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Caro materiali e contratti pubblici: obbligatorie clausole di revisione

Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sul caro materiali negli appalti pubblici, con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) si aggiungono ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali e a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese.

Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti

Nel dettaglio, l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è già in vigore dal 27 gennaio con la pubblicazione del decreto in G.U., prevede fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara (previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti), finora facoltative. L’obiettivo è di favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso.

In particolare, poi, per i contratti relativi ai lavori, viene previsto che in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 27 aprile, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche;

sulla base di tali rilevazioni effettuate dall’ISTAT, il MIMS determinerà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni dei singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

La compensazione – stabilisce il decreto – è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

L’appaltatore dovrà quindi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili.

Sarà il direttore dei lavori della stazione appaltante a verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

Il direttore dei lavori accerta altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Il decreto specifica, poi, che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Infine, il Dl interviene sulla questione dei prezzari regionali, stabilendo che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le Linee Guida del MIMS, le SS.AA. per i contratti relativi ai lavori possono – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto – incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari, sulla base degli esiti delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

Bonus edilizi: stop a cessioni multiple del credito

Unica cessione per i crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110%, bonus ristrutturazioni, sismabonus, ecobonus e bonus facciate. È questa la novità principale per il comparto delle costruzioni contenuta nel Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto “Sostegni ter” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 21 di ieri 27 gennaio 2022 e recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

In particolare, l’art. 28 del Sostegni-ter “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, modificando l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede che:

  • il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
  • i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 7 febbraio; inoltre tutti i contratti stipulati violando queste regole sono considerati nulli.

“Questa ennesima revisione sulla disciplina di cessione crediti non può far altro che aumentare il clima di incertezza del mercato, mettendo in grave difficoltà le imprese che si sono esposte finanziariamente applicando lo sconto in fattura alla propria committenza. Non solo. Così facendo si scoraggiano ulteriori investimenti in termini di formazione tecnica specifica e non si incentiva l’ingresso di nuovi addetti nel settore. A subire le conseguenze di queste nuove misure restrittive saranno cittadini e imprese corrette che saranno costretti a rivedere nuovamente le condizioni contrattuali. Inoltre, con la contrazione del numero degli operatori che possono operare acquisizioni saranno inevitabili incrementi degli oneri finanziari”. Ha così commentato la notizia il presidente di ANAEPA-Confartigianato EdiliziaStefano Crestini.

“ Viene meno – continua Crestini – l’efficacia della misura stessa di consentire anche ai contribuenti meno abbienti di effettuare lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico accedendo alla cessione e allo sconto in fattura. Si viene a delineare uno scenario in cui solo le persone che hanno più risorse e reddito per assorbire negli anni i crediti fiscali potranno effettuare i lavori”.

“Per evitare il blocco delle operazioni di cessione è quindi indispensabile una modifica della norma al fine di rendere possibile almeno due cessioni e, in ogni caso, cessioni plurime nei confronti di soggetti istituzionali (banche, assicurazioni e soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari)”, conlcude il presidente Crestini.

Cambiano le regole del superbonus, rischio di paralisi

“È una questione importante e urgente, che rischia di non fare del bene al comparto costruzioni che sta operando spinto anche dal Superbonus110%” è critico Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia.

Le sue parole ben esprimono la posizione della Confederazione rispetto alle nuove disposizioni contenute nel Decreto Sostegni-ter, già approvato dal Consiglio dei Ministri,

che ha messo il limite di una sola cessione per il credito d’imposta sui bonus edilizi.

Se vengono apprezzate le misure in materia di energia contenute nello stesso Decreto, c’è però perplessità sulle modifiche al Superbonus.

Le nuove norme, nel tentativo di stanare i furbetti, rischiano di bloccare il comparto. Dai recentissimi dati dell’Osservatorio di Confartigianato Lombardia emerge che il fatturato del comparto delle costruzioni, sta facendo segnare in Valtellina e Valchiavenna un +30%.

Non possiamo permettere – afferma Gionni Gritti, Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – che questa ripresa venga improvvisamente interrotta da una repentina ed ingiustificata modifica della norma.”

Sono giorni che le imprese sono in allarme per via delle anticipazioni, purtroppo ora confermate, che il DL Sostegni-Ter prevedesse una limitazione ad una sola cessione dei crediti fiscali da parte degli operatori.

Questo ha portato ad una paralisi delle operazioni di acquisto da parte degli intermediari finanziari che sono prossimi

al raggiungimento della loro capacità di “assorbimento” in compensazione dei crediti stessi.

