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Tag: Edilizia

Patente a crediti: posta la fiducia dal Governo per il Dl PNRR

In dataaaaaaaaa16 aprile 2024 è approvata la questione di fiducia posta dal Governo sul testo del decreto-legge PNRR che, come noto, introduce una serie di misure che impattano fortemente sull’edilizia.

In particolare, l’articolo 29, al comma 19, prevede una modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) rivitalizzando l’articolo 27 che prevedeva la “patente a punti” rinominata come “patente a crediti”.

La Confederazione e Anaepa Confartigianato Edilizia sono intervenute col Governo riuscendo ad ottenere una limitazione dell’impatto della norma.
L’azione politico-sindacale consiste in una forte opposizione al provvedimento con la presentazione di un unico emendamento soppressivo dell’articolo 29, ma contemporaneamente è avviata un’azione di interlocuzione con il Ministro e il ministero competente poiché era chiara, sin da subito, la volontà di non retrocedere dalla scelta fatta.

Gli elementi principali e le proposte emendative presentate da Confartigianato che hanno trovato accoglimento sono state:

  • al comma 2 dell’articolo 29, con la discussione parlamentare e le interlocuzioni presso il ministero Confartigianato è riuscita a far reintrodurre il riferimento al contratto stipulato dalle “associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, al posto del “contratto collettivo nazionale territoriale maggiormente applicato”. Il riferimento esplicito all’attività oggetto del subappalto accoglie la richiesta confederale volta a consentire alle imprese l’utilizzo del contratto di riferimento connesso all’attività specifica anche nel subappalto;
  • al comma 3, con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamenti relativi alle elusioni delle norme contrattuali legate alla somministrazione di lavoro, si esplicita il principio di “proporzionalità” dell’irrogazione delle sanzioni.

In merito alla “Patente a punti/crediti” che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, art. 89, comma 1, lettera a), segnaliamo che la prima modifica riguarda il campo di applicazione poiché sono esclusi “coloro che effettuano mere forniture e prestazioni di natura intellettuale”.
Contemporaneamente è introdotto un riferimento alle imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, per i quali è richiesto il possesso di un documento
equivalente rilasciato dal loro Paese di origine, la cui applicabilità operativa desta qualche perplessità.

Rispetto ai requisiti necessari per il rilascio della patente, rimane invariato il possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio e del DURC; per il DURF e per il DVR è inserita la necessaria dizione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. 

Relativamente al requisito di adempimento della formazione è aggiunto che tale formazione deve riguardare anche i prestatori di lavoro; infine, è aggiunto il requisito della designazione del RSPP (sempre nei casi previsti dalla legge).

Al fine del rilascio della patente a crediti, è introdotta la possibilità di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Nei commi 3 e 5 vi è l’accoglimento della richiesta di demandare a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande per l’ottenimento della patente e dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale (fissato a 30 crediti per tutti), nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, è inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 27 del TU Sicurezza nel quale si specifica che la patente è revocata, con l’impossibilità per gli stessi di ripresentare la domanda di 12 mesi successivi, in caso di dichiarazioni non veritiere di possesso dei requisiti.

In merito alle decurtazioni dei punteggi, segnaliamo che è sostanzialmente modificato il provvedimento con l’introduzione di un allegato al TUS rubricato come allegato I-bis “Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”, che contiene anche i suggerimenti di Confartigianato e parzialmente accoglie la richiesta di mitigare le cause di decurtazione dei crediti nel caso di infortunio.

Nella nuova formulazione del testo è inoltre inserito il comma 7 che dà risposta alla nostra richiesta di definire il “momento” da cui decorre il riconoscimento delle  responsabilità che è individuato con le “sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzione”.

Con il comma 10 è armonizzato il “potere di sospensione” con quanto già previsto dal TUS all’articolo 14.
Al comma 13 è formalizzata la procedura, in capo all’Ispettorato, per svolgere un’attività di monitoraggio di funzionalità entro 12 mesi (quindi entro il 1° ottobre 2025), nei fatti accogliendo la richiesta di una sperimentazione della patente a crediti.

Non è stata, invece, risolta la difformità tra i 70.000 euro individuati per il Durc di congruità e i 500.000 euro per l’applicazione delle sanzioni.

