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Tag: Edilizia

Accordo Confartigianato-Autostrade per l’Italia. Competenze artigiane per la cura delle infrastrutture stradali

Sottoscritto lo scorso 30 maggio 2024 un Protocollo d’intesa tra Confartigianato Imprese e il Gruppo Autostrade per l’Italia teso a rafforzare a livello nazionale la sinergia tra le due realtà, nel segno dello sviluppo sociale ed economico dei territori.

La partnership punta, infatti, a generare una catena virtuosa che stimoli, nel rispetto del Codice degli Appalti, un incremento della partecipazione delle micro e piccole imprese alle opere e ai servizi che rientrano negli ambiti di intervento di Aspi, anche attraverso un’azione di sensibilizzazione e formazione delle realtà locali.

Il Gruppo Aspi si impegna inoltre a rendere partecipi le realtà territoriali non solo delle opportunità di sviluppo economico, ma anche garantendo la promozione, presso le micro e piccole imprese, dei propri sistemi di formazione e del proprio know how nell’ambito delle iniziative promosse da Confartigianato Imprese.

L’accordo, siglato oggi presso la sede di Confartigianato a Roma dall’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi e dal Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli, promuove forme di collaborazione orientate al rafforzamento della partecipazione delle aziende locali all’esecuzione di diverse attività portate avanti da Aspi.

Sono infatti individuati diversi ambiti di intervento, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai servizi di pulizia e cura del verde, nei quali l’inclusione del tessuto economico locale nel rispetto del codice degli appalti, della legalità e della trasparenza può alimentare l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.

“Con questo accordo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli – mettiamo a disposizione di Autostrade per l’Italia le competenze e la qualità delle nostre aziende, capillarmente diffuse sul territorio, per la cura delle infrastrutture stradali.

Il nostro impegno è rivolto a rispondere efficacemente alle sfide poste da un settore in profonda trasformazione e alle richieste sempre più evolute e diversificate della committenza sui fronti della transizione green, delle tecnologie digitali e dei nuovi materiali, dell’energia, della formazione e qualificazione, della ricerca”.

“Questo accordo – dichiara Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una rete virtuosa e sempre più capillare, dove il coinvolgimento delle realtà economiche locali gioca un ruolo determinante a garanzia dell’esecuzione delle nostre attività sulla rete e a beneficio dei territori.

Come Gruppo sentiamo la responsabilità, non solo di gestire nel modo migliore i nostri asset che stanno vivendo una grande rivoluzione per diventare sempre più tecnologici e sostenibili.

Ma siamo impegnati anche nell’individuazione e nella formazione di competenze di diversi profili, inclusi quelli più manuali, come operai specializzati.

Siamo infatti convinti che per portare nel futuro il sistema infrastrutturale del nostro Paese, di cui le arterie autostradali sono protagoniste, sia indispensabile il coinvolgimento di tutti gli attori, a partire proprio dai territori.

Un’ulteriore dimostrazione di come la rete autostradale sia stata e continui ad essere un volano di crescita per l’economia delle aree che attraversa e collega”.

Direttiva Case green: in vigore dal 28 maggio 2024

E’ in vigore dal 28 maggio 2024 la nuova Direttiva UE n. 2024/1275 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (c.d. ‘Case green‘), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08.05.2024.

Gli Stati membri dell’Ue avranno ora due anni di tempo per adeguarsi alle norme Ue che mirano a rendere il parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

Con la direttiva è definito il quadro di riferimento per la riduzione delle emissioni e del consumo energetico negli edifici in tutta l’UE, dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici pubblici. L’obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita delle persone.

Ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16 % entro il 2030 e del 20-22 % entro il 2035; per quanto riguarda gli edifici non residenziali, entro il 2030 dovrà essere ristrutturato il 16% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori e il 26 % entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, dal 1º gennaio 2028 per gli edifici pubblici e dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri.

Secondo le stime UE, l’adozione della direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030.

Gli edifici sono ritenuti responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’UE, di oltre la metà del consumo di gas dell’UE (principalmente attraverso il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico) e del 35% delle emissioni di gas a effetto serra legate all’energia.

Attualmente circa il 35 % degli edifici dell’UE ha più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente sotto il profilo energetico. Allo stesso tempo, il tasso medio annuo di ristrutturazione energetica è solo del 1 % circa.

Dl Casa, ANAEPA: necessario per sbloccare il mercato immobiliare

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 maggio 2024 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Le misure previste del decreto-legge sono essenzialmente finalizzate a rimuovere quegli ostacoli – ricorrenti nella prassi – che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. Si tratta infatti di trovare adeguata regolamentazione a tutte quelle situazioni minori che impediscono il pieno godimento dei beni immobili, determinate da incertezza del quadro normativo di settore o che rendono difficile la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.