Il credito, infatti, già a partire dal 7 febbraio potrà essere ceduto una sola volta sia da parte dei beneficiari della detrazione, sia da parte dei fornitori che praticano lo sconto in fattura o ricevono il credito.

In  provincia di Sondrio il comparto delle costruzioni coinvolge quasi il 51% della forza lavoro dell’artigianato e delle PMI.

Questa scellerata misura – incalza Andrea Lorenzini – Vice presidente di Confartigianato Imprese Sondrio – crea un danno sia al mondo imprenditoriale sia ai privati cittadini

che si trovano improvvisamente costretti a interrompere tutte le attività avviate, a scapito di tutto il territorio a livello economico, lavorativo-sociale e ambientale.”

Apprendiamo con piacere che alcuni esponenti delle forze politiche al Governo hanno preso immediata distanza da tale iniziativa

e che venga corretta con buon senso in fase di conversione in Legge.

Lavoro autonomo occasionale in edilizia: quando inviare la comunicazione preventiva

Entro il 18 gennaio, i committenti che operano in qualità di imprenditori hanno dovuto assolvere l’obbligo di preventiva comunicazione relativa ai lavoratori autonomi occasionali.

L’art. 13 del D.L. n. 146/2021, modificando il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha infatti stabilito che, a partire dal 21 dicembre 2021, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante le modalità già previste per il lavoro intermittente, ossia SMS o posta elettronica.

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo di comunicazione preventiva, introdotto dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco – Lavoro), al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

In merito all’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, l’Ispettorato chiarisce, in primo luogo, che il nuovo obbligo di comunicazione:

  • si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori e che
  • interessa i lavoratori autonomi occasionali come definiti dall’art. 2222 c.c. (ossia coloro che compiono, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della norma) o che siano ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

In merito alle tempistiche per la comunicazione, la nota consente di rimettere in termini tutti quei committenti che, sino alla emanazione delle istruzioni, non hanno potuto effettuare la comunicazione preventiva stante l’assenza di indicazioni al riguardo.

Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio  compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022 per i quali la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Dal punto di vista delle modalità, la comunicazione deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le specifiche regole previste per i lavoratori intermittenti dall’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Tuttavia, nelle more dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi online, l’obbligo andrà assolto attraverso l’invio di una e-mail agli specifici indirizzi messi a disposizione dei singoli Ispettorati territoriali ed il cui elenco è allegato alla stessa nota n. 29/2022.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

In assenza di tali contenuti minimi la comunicazione sarà considerata omessa.

La nota chiarisce, inoltre, che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore e che eventuali errori non sostanziali non si traducono in una omessa comunicazione.

L’Ispettorato ricorda, infine, che in caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Caro prezzi materiali: via alle domande di compensazione

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.

Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata, sono approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno chiedere alle Stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati.

Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Nel documento è specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

Caro prezzi in edilizia

Prossima pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.

Come noto con la pubblicazione in G.U. del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis),

il Governo ha introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali.

Si puntualizza che le tempistiche per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis, all’art. 1 – septies comma 4, dove si stabilisce che l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021.

In proposito si ricorda che il 30 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Decreto attuativo contenente i criteri per ripartire le risorse di tale Fondo (34 milioni di euro sono destinati alle “piccole imprese” o che hanno una attestazione SOA nella I o II classifica;

33 milioni di euro per la categoria “media impresa”, con qualificazione SOA dalla III alla VI classifica; 33 milioni per la categoria “grande impresa” ovvero in possesso della qualificazione dalla VII o VIII classifica) e le indicazioni per le Stazioni appaltanti per accedere ad essi.

Le Stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le rilevazioni dei prezzi.

Come anticipato per rendere operativo il meccanismo delle compensazioni e fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo in aumento

si attende ancora l’emanazione del decreto ministeriale con le rilevazioni dei prezzi (inizialmente previsto per il 31 ottobre ma che verrà emanato nei prossimi giorni).

Alleghiamo un modello utile agli operatori economici per poter fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo. In tutti gli altri casi si può fare ricorso all’articolo 106 del codice dei contratti (in allegato un approfondimento).

Modello istanza di richiesta di compensazione del prezzo utile agli operatori economici

Casi applicazione articolo 106 – Approfondimento

L’utilizzo di aggregati riciclati e rigenerati per l’edilizia – Webinar 26 ottobre 2021

Settimana per l’energia: anche Sondrio sarà protagonista della manifestazione

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Si terrà dal 25 al 29 ottobre la 13ª edizione della Settimana per l’Energia, la manifestazione sui temi dell’energia, della green economy e della sostenibilità promossa e coordinata da Confartigianato Lombardia con il contributo scientifico di Politecnico di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia.