L’esenzione dalla patente a crediti per le imprese attestate SOA è invece limitata alle sole attestazioni in classifica pari o superiore alla III.

Infine, rispetto al testo iniziale, sono incrementate le sanzioni per le violazioni relative alla patente a crediti.

In merito all’iter, il testo dovrà ora essere approvato al Senato, ma tenuto conto dei tempi limitatissimi, si dovrebbe mantenere inalterato.

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Consiglio dell’UE adotta la direttiva EPBD “Case green”

Venerdì 12 aprile 2024 il Consiglio dell’UE ha formalmente adottato la nuova Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD), che a breve sarà tradotta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della Direttiva nella loro legislazione nazionale.

Con la direttiva viene definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l’UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L’obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033. Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1º gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri.

Secondo le stime UE, l’adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’UE, di oltre la metà del consumo di gas dell’UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia. Attualmente circa il 35 % degli edifici dell’UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

Su bonus edilizi 283 modifiche in 4 anni. Tutelare diritti di imprese e cittadini

La normativa sui bonus edilizi ha subìto, da maggio 2020 ad oggi, ben 283 modifiche e chiarimenti che hanno destabilizzato il mercato, la pianificazione dei lavori e l’impegno finanziario per la loro copertura, con inevitabili ripercussioni sull’esecuzione.

L’ennesimo intervento di modifica previsto dal decreto legge 39/2024, adottato senza un preventivo confronto con le Associazioni del settore, cambia nuovamente le regole ‘in corsa’, riducendo ulteriormente le deroghe alle opzioni per sconto e cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi e accentuando le difficoltà operative di migliaia di imprese e committenti.

Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato, Cna, Casartigiani, nel corso di un’audizione svoltasi lo scorso 11 aprile davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Nonostante le comprensibili esigenze di tenere sotto controllo i conti pubblici, le tre Confederazioni mettono in evidenza che il provvedimento incide pesantemente, sia nel metodo sia nel merito, su accordi contrattuali già conclusi che ora vengono vanificati con effetti retroattivi penalizzanti.

Confartigianato, Cna, Casartigiani auspicano pertanto l’adozione di una serie di interventi da parte del Parlamento per riportare equilibrio in alcune situazioni meritevoli di tutela e per salvaguardare i diritti di cittadini e imprenditori. Un esempio su tutti è la diversità di trattamento riservata ai territori colpiti da eventi calamitosi che, come nel caso dei crateri sismici dell’Emilia-Romagna o della Sicilia, non potranno più avvalersi dello sconto o della cessione, con gravi ripercussioni sulla ricostruzione.

Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0 sottoposti a nuove misure di monitoraggio, sollecitano un intervento chiarificatore che consenta alle imprese di poter continuare a compensare i crediti, nell’attesa del decreto direttoriale che deve definire il nuovo modello per comunicare che permetterà il monitoraggio dei citati crediti. Vanno assolutamente evitati problemi finanziari alle imprese per la scadenza dei versamenti unitari del 16 aprile 2024.

Tavolo MIT “Piano Casa”: le misure di semplificazione

Il Mit annuncia un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio.


Si tratterebbe di una serie di misure che dovrebbero confluire in un decreto-legge (che potrebbe essere emesso a fine aprile), con la finalità di gestire le piccole difformità di natura formale su immobili o unità immobiliari che la normativa vigente non consente di sanare e che ostacolano la realizzazione di interventi di manutenzione anche ordinaria, limitandone, nei fatti, anche la commerciabilità. Al contempo, verrebbero sbloccate migliaia di pratiche ancora inevase a causa della frammentarietà della disciplina di settore, che non permette all’Amministrazione di fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento della legittimità degli immobili.

La ratio è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa.

In particolare, come “lievi difformità edilizie” si considereranno:
1. difformità di natura formale quali, ad esempio, varianti ante ’77;
2. ⁠difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
3. difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi. La disciplina della “doppia conformità” richiederebbe un chiarimento normativo poiché prevede, oggi, la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Queste le linee di indirizzo presentate giovedì 4 aprile nel corso del tavolo “Piano casa”, tenutosi al Mit alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia.

