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Tag: Edilizia

Piombo e diisocianati: l’UE fissa nuovi limiti per la sicurezza dei lavoratori

Il 7 febbraio 2024 il Parlamento UE ha adottato nuovi valori limite di esposizione per il piombo per la prima volta dopo quarant’anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati,  al fine di conseguire un maggiore livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si attende ora l’approvazione del Consiglio UE, prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e della successiva entrata in vigore.

Entrambe le sostanze vengono largamente utilizzate nelle ristrutturazioni edifici e secondo la Commissione, ogni anno circa 50.000-150.000 lavoratori sono esposti al piombo, e 4,2 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati.  L’esposizione al piombo, spiega il comunicato, può influenzare la fertilità delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue, mentre i diisocianati hanno effetti sulle vie respiratorie causando asma e reazioni allergiche.

Con la nuova normativa, già concordata con gli Stati membri e approvata con 589 voti favorevoli, 10 contrari e 40 astensioni, si stabilisce di proteggere in modo più efficace la salute dei lavoratori, abbassando i limiti di esposizione a tali sostanze.

Nel dettaglio, i nuovi limiti per il piombo, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni.

Per i diisocianati il limite di esposizione professionale viene fissato a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

Anaepa su Dl infrastrutture G7: “Trasparenza su selezione operatori”

La ratio del provvedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 è condivisibile, ma proprio in virtù della disciplina derogatoria al Codice dei Contratti introdotta, si auspica non sia compromesso il principio dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Questo è in sintesi il giudizio espresso da Confartigianato e CNA, nel corso dell’audizione informale, che si è tenuta ieri presso la Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5.

In particolare, il Segretario di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ing. Daniela Scaccia, ha evidenziato come la straordinarietà e l’urgenza non debbano compromettere il principio di inclusività, nell’esecuzione dei lavori, anche delle micro e piccole imprese. Pertanto, andrebbero previste clausole che obblighino il commissario a valutare, in prima istanza, le imprese presenti sui territori oggetto degli affidamenti e, in relazione a queste, le relative maestranze impiegate, sia in termini di rispetto delle regole di tutela, sia di qualificazione delle stesse.

Inoltre, secondo le due Confederazioni, occorre garantire evidenza pubblica, in termini di pubblicità degli atti relativamente alla selezione degli operatori economici, al fine di garantire l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Appalti: aggiornamenti giurisprudenziali

In tema di affidamento diretto, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 503 del 15/01/2024 ha ricordato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”;

In tema di clausole sociali, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 807 del 25/01/2024, ha affermato che “deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto”.

Detta sentenza ha rilevato come la sopra richiamata interpretazione della clausola sociale sia “conforme ai principi nazionali ed eurounitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.  La clausola sociale di assorbimento opera nell’ipotesi di cessazione d’appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario. L’effetto della stessa è quello di condizionare la libertà economica e i principi dell’economia di mercato al fine di perseguire interessi socialmente rilevanti, come il diritto al lavoro. La Costituzione italiana esordisce affermando che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1), cui si accompagnano le disposizioni costituzionali che si occupano di lavoro, fra le quali gli artt. 35 e 36. D’altro canto, l’art. 41 Cost., norma base della Costituzione economica, sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata sia pur condizionandola a che essa non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o a danno della sicurezza, della libertà o della dignità umana (comma 2). Essa non riserva un’espressa attenzione alla concorrenza, con la conseguenza di renderla un riflesso del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale. L’esplicita menzione della concorrenza nel testo costituzionale si trova, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nell’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della “tutela della concorrenza” (art. 117 comma 2 lett. e). Ma è attraverso la normativa eurounitaria, che trova ingresso nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 11 Cost., che la concorrenza ha assunto il rilievo attualmente attribuitole. Nel contesto costituzionale si richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche. Già nella prospettiva costituzionale, nella quale la stessa norma chiave sulla libertà economica funzionalizza quest’ultima all’utilità sociale, la clausola sociale è ritenuta avente una portata elastica, condizionata al giudizio di compatibilità delle scelte organizzative degli operatori economici, così da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dell’attività imprenditoriale, appunto l’organizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse. Le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impediscono quindi di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantiteIn tale prospettiva la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con le prerogative di organizzazione imprenditoriale che costituiscono espressione di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.”.

