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Tag: Patente a crediti

Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo scorso 25 luglio ha aggiornato le FAQ in materia di patente a crediti, fornendo nuovi chiarimenti su aspetti operativi e interpretativi fondamentali per committenti, professionisti e imprese.

Uno dei temi affrontati riguarda la responsabilità dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dei lavori qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. L’INL ha chiarito che tali figure hanno il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA), anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.

Un altro aspetto importante riguarda la validità della patente, che non ha una scadenza temporale: si conferma che resta valida nel tempo, salvo provvedimenti di sospensione o revoca in caso di violazioni.

L’INL ha inoltre ribadito che se il personale dipendente di un’impresa committente opera fisicamente all’interno del cantiere, allora l’impresa è soggetta all’obbligo di possesso della patente a crediti. Non conta, quindi, solo la natura del contratto o dell’impresa, ma la presenza effettiva in cantiere.

Infine, viene chiarito che l’obbligo della patente si estende anche a soggetti che, pur non svolgendo attività edili in senso stretto, operano comunque all’interno di cantieri temporanei e mobili. È il caso, ad esempio, di chi si occupa della riparazione di macchinari edili, delle pulizie in appalto o di lavori boschivi, ribadendo il concetto che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Leggi tutte le FAQ

Patente a Crediti (PaC): disponibile il manuale INL per la gestione della piattaforma

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile il Manuale Operativo per la gestione della Piattaforma Patente a Crediti (PaC), uno strumento fondamentale pensato per supportare l’utenza esterna nell’utilizzo della piattaforma digitale dedicata alla gestione della cosiddetta “Patente a Crediti”.

Il documento, redatto in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni – in particolare l’articolo 27 – nonché dal Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, illustra in modo dettagliato le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e quelli aggiuntivi.

Il Manuale ha l’obiettivo di accompagnare imprese, professionisti e soggetti delegati nell’utilizzo corretto della piattaforma, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità di accesso, sui requisiti richiesti per l’ottenimento della Patente e sulle operazioni che possono essere effettuate all’interno del sistema.

La piattaforma PaC è composta da un insieme di applicazioni interconnesse, progettate per garantire una gestione integrata, trasparente ed efficiente della Patente a Crediti. Tra le principali funzionalità si segnalano:

  • Attestazione del Legale Rappresentante / Titolare: consente la verifica della qualifica del soggetto tramite controllo dei dati ufficiali.
  • Gestione delle Deleghe: permette ai soggetti attestati di autorizzare altre persone fisiche o giuridiche a operare sui sistemi INL per loro conto.
  • Istanza per la Patente a Crediti e inserimento dei Requisiti Ulteriori: consente di presentare la richiesta della Patente e di indicare eventuali requisiti aggiuntivi.
  • Visualizzazione della Patente a Crediti: disponibile per i soggetti previsti dal D.M. 132/2024, con accesso selettivo ai dati, secondo quanto stabilito dal D.D. 43/2025 dell’INL.
  • Accesso completo alla Patente per titolari e delegati: consente la consultazione integrale dei dati relativi alla Patente a Crediti da parte dei titolari e dei soggetti da essi delegati.

L’accesso alla piattaforma avviene esclusivamente online, tramite il Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile all’indirizzo:  https://servizi.ispettorato.gov.it.

Per accedere è necessario utilizzare una delle seguenti modalità di identificazione digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), sia individuale che professionale (quest’ultimo utilizzabile solo in presenza di delega);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • eIDAS, il sistema europeo di identificazione elettronica.

A partire dal 10 luglio 2025, tutte le operazioni relative alla Patente a Crediti devono essere effettuate esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sulla piattaforma.

Il Manuale è disponibile nella sezione “Documenti e Normativa”, area “Note e pareri”, del sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Patente a crediti. Riconoscimento crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 288/2025 ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento dei crediti aggiuntivi volti ad incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.

Come noto, infatti, a partire dal 10 luglio è operativo il nuovo Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno del quale sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti, tra le quali la richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di cui al DM n. 132/2024.

A tale riguardo, va tuttavia evidenziato che in questa prima fase il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 30 di partenza, è limitato alle fattispecie di seguito descritte.

1) Anzianità di iscrizione CCIAA

Per tale ipotesi sono riconosciuti:

  • 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;
  • 5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;
  • 8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;
  • 10 crediti per iscrizione da oltre 20 anni.

Rispetto a tale casistica, l’Ispettorato chiarisce che il numero dei crediti è incrementale e non cumulabile: il passaggio

da una fascia di anzianità alla successiva comporta, quindi, il riconoscimento dei crediti corrispondenti alla fascia superiore.

A titolo esemplificativo, ad un’impresa iscritta da 10 in CCIAA verranno riconosciuti 3 crediti e, l’anno successivo,

ovvero al momento dell’undicesimo anno di iscrizione, tali crediti diventeranno complessivamente 5.


