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Tag: Patente a crediti

In vigore dal 1°ottobre 2024 la Patente a Crediti nei Cantieri – Istituita dalla Legge 56/2024

Dal prossimo 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la “patente a crediti” per chi opera  nei cantieri. La Patente a Crediti ha un iniziale punteggio di 30 crediti, i crediti verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza nei cantieri.

In attesa dei Decreti che stabiliranno gli aspetti operativi che sono ancora in fase di definizione da parte del Governo, di seguito sono riportate le principali  indicazioni in merito al tema “patente a crediti”, con particolare riferimento agli aspetti operativi per la presentazione delle domande di ottenimento della “patente” ed al recupero dei crediti, in caso di  decurtazione;

Entrata in vigore:

La “patente” entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

 La “patente” interesserà sia le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) sia i lavoratori autonomi.

Il legislatore ha confermato che la patente  sarà  necessaria per operare nei soli cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89, c.1, lett. a), del D.lgs. n.81/2008 (cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del citato Decreto).

Esclusioni:

Sono  escluse dal provvedimento le imprese:

·         che in cantiere, svolgono attività di mera fornitura oppure prestazioni di natura intellettuale;

·         in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La “patente” è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti  di seguito riportati, che  potranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Attenzione:  la “patente” viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla fondatezza di uno o più requisiti previsti.

Requisiti:

I requisiti necessari per il rilascio sono:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi nell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 (il Datore di Lavoro deve fornire a ciascun lavoratore un’adeguata e sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • Possesso documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Possesso DVR documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Crediti:

  • La “patente” prevederà, inizialmente, 30 crediti;
  • 15 crediti la soglia sotto la quale (a seguito di decurtazione dei crediti per violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro)  non si potrà più operare (Vedere Allegato).
  • Solo nel caso di cui al punto precedente sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e salva, comunque, l’adozione del provvedimento di sospensione.
  • Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati dalla Legge.
  • È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Sanzioni per la Mancanza della Patente:

In mancanza della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 10 %  del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Sono di prossima pubblicazione uno o più decreti del Ministero del Lavoro che definiranno:

  • L’individuazione delle modalità di presentazione della domanda;
  • I contenuti informativi della patente;
  • I presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • L’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale;
  • Le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Ci si riserva la pubblicazione di ulteriori approfondimenti in seguito all’emanazione dei Decreti da parte del Ministero del Lavoro.

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Patente a crediti: posta la fiducia dal Governo per il Dl PNRR

In dataaaaaaaaa16 aprile 2024 è approvata la questione di fiducia posta dal Governo sul testo del decreto-legge PNRR che, come noto, introduce una serie di misure che impattano fortemente sull’edilizia.

In particolare, l’articolo 29, al comma 19, prevede una modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) rivitalizzando l’articolo 27 che prevedeva la “patente a punti” rinominata come “patente a crediti”.

La Confederazione e Anaepa Confartigianato Edilizia sono intervenute col Governo riuscendo ad ottenere una limitazione dell’impatto della norma.
L’azione politico-sindacale consiste in una forte opposizione al provvedimento con la presentazione di un unico emendamento soppressivo dell’articolo 29, ma contemporaneamente è avviata un’azione di interlocuzione con il Ministro e il ministero competente poiché era chiara, sin da subito, la volontà di non retrocedere dalla scelta fatta.

Gli elementi principali e le proposte emendative presentate da Confartigianato che hanno trovato accoglimento sono state:

  • al comma 2 dell’articolo 29, con la discussione parlamentare e le interlocuzioni presso il ministero Confartigianato è riuscita a far reintrodurre il riferimento al contratto stipulato dalle “associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, al posto del “contratto collettivo nazionale territoriale maggiormente applicato”. Il riferimento esplicito all’attività oggetto del subappalto accoglie la richiesta confederale volta a consentire alle imprese l’utilizzo del contratto di riferimento connesso all’attività specifica anche nel subappalto;
  • al comma 3, con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamenti relativi alle elusioni delle norme contrattuali legate alla somministrazione di lavoro, si esplicita il principio di “proporzionalità” dell’irrogazione delle sanzioni.

In merito alla “Patente a punti/crediti” che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, art. 89, comma 1, lettera a), segnaliamo che la prima modifica riguarda il campo di applicazione poiché sono esclusi “coloro che effettuano mere forniture e prestazioni di natura intellettuale”.
Contemporaneamente è introdotto un riferimento alle imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, per i quali è richiesto il possesso di un documento
equivalente rilasciato dal loro Paese di origine, la cui applicabilità operativa desta qualche perplessità.

Rispetto ai requisiti necessari per il rilascio della patente, rimane invariato il possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio e del DURC; per il DURF e per il DVR è inserita la necessaria dizione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. 

Relativamente al requisito di adempimento della formazione è aggiunto che tale formazione deve riguardare anche i prestatori di lavoro; infine, è aggiunto il requisito della designazione del RSPP (sempre nei casi previsti dalla legge).

Al fine del rilascio della patente a crediti, è introdotta la possibilità di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Nei commi 3 e 5 vi è l’accoglimento della richiesta di demandare a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande per l’ottenimento della patente e dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale (fissato a 30 crediti per tutti), nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, è inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 27 del TU Sicurezza nel quale si specifica che la patente è revocata, con l’impossibilità per gli stessi di ripresentare la domanda di 12 mesi successivi, in caso di dichiarazioni non veritiere di possesso dei requisiti.

In merito alle decurtazioni dei punteggi, segnaliamo che è sostanzialmente modificato il provvedimento con l’introduzione di un allegato al TUS rubricato come allegato I-bis “Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”, che contiene anche i suggerimenti di Confartigianato e parzialmente accoglie la richiesta di mitigare le cause di decurtazione dei crediti nel caso di infortunio.

Nella nuova formulazione del testo è inoltre inserito il comma 7 che dà risposta alla nostra richiesta di definire il “momento” da cui decorre il riconoscimento delle  responsabilità che è individuato con le “sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzione”.

Con il comma 10 è armonizzato il “potere di sospensione” con quanto già previsto dal TUS all’articolo 14.
Al comma 13 è formalizzata la procedura, in capo all’Ispettorato, per svolgere un’attività di monitoraggio di funzionalità entro 12 mesi (quindi entro il 1° ottobre 2025), nei fatti accogliendo la richiesta di una sperimentazione della patente a crediti.

Non è stata, invece, risolta la difformità tra i 70.000 euro individuati per il Durc di congruità e i 500.000 euro per l’applicazione delle sanzioni.

L’esenzione dalla patente a crediti per le imprese attestate SOA è invece limitata alle sole attestazioni in classifica pari o superiore alla III.

Infine, rispetto al testo iniziale, sono incrementate le sanzioni per le violazioni relative alla patente a crediti.

In merito all’iter, il testo dovrà ora essere approvato al Senato, ma tenuto conto dei tempi limitatissimi, si dovrebbe mantenere inalterato.

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