La Settimana per l’Energia 2021, con il titolo“L’Energia per la Transizione. Rivoluzione verde e Transizione ecologica per il futuro del Paese”, avrà l’obiettivo di approfondire una delle 6 Missioni del PNRR, la Rivoluzione Verde e la Transizione Energetica, secondo quattro declinazioni: l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, l’energia rinnovabile e la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici e la tutela e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica.
Gli eventi saranno l’occasione per presentare al mondo politico-istituzionale le esigenze dell’artigianato e delle PMI e i servizi offerti dal Sistema Confartigianato per permettere alle imprese a valore artigiano di cogliere le opportunità rappresentate dal PNRR.

Confartigianato Imprese Sondrio anche nell’edizione 2021 è parte attiva della Settimana per l’Energia e ospiterà martedì 26 ottobre alle ore 12.00 presso la propria sede in Largo dell’Artigianato, 1, trasmesso anche in diretta streaming – uno degli eventi dal titolo ”L’utilizzo di aggregati riciclati e rigenerati in edilizia”. Il tema del recupero del materiale e di una seconda vita – che verrà approfondito dal Professor Bruno Di Giacomo Russo – è di stretta attualità e risulta essere il vero obiettivo per poter garantire un futuro sostenibile, in tutti i comparti, compreso quello dell’edilizia, soprattutto in un territorio a vocazione turistica come Valtellina e Valchiavenna. Con l’aumento esponenziale delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni del patrimonio edilizio esistente si fa sempre più insistente anche l’esigenza di riciclare e riutilizzare gli inerti delle demolizioni, sia in ottica di riduzione della produzione di rifiuti sia in ottica di rigenerazione.

L’appuntamento è pensato come un momento di divulgazione a metà della giornata lavorativa e vedrà la partecipazione di Sua Eccellenza il Prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, del Presidente della Provincia, Elio Moretti, del Presidente Regionale, Eugenio Massetti, e Provinciale, Gionni Gritti, di Confartigianato Imprese.

La partecipazione al webinar è libera e gratuita, previa registrazione.

Costruzioni: traino della ripresa +8,2%. Preoccupazione per l’aumento dei prezzi dei materiali

In programma un webinar per le imprese lunedì 5 luglio alle 17,30 dedicato ai rincari negli appalti pubblici.

Alle porte dell’estate si infittiscono i segnali congiunturali che pongono l’edilizia e l’installazione di impianti in testa al treno della ripresa successiva alla drammatica recessione causata dalla pandemia anche grazie agli interventi incentivati dal superbonus. A maggio 2021 sale ulteriormente il clima di fiducia delle imprese mentre le attese sugli ordini registrano il quarto rialzo consecutivo e recuperano i livelli di gennaio 2020, precedenti allo scoppio della pandemia.

La locomotiva della ripresa  

Dai conti economici nazionali emerge il ruolo delle costruzioni come  “driver” della ripresa con il valore aggiunto che nel primo trimestre del 2021 balza in avanti del 5% rispetto al trimestre precedente, un ritmo di crescita di gran lunga superiore al +1% del manifatturiero, mentre persistono condizioni di recessione nei servizi (-0,4%).  Il settore delle costruzioni da solo spiega il 98% della crescita economia del primo trimestre 2021 (+871 milioni di euro rispetto +886 milioni del valore aggiunto dell’intera economia italiana.

Italia meglio delle altre top economie Ue nel recupero dei livelli pre Covid 

Nel confronto internazionale la dinamica del valore aggiunto delle costruzioni in Italia sopravanza la crescita registrata in Francia (+0,5%) ed è in controtendenza rispetto alla flessione rilevata in Germania (-4,9%) e Spagna (-4,2%).

Grazie a questo migliore andamento il valore aggiunto delle costruzioni nel primo trimestre 2021 è dell’8,2% superiore al livello pre Covid del quarto trimestre 2019, con una dinamica decisamente superiore al +1,5% della Germania, e in controtendenza rispetto al calo del 2% della media Ue e del pesante ritardo che si registra in Francia (-9,2%) e Spagna (-16,4%).

Stimoli alla domanda di lavoro 

Il buon andamento delle costruzioni si riverbera sul mercato del lavoro.

L’analisi delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Banca d’Italia evidenzia che nei primi quattro mesi del 2021 le attivazioni nette nel settore delle costruzioni, sono 61 mila, superiori del 50% alle 41 mila dello stesso periodo del 2019, anno pre Covid-19.  Secondo gli ultimi dati di Unioncamere-Anpal a giugno 2021 sono previste 57.640 entrate, raddoppiando le 19.380 entrate a giugno 2019, anno  pre Covid.