In merito a tali problematiche, il Mit ritiene necessario intervenire nel medio e lungo termine con il riordino del testo unico dell’edilizia e della normativa in materia di costruzioni, al fine di semplificare la disciplina di settore e riordinare i rapporti tra la legislazione statale e regionale.

Bonus edilizi: come cambia lo sconto in fattura e cessione del credito

Lo scorso 30 marzo 2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75, è entrato in vigore il Dl n. 39/2024 che, tra l’altro, interviene sul regime delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito in luogo delle detrazioni da bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate in un suo comunicato ha riepilogato le principali modifiche contenute nel provvedimento.

Il comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Dl n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 3, è previsto che la deroga del precedente comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4, specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Dl n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, infine, il comma 5, dispone che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia:

a)    per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila

b)    per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila

c)    per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Né è concessa deroga per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del Dl n, 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale.

I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione.

E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”.

Risulterebbe positivo un avvio, quanto prima, delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il 2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2024 il decreto MIT 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative di accesso al Fondo, introdotto dal Dl Aiuti (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), per far fronte agli aumenti eccezionali dei costi di materiali da costruzione e energia negli appalti pubblici.

Le stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale,

le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

Le domande di accesso al Fondo devono comprendere:

  1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG );
  2. i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. Il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  3. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  4. l’entità del contributo richiesto;
  5. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le istanze di accesso possono essere presentate entro le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Entro trenta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme,

il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Linee Guida Privacy del settore edile

Lo scorso 14 marzo 2024 sono state presentate presso il Senato della Repubblica le “Linee Guida Privacy del settore edile”.

Le Linee guida sono state predisposte da ANAEPA – Confartigianato Edilizia, Ance, CNA, e Legacoop produzione e servizi, al fine di fornire supporto in materia di privacy alle imprese del settore delle costruzioni.

La registrazione dell’incontro di presentazione del materiale si può rivedere cliccando qui.

Granelli su Direttiva Ue: “Passare da era disordinata del superbonus a stabilità incentivi climabonus”

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli interviene sulla direttiva case green approvata dal Parlamento europeo sottolineando: “L’Italia ha dimostrato, con il sistema degli eco bonus, una buona capacità di intervento per la messa in efficienza degli edifici.

Partiamo da una condizione certamente più avanzata rispetto ad altri Stati europei, ma l’ambizione della nuova direttiva sulla efficienza energetica pone certamente delle sfide impegnative che possono essere affrontate soltanto attraverso una adeguata politica nazionale ed europea tesa a valorizzare il nostro patrimonio di edilizia residenziale.

Gli investimenti green sulle case hanno un ritorno positivo non soltanto in termini di risparmio energetico, ma anche per quanto concerne il valore economico degli immobili e le condizioni di miglior comfort nelle abitazioni”.

Alcuni dati forniscono un quadro del perimetro dell’intervento. In Europa il 40% dei consumi finali di energia e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra è rappresentato dagli edifici. La transizione green degli edifici richiederà investimenti privati e adeguate politiche pubbliche di accompagnamento, a fronte di un patrimonio abitativo che per i tre quarti (72%) è costruito prima del 1980.

Sul fronte dell’efficienza energetica, a marzo 2024 in Italia il 30,7% degli immobili residenziali sono collocati nella classe energetica meno efficiente (classe G) e il 23,4% nella adiacente classe F: più della metà (54,1%) delle abitazioni residenziali sono in condizioni di grave inefficienza energetica. Di conseguenza, su uno stock di 35,3 milioni di abitazioni, ben 19,1 milioni sono in condizioni di bassa efficienza energetica.

Si tratta di un intervento molto esteso, considerando che gli straordinari investimenti del Superbonus hanno consentito interventi su 122mila condomini e 359 mila edifici unifamiliari o indipendenti.

“Gli obiettivi di riduzione dei consumi del 16% al 2023 e il target di emissioni zero al 2050 – aggiunge Granelli – appaiono molto ambiziosi. Per raggiungerli le regole fiscali europee dovrebbero tenere conto degli interventi degli Stati per favorire l’efficienza energetica degli edifici, altrimenti un ciclo di politica fiscale restrittiva potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in chiave green.

