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Tag: Edilizia

Bando Sanedil per l’assegnazione di borse di studio per i figli dei lavoratori edili

Il Fondo sanitario Sanedil ha promosso un Bando per l’assegnazione di 26 borse di studio, per l’anno accademico 2019/2020, destinato ai figli fiscalmente a carico dei lavoratori del settore iscritti in Cassa Edile ed ai lavoratori iscritti al Fondo che abbiano conseguito il diploma di laurea o frequentano, con profitto, corsi di laurea in ambito medico/sanitario presso atenei pubblici.

Nello specifico il Bando prevede l’assegnazione di:

  • 6 borse di studio di € 5.000,00 per i laureati presso corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
  • 10 borse di studio di € 3.000,00 per i laureati presso corsi di laurea breve (triennale);
  • 10 borse di studio di € 1.000,00 a copertura parziale delle spese per la frequenza di corsi di studio universitari.

Per maggiori dettagli sui requisiti e sulle modalità di richiesta si rimanda al testo del bando

Edilizia, firmato il nuovo contratto nazionale del comparto artigiano

Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e i Sindacati di categoria Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area Edilizia, comparto artigiano, che sarà in vigore fino al 30 settembre 2024.

Il rinnovo del contratto interessa una platea di 506 mila dipendenti in 126 mila imprese con dipendenti del settore dell’edilizia, che rappresentano oltre un terzo (36,1%) delle imprese attive, e prevede un incremento a regime, al primo livello di 92 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches: 52 euro nel mese di maggio 2022 e 40 euro a luglio del 2023.

L’accordo sottoscritto il 4 maggio 2022 interviene in una fase di ripresa post-pandemia, che ha fatto registrare nel 2021 un aumento del valore aggiunto del 13,6% rispetto ai livelli del 2019. Il comparto mantiene un andamento positivo anche nella prima parte di quest’anno: nei primi due mesi del 2022 la produzione delle costruzioni registra in Italia un aumento del 18,8% su base annua, più intenso del +7,0% dell’Eurozona.

In questo contesto la sottoscrizione del contratto nazionale fa leva su alcuni punti che caratterizzano le specificità del mondo artigiano per aumentare il livello di competitività e di qualificazione del settore per rafforzare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la qualità del lavoro, in un contesto di mercato particolarmente complesso, in cui la ripresa del settore deve comunque fare i conti con molte variabili critiche che vanno dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti alla difficoltà di reperire materie, attrezzature e manodopera specializzata.

Per questo, i punti cardine del nuovo CCNL muovono nella direzione della qualificazione delle imprese, attraverso il riconoscimento delle professionalità degli addetti, il ricorso alla formazione, il rafforzamento della figura dell’imprenditore, della sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.

L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.

Vanno nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa anche le previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori nei centri storici delle città ed interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con restrizione di accesso.

Caro prezzi in edilizia – 2° semestre 2021

Prossima pubblicazione del Decreto del MiMS con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Facendo seguito a ns dello scorso 7 aprile, informiamo che è di prossima pubblicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture contenente la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione inerenti al secondo semestre del 2021.

Il provvedimento deriva dalla Legge di Bilancio che, con l’art. 1 co. 398 e 399, replica il modello già espletato nel primo semestre 2021 anche al secondo semestre 2021. Come anticipato il Decreto Prezzi, inizialmente previsto per il 31 marzo 2022, è di prossima uscita e prevede la medesima procedura per la richiesta di compensazione. Pertanto,  l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel SECONDO semestre dell’anno 2021. Per favorire la richiesta, anticipiamo la tabella che sarà contenuta nel decreto (allegato).

Come noto la rincorsa per l’adeguamento dei prezzi si è avviata con la pubblicazione in G.U. del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis). Con tale provvedimento il Governo aveva introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali. La misura, ormai esaurita e conclusa, dava copertura temporale esclusivamente per il 1 semestre 2021.

Segnaliamo, per completezza che ai provvedimenti inerenti all’anno 2021 se ne sono aggiunti altri, in particolare:

• Articolo 29 del Decreto Sostegni – ter convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 che individua un sistema a regime, futuro e transitorio per la revisione dei prezzi e non copre i contratti in essere precedenti al 27 gennaio 2022. Tale previsione ha la copertura temporale che va dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

• Articolo 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che finanzia il fondo (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e copre anche i contratti in essere. Il provvedimento è finalizzato a fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione dotando incrementando di 150 milioni per l’anno 2022.

