla patente a crediti, come previsto dall’art. 27, comma 15, del medesimo decreto legislativo.

Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’obbligo di sopralluogo, ritenendolo un adempimento strumentale alla corretta formulazione dell’offerta e non una clausola immediatamente escludente.

Infine, è stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulla mancata applicazione dei CAM, in quanto la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale, né ha fornito elementi tecnici a supporto della propria tesi.

Patente a crediti – Nota INL su regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024, ha fornito prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

Come noto, infatti, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. n. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

A tale riguardo l’Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l’importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo.

Diversamente, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l’Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

La nota, dopo aver precisato che la competenza all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è rimessa non solo all’Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell’accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.

Patente a crediti: via alle domande online

Dal 1° ottobre è in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente (Circolare n. 4 del 23 settembre 2024).

I soggetti tenuti al possesso della patente  sono “tutte le imprese e i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come imprese edili – che operano in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/, secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche fornite dall’INL. L’accesso al Portale dei servizi avviene, al momento, esclusivamente tramite SPID personale o CIE.

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.

Nella circolare dell’INL si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 

e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.

L’Ispettorato ha anche messo a disposizione due video tutorial relativi a:

• presentazione della domanda da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo;

• presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato.

Ai fini del rilascio della patente, si ricorda che è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Verrete ricontattati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

INL – PATENTE A CREDITI – FAQ

Patente a crediti INL: istituite le nuove commissioni territoriali per recupero crediti della patente a punti 13 marzo 2026

DL Sicurezza: le indicazioni da INL su badge, patente a crediti e sanzioni 3 marzo 2026

Patente a crediti e decurtazioni per lavoro nero: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 febbraio 2026

Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato 9 settembre 2025

Normativa, Codice della Strada: ZTL, sosta, e sospensione breve della patente – chiarimenti del Ministero dell’Interno 9 settembre 2025

Patente a crediti: le istruzioni operative dell’Ispettorato del Lavoro

Dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.

La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del Lavoro (INL) la definizione di diversi profili applicativi.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha quindi emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 fornendo le prime indicazioni in tema di rilascio della cosiddetta Patente a crediti.
 
Si ricorda che soggetti tenuti al possesso della patente  sono “tutte le imprese e i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come imprese edili – che operano in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
 
A decorrere dal 01 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it.  

E’ ancora in fase di emanazione una nota tecnica con le istruzioni dettagliate per effettuare la richiesta.
 
Dal 23 settembre 2024, fino alla data del 31 ottobre 2024,  sarà comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (scarica modello) concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008

La stessa dovrà necessariamente essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it: resta inteso che le imprese e i lavoratori autonomi dovranno possedere i requisiti già all’atto della sottoscrizione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

A decorrere dal 01 novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della sola autocertificazione; bensì sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale.

Considerata l’imminente operatività della norma in questione, si consiglia alle imprese e ai lavoratori autonomi  che hanno già un proprio consulente in materia di formazione e sicurezza,

di verificare quanto prima  con tale figura la regolarità della propria posizione. 

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.
 
Per ulteriore informazioni e supporto, le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono rivolgersi alle Sezioni Territoriali di Confartigianato Imprese Sondrio.
 
Confartigianato ha organizzato per le ore 11.30 di oggi, mercoledì 25 settembre, un webinar sulle novità del decreto attuativo e della circolare operativa, aperto anche alle imprese.

Considerato lo scarso preavviso informiamo sin d’ora che il webinar sarà registrato e sarà nostra cura renderlo disponibile alle imprese che non potranno collegarsi nella mattinata di oggi.

per collegarti clicca sull’immagine:

Confartigianato: “Prorogare l’entrata in vigore della patente a crediti”

Rinviare l’entrata in vigore della patente a crediti per riconoscere a imprese e lavoratori autonomi un congruo periodo per adeguarsi al nuovo sistema.