Ma ancor di più appare necessario un intervento europeo sullo schema di NextGenerationEU. In sostanza, un sistema di incentivi stabili nel tempo è necessario per dare certezza alle famiglie e alle imprese. Dobbiamo passare dall’era disordinata del superbonus a quella ordinata del ‘climabonus’. 

DL PNRR – Bene novità su governance, semplificazioni, Piano Transizione 5.0. No a patente a punti nei cantieri e sul lavoro

Le imprese artigiane esprimono un giudizio complessivamente positivo sul decreto Pnrr che consente di snellire le procedure e accelerare l’attuazione del piano. È quanto hanno indicato Confartigianato, Cna e Casartigiani in audizione lo scorso 12 marzo 2024 davanti alla Commissione Bilancio della Camera, mettendo in risalto le misure per una governance più efficiente anche con l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte delle amministrazioni.
Le tre Organizzazioni, inoltre, apprezzano il programma Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese artigiane, per incentivare gli investimenti in innovazione digitale e efficienza energetica, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. Confartigianato, Cna e Casartigiani sottolineano che “anche grazie all’entità delle risorse stanziate si potranno sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle PMI” che negli ultimi anni sono rimaste escluse dai principali strumenti di agevolazione, tarati sulle imprese energivore o indirizzati sul fronte domestico/residenziale”.

“Ci aspettiamo che le misure di attuazione – rilevano le tre organizzazioni – garantiscano condizioni e procedure tali da non innalzare barriere di accesso penalizzanti per le piccole imprese”. In tale prospettiva “abbiamo sostenuto e apprezzato la scelta di non prevedere una soglia minima di investimento per accedere al credito d’imposta”. Positiva anche la possibilità che la riduzione dei consumi possa riguardare non solo l’intera unità produttiva ma anche il singolo processo sul quale si realizza l’investimento.

Confartigianato, Cna e Casartigiani invece valutano molto negativamente le norme sul tema della sicurezza e in materia di lavoro. Le imprese artigiane condividono l’esigenza di migliorare la qualificazione delle imprese che operano nei cantieri edili ma sono fortemente critiche verso la patente a punti, in primo luogo perché introduce ulteriori oneri a carico delle imprese e poi in quanto l’articolato normativo presenta numerose criticità. Inoltre non si comprende la disposizione secondo cui le imprese con qualificazione SOA non sono tenute al possesso della patente a punti. Infatti “la SOA ha la funzione di comprovare le capacità economiche e tecniche di un’impresa, ma non ha alcuna valenza in materia di sicurezza sul lavoro”.

Giudizio negativo anche sulla disposizione che ai lavoratori coinvolti nell’appalto e nel subappalto si applica il trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo maggiormente applicato. Il criterio della maggiore applicazione non può essere elevato a strumento di certificazione di qualità.

Infine Confartigianato, Cna e Casartigiani esprimono particolare apprezzamento sulle semplificazioni a favore dell’impresa artigiana, anche se ogni Scia o comunicazione nascondono una serie di atti che impongono alle imprese costi elevati e tempi lunghi prima ancora di avviare la propria attività.

Agevolazioni fiscali in edilizia 2024: cosa prevede la nuova legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. 212/2023,   cosiddetto decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia” (in vigore dal 30 dicembre 2023) che, oltre a ridefinire le regole del Superbonus e del bonus barriere architettoniche, riduce ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede all’articolo 1, comma 1 che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023,

è esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento entro il 31 dicembre 2023.


Dunque non opera più la riduzione al 70% dell’aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis, prevede a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 consente ai contribuenti economicamente più deboli (con reddito non superiore a 15 mila euro), di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024, nel caso in cui abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.

Viene poi esteso, con l’articolo 2, al comma 1, il divieto di cessione del credito o dello sconto in fattura per il Superbonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3,

compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non è richiesto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 212/2023 (ovvero prima del 30 dicembre 2023), il titolo abilitativo o per l’esecuzione dei lavori edilizi.

L’articolo 3, infine, opera una revisione della disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo, dal 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dell’agevolazione,

che potrà essere utilizzata per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati e pagamenti devono essere effettuati ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale “parlante”.

La possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche resta soltanto per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari,

ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,

che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15 mila euro.

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