Con riferimento alle modalità di accreditamento, inoltre, la nota dell’Ispettorato evidenzia che per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio,

il dato verrà preso automaticamente dalle relative banche dati.

A tal fine, si ricorda che per tutti coloro che alla data del 10 luglio avevano già richiesto la patente i crediti relativi all’anzianità aziendale sono stati riconosciuti in automatico dalla notte della stessa data.

2) Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato

In tale ipotesi, per la quale sono riconosciuti 5 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001

rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo anche la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).


Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà, inoltre, la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della stessa,

inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

3) Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato

Per tale fattispecie, che consente il riconoscimento di 4 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato,

dovrà allegare l’asseverazione MOG con indicazione della data di inizio e fine validità (di norma triennale).


Anche in tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza,

di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione inserendo il nuovo certificato con il relativo arco temporale di validità.

4) Possesso della certificazione SOA di classifica I o II

Il possesso di tali certificazioni consente il riconoscimento di 1 credito, per la SOA di classifica I, o di 2 crediti, per la SOA di classifica II.

Rispetto a tale ipotesi, l’Ispettorato chiarisce che ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi si farà riferimento esclusivamente alla classifica.

Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria,

inserendo la data di inizio e fine validità e con possibilità di aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato.

5) Consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici

Tale ipotesi, per la quale sono previsti 2 crediti, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla possibilità per gli Organismi Paritetici di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività

e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei MOG.


In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato,

potrà allegare alla dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

La nota dell’Ispettorato fornisce, inoltre, indicazioni riguardo la corretta gestione dei crediti aggiuntivi, in particolare nelle ipotesi di:

  • sospensione di validità del requisito (SGSL certificato; MOG asseverato; SOA): sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione, esibendo il relativo provvedimento;
  • rettifica: può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, ovvero prima della mezzanotte. Nel caso in cui la rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro, che provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile. La richiesta di rettifica, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della patente e la relativa motivazione (errore nell’indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.);
  • sottrazione dei crediti aggiuntivi: qualora durante l’attività ispettiva emerga il mancato possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione degli stessi, indicando nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. La conferma di sottrazione del punteggio sarà comunicata al rappresentante legale.

Patente a crediti: presentate le nuove funzionalità della piattaforma

Si è svolta lo scorso 1 luglio 2025, presso la sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la presentazione ufficiale delle nuove funzionalità della piattaforma digitale  di gestione della “Patente a crediti”, introdotte con il Decreto Direttoriale INL del 25 giugno 2025.

Il nuovo portale, operativo dal 10 luglio e accessibile tramite SPID o CIE , consentirà la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile. Una serie di innovazioni –  si legge nel comunicato del Ministero – per il sistema digitale di visualizzazione della patente a crediti che rappresentano un importante passo avanti in termini di trasparenza e sicurezza nel settore dei cantieri.

All’evento di presentazione ha partecipato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che ha sottolineato l’importanza dell’evoluzione della piattaforma per aumentare l’efficacia dello strumento in ottica di promozione di un lavoro sicuro e regolare, attraverso la necessaria qualificazione delle imprese e dei cantieri temporanei o mobili.

L’accesso è riservato a soggetti specifici, tra cui pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi paritetici e committenti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure previste dal PNRR per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro irregolare.

L’Ispettorato ha messo a disposizione dei video tutorial relativi alle nuove funzionalità:

PATENTE A CREDITI Presentazione delle nuove funzionalità della piattaforma‘ guarda il video: https://youtu.be/-YIycBIqWT8

Patente a crediti e appalti: obbligo o alternativa? Il TAR fa chiarezza

Con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3670, il Tar Campania ha fornito importanti chiarimenti in merito alla legittimità del possesso della patente a crediti quale requisito di partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024.

La normativa vigente prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – come definiti dall’art. 89 del d.Lgs. n. 81/2008 – siano tenuti al possesso della patente a crediti. Tuttavia, tale obbligo non si applica alle imprese in possesso di attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, che costituisce requisito alternativo.

Nel caso in oggetto, un operatore economico ha impugnato un bando per un appalto, contestando la clausola che imponeva il possesso della patente a crediti anche ai membri di RTI, consorzi o reti. Secondo il ricorrente, tale requisito:

  1. Non era pertinente, poiché l’appalto non rientrava nei cantieri temporanei o mobili;
  2. Avrebbe dovuto essere sostituibile con la SOA di classifica III o superiore, come previsto dal d.Lgs. 81/2008;
  3. Violava i principi di proporzionalità, ragionevolezza, par condicio e favor partecipationis.