È quanto hanno indicato Confartigianato, Cna e Casartigiani in un documento inviato alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito della discussione sul Dl Omnibus.

La mancata pubblicazione, a oggi, del decreto attuativo,

il cui schema venne presentato alle parti sociali lo scorso 23 luglio, rende, infatti, impraticabile l’avvio del nuovo sistema previsto per il 1° ottobre 2024.


Non ci sono, inoltre, indicazioni circa l’operatività del portale che dovrà consentire a imprese e lavoratori autonomi

di presentare la domanda di rilascio della patente nonché in merito alle modalità di utilizzo e di gestione dello stesso.

Alla luce di questo quadro, i tempi per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo meccanismo rischiano di essere eccessivamente compressi,

circostanza che rende necessario un differimento dei termini di avvio della patente e una tempistica coerente con la complessità del nuovo sistema.

Si ricorda che ad oggi la procedura per la richiesta della Patente a Crediti non è operativa. 
Prestare quindi attenzione e diffidare da chi si propone per supportare l’impresa nella pratica di presentazione dell’istanza.

L’associazione sta monitorando l’evoluzione della normativa e terrà informate le imprese tramite newsletter.

patente a crediti webinar

Patente a Crediti in Cantiere – Il punto della situazione

Per rivedere il webinar è possibile collegarsi alla pagina Youtube dell’associazione, al link https://www.youtube.com/watch?v=rCtSECZ6sek

Webinar Informativo per tutte le imprese che operano in cantiere 5 settembre ore 18.00

Il Ministero del Lavoro, con la pubblicazione del decreto attuativo presentato ufficialmente lo scorso 23 luglio, ha fornito le indicazioni operative funzionali agli adempimenti previsti dalla nuova misura, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2024 ; la nuova disposizione ha lo scopo di migliorare la sicurezza all’interno dei cantieri.

La normativa riguarda le imprese con e senza dipendenti. Ad oggi mancano ancora alcune circolari intepretative e non è escluso che l’applicazione sia graduale.

La Patente a Crediti, introdotta dal Decreto PNRR Bis, è sostanzialmente un sistema di qualificazione a crediti per tutti i soggetti che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: edili e affini, impiantisti, lavorazioni in legno, carpenteria, lavori di sistemazione del verde, lavori di pulizia, etc.) come definiti dal Testo Unico Salute e Sicurezza (art. 89, c. 1, lett. a), quindi qualunque luogo in cui si effettuano determinati lavori il cui elenco è riportato nell’allegato X, così definiti:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Esclusi dalla Patente a Crediti unicamente coloro che effettuano delle semplici forniture o delle prestazioni intellettuali e le imprese in possesso della SOA in classifica pari o superiore alla III.

Dal 1° ottobre 2024 è possibile presentare la domanda per ottenerla attraverso un apposito portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio;
  • possesso del Durc valido;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa.

Attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere certificato, laddove previsto dalla normativa,l’adempimento degli obblighi formativi,

il possesso di Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) valido, la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (Rspp), se previsto.

Inizialmente la patente a crediti ha un punteggio di 30 punti per le imprese e per i lavoratori autonomi. Si potrà lavorare nel caso in cui se ne possiedono almeno 15.

Le aziende si possono vedere decurtati i punti della patente a crediti a seguito di provvedimenti definitivi, ossia quando c’è una sentenza passata in giudicato. I suddetti provvedimenti – legati a delle violazioni in ambito lavorativo all’interno del cantiere – possono portare ad una sospensione della patente fino a dodici mesi.

Situazione più grave si viene a verificare in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro: in questo caso la sospensione è obbligatoria.

Può essere disposta, invece, quando si verifica un infortunio che determina l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile del lavoratore.

I diretti interessati hanno la possibilità di recuperare fino a 15 punti attraverso dei percorsi di formazione. Spetterà direttamente ai rappresentanti dell’INL e dell’Inail effettuare le valutazioni del caso e confermare il recupero dei punti.