In sintesi, il perimetro delle c.d. lievi difformità oggetto dell’intervento normativo è riassumibile nelle seguenti:

  • difformità c.d. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • difformità edilizie interne (c.d. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
  • difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della c.d. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard

Dette situazioni di lieve difformità sono nettamente distinte dalle ipotesi di abuso più gravi derivanti da interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di SCIA straordinaria.

In particolare, il decreto-legge, in attesa del testo definitivo, dalle bozze circolate, sembra prevedere:

  • modifiche puntuali al decreto del Testo unico edilizia (articolo 1, comma 1), con riguardo alle seguenti tematiche:
    • edilizia libera (comma 1, lettera a)) con l’ampliamento delle categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, in quanto considerati non eccessivamente impattanti, in particolare con l’introduzione di una specifica lettera riferibile alle opere di protezione dal sole specificando che siano addossate o annesse agli immobili (l’installazione di tende, tende a Pergola, Pergotenda che prima erano comunque riferibili alla lettera d)),
    • stato legittimo degli immobili (comma 1, lettera b));
    • mutamento della destinazione d’uso in relazione a singole unità immobiliari (comma 1, lettera c));
    • sorte delle opere acquisite dal Comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, (comma 1, lettera d));
    • tolleranze costruttive (comma 1, lettera e));
    • superamento della c.d. doppia conforme, limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 37 (comma 1, lettere f) e g));
    • la destinazione, da parte dei Comuni, di una quota pari a un terzo delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni per abusi edilizi a interventi di rimozione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, ovvero a interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (articolo 1, comma 2);
    • disposizioni relative alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 prevedendo che queste possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di legge (di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/01), in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (articolo 2).

“Si tratta di un provvedimento sostanzialmente positivo – commenta il Presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia Stefano Crestini – che auspichiamo sblocchi il settore immobiliare grazie all’adozione di disposizioni finalizzate a favorire le regolarizzazioni di “lievi” difformità edilizie e a risolvere una serie di non conformità che rendono gli immobili ad oggi non trasferibili”.

“Inoltre – prosegue Crestini – il superamento della doppia conformità è una misura necessaria e richiesta a più voci dal comparto dell’edilizia, di cui si è presa coscienza soprattutto con le asseverazioni necessarie per accedere al superbonus”.

“La ‘liberalizzazione’ dei processi edilizi è da ritenersi sempre positiva a patto che il committente ricorra ad imprese competenti che hanno una storia imprenditoriale nel settore e non a soggetti improvvisati: il fatto che alcune attività siano definite “edilizia libera” non vuol dire che necessitino di meno cure o attenzioni in fase esecutiva, ma indica esclusivamente la possibilità di ricorrere a una procedura amministrativa semplificata, non richiedendo alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione per avviare i lavori, che devono sempre essere svolti da imprese qualificate”, conclude il Presidente di ANAEPA.

Aggiornata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 ha pubblicato l’aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). La guida è destinata alle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e ai soggetti attuatori per la verifica in fase di attuazione del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell’ottobre 2022, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all’introduzione del nuovo capitolo Repower EU.

Le principali novità della Guida Operativa aggiornata riguardano:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
  • un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

La guida operativa aggiornata è disponibile qui .

Superbonus con sconto integrale in fattura: la risposta dell’Agenzia delle entrate

Il cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso di sconto integrale.

Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia trasmessa allo SdI nei termini stabiliti (12 giorni).

Nella precedente circolare n. 30/E/2020, si precisa che per le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento; in caso di sconto integrale (quindi, in assenza di un pagamento), “occorre pertanto far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”, con ciò intendendosi la data di invio della fattura al SdI.

Nella recente risposta n. 103, l‘Agenzia svolge ulteriori considerazioni affermando che per una fattura elettronica veicolata tramite SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, mentre la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, laddove l’emissione della fattura non sia contestuale al pagamento e, pertanto, il documento indichi due date diverse (una dell’effettuazione-sconto, l’altra della trasmissione a SdI), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato se la trasmissione avviene nei 12 giorni prestabiliti.

Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%. Analoga considerazione nel caso di scarto della fattura da parte del SdI, sempreché il re-inoltro della stessa avvenga, con esito positivo, nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto.

Congruità manodopera edilizia: firmato accordo integrativo

Lo scorso 9 maggio 2024 le Parti Sociali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo ad integrazione delle tabelle allegate all’Accordo del 30 gennaio 2024.