Inoltre ricordiamo che, allo scopo di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021, il Ministro Giovannini ha firmato il decreto del 5 aprile che semplifica la procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo. In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la richiesta di accesso al Fondo utilizzando un’apposita piattaforma e un formato standard attraverso il quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. In questo modo, gli uffici del MiMS potranno procedere in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese.

Caro-materiali: compensazioni più rapide per gli appalti pubblici

Le stazioni appaltanti dovranno procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021. È l’invito del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, rivolto alle principali stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.), in una circolare del 5 aprile scorso. In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il decreto-legge n. 121/2021, il quale interviene solo qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti. La circolare sottolinea che il trasferimento delle risorse del Fondo alle stazioni appaltanti “non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti erogabili a valere sulle risorse proprie”.

La circolare è stata inviata dopo la firma, avvenuta il 4 aprile, del decreto direttoriale che definisce le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrate nel secondo semestre del 2021 (rispetto alla media del 2020), calcolate a partire dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, dalle Camere di commercio e dai Provveditorati alle opere pubbliche. Particolarmente consistenti, sopra il 70%, sono stati gli aumenti per l’acciaio, con una punta del 113% per i nastri in acciaio usati nelle barriere stradali e dell’84% per le lamiere in acciaio Corten. Per il legname è stato rilevato nel secondo semestre dell’anno scorso un incremento dei prezzi del 78%, per il bitume del 36%.

Inoltre, allo scopo di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 il Ministro ha firmato il decreto che semplifica la procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo. In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la richiesta di accesso al Fondo utilizzando un’apposita piattaforma e un formato standard attraverso il quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. In questo modo, gli uffici del Mims potranno procedere in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese.

Per quanto alle imprese appaltatrici, la procedura è rimasta invariata. Si deve procedere entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, avvenuta il 5 aprile, del modulo di richiesta del riconoscimento della compensazione al direttore dei lavori.

Guida alla gestione degli inerti da demolizione

La Prefettura di Sondrio, alla luce delle forti criticità emerse sul territorio di Valtellina e Valchiavenna in materia di recupero e gestione degli inerti da demolizioni edili, ha attivato un Tavolo di confronto con i rappresentanti degli enti coinvolti.


All’interno del Tavolo è stato identificato un Gruppo di Lavoro, composto esclusivamente dai referenti di Carabinieri Forestali, ARPA Lombardia,  Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Secam.

Dal Gruppo sono sono stati redatti due documenti riportanti rispettivamente l’interpretazione delle “Linee Guida alla gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione quali, ad esempio, cantieri edili, attività di ristrutturazione di edifici, costruzione di infrastrutture” e il processo che consente il pieno riutilizzo del materiale “End of Waste”.

I due documenti, di seguito scaricabili, sono di totale competenza degli enti che li hanno realizzati.


Caro materiali e contratti pubblici: obbligatorie clausole di revisione

Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sul caro materiali negli appalti pubblici, con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) si aggiungono ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali e a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese.

Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti

Nel dettaglio, l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è già in vigore dal 27 gennaio con la pubblicazione del decreto in G.U., prevede fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara (previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti), finora facoltative. L’obiettivo è di favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso.

In particolare, poi, per i contratti relativi ai lavori, viene previsto che in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 27 aprile, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche;

sulla base di tali rilevazioni effettuate dall’ISTAT, il MIMS determinerà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni dei singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

La compensazione – stabilisce il decreto – è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

L’appaltatore dovrà quindi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili.

Sarà il direttore dei lavori della stazione appaltante a verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

Il direttore dei lavori accerta altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Il decreto specifica, poi, che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Infine, il Dl interviene sulla questione dei prezzari regionali, stabilendo che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le Linee Guida del MIMS, le SS.AA. per i contratti relativi ai lavori possono – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto – incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari, sulla base degli esiti delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

Bonus edilizi: stop a cessioni multiple del credito

Unica cessione per i crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110%, bonus ristrutturazioni, sismabonus, ecobonus e bonus facciate. È questa la novità principale per il comparto delle costruzioni contenuta nel Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto “Sostegni ter” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 di ieri 27 gennaio 2022 e recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

In particolare, l’art. 28 del Sostegni-ter “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, modificando l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede che:

  • il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
  • i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 7 febbraio; inoltre tutti i contratti stipulati violando queste regole sono considerati nulli.