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la legittimità della clausola del bando di gara che richiedeva il possesso della patente a crediti, ritenendo tale previsione coerente con la natura delle attività previste dall’appalto, riconducibili ai cantieri temporanei o mobili.

Nella sentenza è stato ribadito che il possesso della SOA di classifica III o superiore costituisce un’alternativa legittima alla patente a crediti, come previsto dall’art. 27, comma 15, del medesimo decreto legislativo.

Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all’obbligo di sopralluogo, ritenendolo un adempimento strumentale alla corretta formulazione dell’offerta e non una clausola immediatamente escludente.

Infine, è stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sulla mancata applicazione dei CAM, in quanto la ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale, né ha fornito elementi tecnici a supporto della propria tesi.

Patente a crediti – Nota INL su regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024, ha fornito prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

Come noto, infatti, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. n. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

A tale riguardo l’Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l’importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo.

Diversamente, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l’Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

La nota, dopo aver precisato che la competenza all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è rimessa non solo all’Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell’accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.

Patente a crediti: via alle domande online

Dal 1° ottobre è in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente (Circolare n. 4 del 23 settembre 2024).

I soggetti tenuti al possesso della patente  sono “tutte le imprese e i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come imprese edili – che operano in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/, secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche fornite dall’INL. L’accesso al Portale dei servizi avviene, al momento, esclusivamente tramite SPID personale o CIE.

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.

Nella circolare dell’INL si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 

e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, ma sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.

L’Ispettorato ha anche messo a disposizione due video tutorial relativi a:

• presentazione della domanda da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo;

• presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato.

Ai fini del rilascio della patente, si ricorda che è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Verrete ricontattati in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

INL – PATENTE A CREDITI – FAQ

Patente a crediti: le istruzioni operative dell’Ispettorato del Lavoro

Dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.

La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del Lavoro (INL) la definizione di diversi profili applicativi.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha quindi emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 fornendo le prime indicazioni in tema di rilascio della cosiddetta Patente a crediti.
 
Si ricorda che soggetti tenuti al possesso della patente  sono “tutte le imprese e i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come imprese edili – che operano in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
 
A decorrere dal 01 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it.  

E’ ancora in fase di emanazione una nota tecnica con le istruzioni dettagliate per effettuare la richiesta.
 
Dal 23 settembre 2024, fino alla data del 31 ottobre 2024,  sarà comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (scarica modello) concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008

La stessa dovrà necessariamente essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it: resta inteso che le imprese e i lavoratori autonomi dovranno possedere i requisiti già all’atto della sottoscrizione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

A decorrere dal 01 novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della sola autocertificazione; bensì sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale.

Considerata l’imminente operatività della norma in questione, si consiglia alle imprese e ai lavoratori autonomi  che hanno già un proprio consulente in materia di formazione e sicurezza,

di verificare quanto prima  con tale figura la regolarità della propria posizione. 

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.
 
Per ulteriore informazioni e supporto, le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono rivolgersi alle Sezioni Territoriali di Confartigianato Imprese Sondrio.
 
Confartigianato ha organizzato per le ore 11.30 di oggi, mercoledì 25 settembre, un webinar sulle novità del decreto attuativo e della circolare operativa, aperto anche alle imprese.

Considerato lo scarso preavviso informiamo sin d’ora che il webinar sarà registrato e sarà nostra cura renderlo disponibile alle imprese che non potranno collegarsi nella mattinata di oggi.

per collegarti clicca sull’immagine:

Confartigianato: “Prorogare l’entrata in vigore della patente a crediti”

Rinviare l’entrata in vigore della patente a crediti per riconoscere a imprese e lavoratori autonomi un congruo periodo per adeguarsi al nuovo sistema.

È quanto hanno indicato Confartigianato, Cna e Casartigiani in un documento inviato alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito della discussione sul Dl Omnibus.

La mancata pubblicazione, a oggi, del decreto attuativo,

il cui schema venne presentato alle parti sociali lo scorso 23 luglio, rende, infatti, impraticabile l’avvio del nuovo sistema previsto per il 1° ottobre 2024.


Non ci sono, inoltre, indicazioni circa l’operatività del portale che dovrà consentire a imprese e lavoratori autonomi

di presentare la domanda di rilascio della patente nonché in merito alle modalità di utilizzo e di gestione dello stesso.

Alla luce di questo quadro, i tempi per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo meccanismo rischiano di essere eccessivamente compressi,

circostanza che rende necessario un differimento dei termini di avvio della patente e una tempistica coerente con la complessità del nuovo sistema.

Si ricorda che ad oggi la procedura per la richiesta della Patente a Crediti non è operativa. 
Prestare quindi attenzione e diffidare da chi si propone per supportare l’impresa nella pratica di presentazione dell’istanza.

L’associazione sta monitorando l’evoluzione della normativa e terrà informate le imprese tramite newsletter.

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