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Tag: Caro materiali

Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”, e contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l’anno 2022 ed è ripartito come segue:

• il 34% alla categoria “piccola Impresa”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr. n. 207/2010 o in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010;

• il 33% alla categoria “media Impresa”, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207 del 2010;

• il 33% alla categoria “grande Impresa”, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

L’accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

• a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

• b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

• c) somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

• d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti interessati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun Intervento, un Modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima Piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31 gennaio 2023.

Caro materiali: il Decreto con le rilevazioni prezzi per il secondo semestre 2021

A quasi un mese e mezzo di distanza dalla firma, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio l’atteso decreto MIMS 4 aprile 2022, contenente “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021, è operativa da oggi 13 maggio la piattaforma informatica del MIMS compensazioneprezzi.mit.gov.it.

Entro il 27 maggio, operatori economici o appaltatori, potranno presentare la richiesta di compensazione alla Stazione Appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al Fondo. Le Stazioni Appaltanti hanno 45 giorni (vedi articolo) di tempo per chiedere l’accesso al Fondo per le compensazioni.

Rispetto al Decreto relativo al primo semestre 2021, il numero dei materiali individuati è passato da 36 a 54 ed è evidente l’impennata delle percentuali di costo registrate nel secondo semestre 2021.

Nell’allegato 1 al decreto sono contenuti:

  • i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
  • le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

L’allegato n. 2, invece riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Caro materiali e contratti pubblici: obbligatorie clausole di revisione

Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sul caro materiali negli appalti pubblici, con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) si aggiungono ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali e a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese.

Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti

Nel dettaglio, l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è già in vigore dal 27 gennaio con la pubblicazione del decreto in G.U., prevede fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara (previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti), finora facoltative. L’obiettivo è di favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso.

In particolare, poi, per i contratti relativi ai lavori, viene previsto che in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 27 aprile, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche;

sulla base di tali rilevazioni effettuate dall’ISTAT, il MIMS determinerà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni dei singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

La compensazione – stabilisce il decreto – è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

L’appaltatore dovrà quindi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili.

Sarà il direttore dei lavori della stazione appaltante a verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

Il direttore dei lavori accerta altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Il decreto specifica, poi, che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Infine, il Dl interviene sulla questione dei prezzari regionali, stabilendo che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le Linee Guida del MIMS, le SS.AA. per i contratti relativi ai lavori possono – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto – incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari, sulla base degli esiti delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

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