“Questa ennesima revisione sulla disciplina di cessione crediti non può far altro che aumentare il clima di incertezza del mercato, mettendo in grave difficoltà le imprese che si sono esposte finanziariamente applicando lo sconto in fattura alla propria committenza. Non solo. Così facendo si scoraggiano ulteriori investimenti in termini di formazione tecnica specifica e non si incentiva l’ingresso di nuovi addetti nel settore. A subire le conseguenze di queste nuove misure restrittive saranno cittadini e imprese corrette che saranno costretti a rivedere nuovamente le condizioni contrattuali. Inoltre, con la contrazione del numero degli operatori che possono operare acquisizioni saranno inevitabili incrementi degli oneri finanziari”. Ha così commentato la notizia il presidente di ANAEPA-Confartigianato EdiliziaStefano Crestini.

“ Viene meno – continua Crestini – l’efficacia della misura stessa di consentire anche ai contribuenti meno abbienti di effettuare lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico accedendo alla cessione e allo sconto in fattura. Si viene a delineare uno scenario in cui solo le persone che hanno più risorse e reddito per assorbire negli anni i crediti fiscali potranno effettuare i lavori”.

“Per evitare il blocco delle operazioni di cessione è quindi indispensabile una modifica della norma al fine di rendere possibile almeno due cessioni e, in ogni caso, cessioni plurime nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni e soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari)”, conlcude il presidente Crestini.

Cambiano le regole del superbonus, rischio di paralisi

“È una questione importante e urgente, che rischia di non fare del bene al comparto costruzioni che sta operando spinto anche dal Superbonus110%” è critico Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia.

Le sue parole ben esprimono la posizione della Confederazione rispetto alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Sostegni-ter, già approvato dal Consiglio dei Ministri,

che ha messo il limite di una sola cessione per il credito d’imposta sui bonus edilizi.

Se vengono apprezzate le misure in materia di energia contenute nello stesso Decreto, c’è però perplessità sulle modifiche al Superbonus.

Le nuove norme, nel tentativo di stanare i furbetti, rischiano di bloccare il comparto. Dai recentissimi dati dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia emerge che il fatturato del comparto delle costruzioni, sta facendo segnare in Valtellina e Valchiavenna un +30%.

Non possiamo permettere – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – che questa ripresa venga improvvisamente interrotta da una repentina ed ingiustificata modifica della norma.”

Sono giorni che le imprese sono in allarme per via delle anticipazioni, purtroppo ora confermate, che il DL Sostegni-Ter prevedesse una limitazione ad una sola cessione dei crediti fiscali da parte degli operatori.

Questo ha portato ad una paralisi delle operazioni di acquisto da parte degli intermediari finanziari che sono prossimi

al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi.

Il credito, infatti, già a partire dal 7 febbraio potrà essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il credito.

In  provincia di Sondrio il comparto delle costruzioni coinvolge quasi il 51% della forza lavoro dell’artigianato e delle PMI.

Questa scellerata misura – incalza Andrea Lorenzini – Vice presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – crea un danno sia al mondo imprenditoriale sia ai privati cittadini

che si trovano improvvisamente costretti a interrompere tutte le attività avviate, a scapito di tutto il territorio a livello economico, lavorativo-sociale e ambientale.”

Apprendiamo con piacere che alcuni esponenti delle forze politiche al Governo hanno preso immediata distanza da tale iniziativa

e che venga corretta con buon senso in fase di conversione in Legge.

Lavoro autonomo occasionale in edilizia: quando inviare la comunicazione preventiva

Entro il 18 gennaio, i committenti che operano in qualità di imprenditori hanno dovuto assolvere l’obbligo di preventiva comunicazione relativa ai lavoratori autonomi occasionali.

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, modificando il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha infatti stabilito che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica.

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, introdotto dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro), al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione:

  • si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che
  • interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo.

Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio  compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022 per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.

La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione.

L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Caro prezzi materiali: via alle domande di compensazione

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.

Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata, sono approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno chiedere alle Stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.

Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Nel documento è specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

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