La crescita delle entrate è per l’84,8% determinato dagli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici, per i quali a giugno sono previste 44.140 entrate, di cui 35,0% di difficile reperimento, quota superiore al 30,7% della media di tutti i settori.

Due anni prima gli ingressi erano dimezzati (21.510 ingressi previsti a giugno 2019) e si registrava una minore  difficoltà di reperimento (a giugno 2019 era 5,9 punti inferiore, pari al 29,1%).

Traino dell’indotto manifatturiero 

Una recente analisi del trend della manifattura evidenzia come la forte domanda di prodotti per l’edilizia, stimolata dagli interventi incentivati dal superbonus, è uno dei fattori di traino della produzione manifatturiera:

nei primi quattro mesi del 2021 si osserva un aumento della produzione del 69,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 per articoli in plastica per l’edilizia, del 47,8% per prodotti in calcestruzzo per l’edilizia, del 30,0% per calcestruzzo pronto per l’uso, del 23,5% per altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento, e del 20,5% per coloranti e pigmenti.

Stimolo da superbonus ‘semplificato’ e interventi del PNRR  

L’impulso del superbonus potrebbe ricevere una accelerazione ora che il DL Semplificazioni – come richiesto da Confartigianato – ha previsto una norma che semplifica l’accesso all’incentivo fiscale, prevedendo la più agevole CILA. 

Su questo fronte permane la necessità di una proroga dell’incentivo almeno a tutto il 2023, dato che i ritardi accumulati per eccesso di burocrazia hanno rallentato l’attività dei cantieri, soprattutto nei condomini, e vanno  recuperati con un maggior tempo a disposizione per iniziare e completare i lavori.

Il traino del superbonus si inserisce nello stimolo di più lungo periodo sul settore delle costruzioni determinato dagli  interventi del PNRR finalizzati all’efficienza energetica degli edifici su cui sono allocate risorse complessive per 22,4 miliardi di euro.

Confartigianato a livello nazionale segue costantemente i lavori parlamentari nella discussione dei provvedimenti legislativi del Governo Draghi. 

Pesano le incertezze legate ai costi della materie prime 

A maggio 2021 le attese sui prezzi delle imprese che registrano un saldo di 9,7 che rappresenta il valore più elevato da giugno 2007.

In particolare, a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l’acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un’alterazione dell’equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.

L’aumento delle quotazioni dell’acciaio e dei prodotti siderurgici deriva da un improvviso incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina.

Questo rimbalzo della domanda ha innescato un effetto al rialzo sulle materie prime e su tutta la filiera dell’acciaio con conseguenze su tutto il mercato mondiale.

La Cina, infatti, rappresenta oltre il 50% della produzione e del consumo mondiale dell’acciaio e in particolare, le costruzioni, in Cina, ne assorbono il 40%. 

Per andare incontro alle criticità manifestate dalle imprese del settore “Casa”, Confartigianato Imprese Sondrio ha promosso e organizzato per lunedì 5 luglio alle 17,30 un webinar dal titolo “Appalti pubblici. Ritardi di consegna e rincaro dei materiali. Come tutelarsi“.

Intervento a cura dell’Avv. Giuseppe Rusconi del Foro di Lecco, uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di appalti pubblici.

La corretta gestione e lo smaltimento degli inerti in edilizia – Webinar

La corretta gestione e lo smaltimento degli inerti in edilizia – Webinar Venerdì  11 giugno, ore 18:00

Gli argomenti trattati nel corso del  webinar:

La classificazione dei rifiuti (Art. 184 D.Lgs n. 152 /2006):
L’assegnazione dei codici CER dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione

Caratterizzazione Rifiuti (Esempi)
Deposito Temporaneo In Cantiere
Trasporto Rifiuti
Iscrizione Albo Gestori Ambientale
Compilazione Formulari
Tenuta Registro Carico e Scarico

Nella parte finale spazio ai quesiti

ISCRIVITI comunicando i tuoi dati (ragione sociale, recapito telefonico, email) ad alberto.romagnalaini@artigiani.sondrio.it

Relatori:
Dott. Geol. Luciano Leusciatti Georobica Valtellinese
Dott.sa Nicoletta Gianatti Free Work Servizi Srl  
Dott. Manuel Martinoli LGV Laboratorio Geologico Valtellinese

Se non ti è possibile partecipare al webinar in programma l’11 giugno, iscriviti per ricevere il link della registrazione appena sarà disponibile.

Per informazioni: formazione@artigiani.sondrio.it 0342.514343
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