Inoltre le imprese hanno la possibilità di ottenere dei punteggi premiali aggiuntivi nel caso in cui vengano effettuati degli investimenti o della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Vengono attribuiti crediti aggiuntivi anche nel caso in cui l’azienda sia in possesso di attestazione SOA di I e II classifica, provveda ad applicare gli standard contrattuali e organizzativi certificati per l’impiego della manodopera o risulti essere in possesso dei requisiti reputazionali,

che devono essere valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi e su degli accertamenti definitivi (ad esempio Qualifica di Mastro Formatore Artigiano).

Entro il 1° di ottobre sono ancora necessari la realizzazione del portale dell’Ispettorato del Lavoro per la gestione della patente a crediti e almeno una circolare interpretativa dei numerosi aspetti applicativi ancora da chiarire anche con riferimento alle modalità di presentazione della domanda e di gestione dello strumento e delle attività ispettive.

Per fare il punto della situazione ad oggi, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Sondrio hanno organizzato un webinar riservato alle imprese associate che si terrà

giovedì 5 settembre alle ore 18.00

È possibile seguire la diretta richiedendo il link all’Ufficio Segreteria della sede di Sondrio :  segreteria@artigiani.sondrio.it

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.

edilizia sicurezza manodopera confartigianato sondrio

Patente a crediti, ANAEPA-Confartigianato Edilizia: uno strumento da migliorare

ANAEPA-Confartigianato Edilizia, insieme a Confartigianato, ha partecipato alla riunione finale del tavolo tecnico istituito con le Parti Sociali,

che si è tenuta lo scorso 23 luglio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la definizione del decreto attuativo della patente a crediti.

Il testo presentato arriva al termine di un intenso confronto avviato dal Ministero del Lavoro,

in cui ANAEPA ha partecipato attivamente agli incontri nell’ottica di introdurre miglioramenti a favore delle micro e piccole imprese,

ribadendo la necessità di promuovere misure di prevenzione efficaci per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tali occasioni, il Presidente nazionale di ANAEPA, Stefano Crestini, ha avuto modo di rappresentare l’attenzione che l’Associazione rivolge da tempo all’individuazione di soluzioni concrete,

nel campo della sicurezza a partire dalla previsione, accolta favorevolmente, dell’innovativa figura del Mastro Formatore Artigiano che è stata prevista dal CCNL edilizia artigianato.

“Il nostro obiettivo era valorizzare i comportamenti virtuosi messi in atto dalle imprese, unitamente alla storicità aziendale,

consapevoli che la patente a crediti qualifica le aziende nel solo ambito della sicurezza

e non attiene alle competenze professionali invece necessarie per eseguire attività edili”, afferma il Presidente Crestini.

“Apprezziamo la disponibilità del Ministero al confronto e nell’accoglimento di alcune nostre richieste, quali l’ampliamento delle casistiche per l’attribuzione di ulteriori crediti e l’incremento degli stessi per ciascun biennio successivo al rilascio della patente in assenza di violazioni”.

“Permangono, tuttavia – prosegue Crestini – ambiti di incertezza riferiti in particolare a: le procedure telematiche di rilascio,

la sospensione cautelare della patente, la necessità di valorizzare la continuità aziendale, il mancato coinvolgimento delle Associazioni dei datori di lavoro nelle commissioni che dovranno valutare la congruità dei corsi di formazione per il recupero dei crediti decurtati.

Esprimiamo, infine, rammarico per la cancellazione nel testo definitivo dei punteggi incrementali legati all’oscillazione positiva del premio INAIL e dell’OT 23, presenti su tutte le precedenti bozze esaminate”.

Nei prossimi mesi ANAEPA – Confartigianato Edilizia continuerà monitorare con attenzione la concreta attuazione del provvedimento e gli effetti prodotti,

confermando la propria disponibilità a partecipare ai successivi incontri annunciati dal Ministero per definire misure di miglioramento dello strumento.

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