Congruità manodopera: aggiornamento delle percentuali di incidenza OS

Il 30 gennaio 2024 le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un importante accordo relativo a nuove percentuali d’incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS.

Nel dettaglio, le nuove percentuali – ad integrazione della tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022 – sono le seguenti:

  • OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
  • OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
  • OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro – DNL venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

  • OS 21

Sottocategoria Jet grouting: 8%

Sottocategoria Palancole: 6%

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall’Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero nevele Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

  • OG 3: Sottocategoria sgombero neve: 6%.  

Le Parti hanno, infine, hanno concordato di richiedere al competente Ministero di prevedere la non applicazione della congruità negli appalti pubblici con valore al di sotto dei 3mila euro.

Siglato l’accordo per l’erogazione dell’ EVR per i lavoratori edili per l’anno 2024

In data 15 gennaio 2024 è stato siglato l’accordo territoriale tra le parti sociali, tra le quali Confartigianato Imprese Sondrio, per l’applicazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per i lavoratori dell’edilizia.

La prestazione, prevista dal contratto integrativo provinciale per l’edilizia, si applica sia ai dipendenti delle imprese artigiane sia ai dipendenti di quelle industriali. L’accordo quindi prevede, con decorrenza dalle paghe di gennaio 2024, l’erogazione dell’EVR con importi e modalità indicati nell’accordo stesso.


Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo dell’accordo.

Caro materiali: per I° e II° semestre 2022 nuova istruttoria contributi

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato con un comunicato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:

1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.

Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

Il MIT sottolinea che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

Detrazioni efficienza energetica: online portale ENEA per invio dati 2024

È operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia[1] con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86). Lo ha reso noto l’ENEA in un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale.

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l’1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito (26 gennaio 2024).

All’ENEA devono essere inviati:

  • attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)
  • attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE.

ENEA ha attivato da tempo l’assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti online sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Il servizio Virgilio, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

[1] Ai sensi dell’art. 6, c.1 g) del DM 6.08.2020 e dell’art.16 c.2-bis del DL. 63/2013 e s.m.i

Costituito Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile

Lo scorso 23 gennaio 2024 è stato costituito il Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (FNAPE), voluto dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative delle Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori del comparto edile (Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil).

Il Fondo è istituito per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

Il Fondo, alimentato dalle contribuzioni versate dalle imprese per il tramite delle Casse, sulla base delle aliquote stabilite al livello nazionale dalle Parti Sociali, è istituito presso la CNCE, che gestisce le procedure operative per la corretta erogazione della prestazione agli operai edili da parte delle singole Casse. Il Fondo Nazionale opera, quindi, in stretta collaborazione con le Casse che alimentano la Banca Dati APE per i requisiti alle prestazioni e che corrispondono ai lavoratori, alle scadenze stabilite, la prestazione attraverso il finanziamento riconosciuto dal Fondo nazionale stesso.

Virgilio Fagioli, Vicepresidente ANAEPA, è stato designato come componente del Cda del Fondo.

Imprese edili: riduzione contributiva dell’11,50% anche per il 2023

Pubblicato lo scorso 10 gennaio sul sito del ministero del Lavoro il decreto direttoriale 13 dicembre 2023 del medesimo Ministero, di concerto con il MEF, con il quale viene individuata la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili relativamente all’anno 2023 (art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995).

Si attendono ora le consuete istruzioni operative da parte dell’INPS per la fruizione dello sgravio.

Si ricorda che la riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assicurative dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per gli operai occupati con un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali.

Appalti pubblici tra digitalizzazione e semplificazioni

Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione – si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, dal quest’anno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L’ANAC informa di un’altra novità rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

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