Le Parti hanno convenuto che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.

Ѐ stato, inoltre, deciso, che per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OG 2

  • Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;

OS 2-A

  • Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Decreto PNRR 4 e Decreto Coesione: come cambia la verifica della congruità della manodopera

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”; con essa vengono apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

Il Decreto Coesione conferma l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Con il nuovo comma 12 si abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro adeguando il provvedimento con quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia.

Tra le altre novità, il direttore dei lavori tra le figure incaricate delle verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera e, in sua assenza, il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, con il Decreto Coesione è eliminata la soglia dei 150.000 euro; rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto

In assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Superbonus e crediti in 10 anni, ANAEPA: “No a obbligatorietà e retroattività”

“Se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 39/2024, introducesse, con effetto retroattivo, l’obbligo di spalmare in 10 anni i crediti maturati per gli interventi superbonus, si assumerebbe la grave responsabilità di ledere il principio del legittimo affidamento, garanzia imprescindibile per ogni Stato di diritto.

Questo il giudizio del presidente nazionale di ANAEPA-Confartigianato Edilizia Stefano Crestini commentando le dichiarazioni del ministro Giorgetti su un ulteriore intervento in materia di superbonus, e ribadendo quanto evidenziato dalla Filiera delle Costruzioni nella lettera inviata la scorsa settimana al ministro.

“Le imprese che, legittimante, hanno applicato ai propri clienti lo sconto in fattura vedrebbero venir meno i loro piani finanziari, con la grave conseguenza che, pur vantando crediti nei confronti dell’erario, sarebbero obbligate, comunque, a versare imposte e contributi. E’ evidente che tale situazione determinerebbe inevitabilmente un incremento delle situazioni debitorie non onorate e l’applicazione delle conseguenti sanzioni”.

Dall’Europarlamento sì a revisione norme su ritardi pagamento, in attesa della posizione degli Stati membri

Il Parlamento europeo, in Seduta plenaria a Strasburgo, ha adottato il 23 aprile 2024 a larga maggioranza la propria posizione sulla Proposta di regolamento relativo ai ritardi di pagamento. I deputati europei hanno approvato la relazione della Commissione Parlamentare Mercato interno che mantiene, secondo Confartigianato Imprese, i punti fondamentali della proposta della Commissione europea. Sono state, invece, respinte le richieste di rinvio del voto insieme agli emendamenti che miravano ad indebolire le norme a tutela delle micro e PMI.
I termini di pagamento diventano chiari, eliminando la clausola del termine “gravemente iniquo” che si era dimostrata inefficace nel prevenire gli abusi da parte delle imprese di grandi dimensioni. Rimangono poi le tutele per le micro e PMI negli appalti pubblici, che la Confederazione ha da sempre difeso, soprattutto per le opportunità che il settore offre nel contesto del PNRR.

Infine, resta anche la disposizione che obbliga gli Stati membri a designare un’autorità di contrasto, in grado di combattere gli squilibri contrattuali a danno delle imprese più piccole, alleviandole dai costi e dai ritardi dei ricorsi alla giustizia.

Gli eurodeputati hanno poi confermato la scelta della Commissione europea di avere un regolamento, anziché una direttiva. Si tratta di una scelta di fondamentale importanza, perché il regolamento è direttamente ed immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’Unione europea potrebbe quindi avere una normativa comune e uguale per tutti, superando le differenze applicative della attuale direttiva che avevano reso le imprese di alcuni Stati membri in posizione di maggiore competitività rispetto a quelle di altri Paesi.

“Il voto del Parlamento europeo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – rappresenta una tappa importante di questo iter complesso, nel quale Confartigianato Imprese si è dovuta confrontare con l’enorme diversità di interessi in gioco, aggravata poi dalle differenze normative tra i vari Stati membri.  Il testo è frutto di un compromesso assai delicato, che ha in parte allentato la proposta iniziale della Commissione europea. Tuttavia, crediamo che oggi si è dato un messaggio politico importante: servono misure serie ed efficaci per riportare le micro e PMI ad investire e a generare ricchezza, in termini economici e sociali”.

Se è vero che molti Paesi hanno già fatto sapere la loro contrarietà a certi punti del testo, l’approvazione di oggi al Parlamento europeo, per niente scontata, sarà un elemento che gli Stati membri dovranno tenere in considerazione durante i propri lavori al Consiglio. Una volta che anche quest’ultimo avrà adottato la sua posizione, potranno cominciare i negoziati per la definizione del testo finale.

Nuove FAQ CNCE su congruità della manodopera edilizia

In data 17 aprile 2024, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.

Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.

Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

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