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Tag: Caro materiali

Caro materiali: pubblicato il decreto Mit per il 2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2024 il decreto MIT 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative di accesso al Fondo, introdotto dal Dl Aiuti (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), per far fronte agli aumenti eccezionali dei costi di materiali da costruzione e energia negli appalti pubblici.

Le stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

Le domande di accesso al Fondo devono comprendere:

  1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG );
  2. i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento; il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  3. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  4. l’entità del contributo richiesto;
  5. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l’indicazione del funzionario delegato, o l’assegnazione per competenza e cassa, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le istanze di accesso possono essere presentate entro le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Entro trenta giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Caro materiali: per I° e II° semestre 2022 nuova istruttoria contributi

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato con un comunicato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:

1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.

Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

Il MIT sottolinea che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

Manovra 2024 e appalti pubblici: prorogata la disciplina di adeguamento prezzi

Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) approvata a fine 2023, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, il comma 304 dell’art. 1 della Manovra estende le disposizioni in materia di appalti pubblici recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti: in relazione ai lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 – compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro – lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente alla Legge di bilancio 2024 era al 31 dicembre 2023) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater, che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Decreto MIT in Gazzetta con 476,3 milioni per caro materiali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2023 il Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 settembre 2023 che approva la ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, pari a circa 476,3 milioni di euro, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 (di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022).

Il provvedimento riguarda le istanze di accesso al Fondo, di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, presentate dalle Stazioni Appaltanti entro il 31 agosto 2022, termine entro il quale sono  pervenute 2.046 richieste relative a ben 6740 contratti di appalto per un importo di euro 528.298,495,43. A seguito di istruttoria ministeriale, l’importo complessivo ammissibile delle richieste è risultato pari a  euro 476.341.129,55 a favore delle Stazioni Appaltanti beneficiarie, suddiviso per categoria di imprese:

  1. 1.270 piccola impresa, € 136.546.729,37
  2. 745 media impresa, € 148.233.397,58
  3. 245 grandi impresa, € 191.561.002,60

Nell’allegato 1 del decreto sono indicate le stazioni appaltanti finanziate con il relativo importo ammesso. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha riconosciuto un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 1.

Caro materiali e opere pubbliche: assegnati oltre 458 milioni di euro

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto direttoriale n.190 dell’8 settembre 2023, con l’elenco delle istanze ritenute ammissibili per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), inoltrate dalle stazioni appaltanti nella seconda finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023. Si ricorda che le prossime istanze, riferite al terzo trimestre dell’anno in corso, potranno essere inviate dal 1° al 31 ottobre 2023, ovvero nella III finestra temporale prevista dall’art. 3 del D.M. 1° febbraio 2023 n.16.

Il decreto ammette a finanziamento 2.913 domande per compensare circa 458,4 milioni di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori nel secondo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti.

Come è noto l’articolo 26, del decreto-legge n. 50/22 ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

Ulteriori risorse, pari a circa 103,5 milioni di euro, state assegnate alle stazioni appaltanti per le compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali riferiti al secondo semestre del 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 del Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto 2023, relativo a “Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell’anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”.

Compensazioni caro materiali: la sentenza del Tar Puglia

Una recente sentenza del TAR Puglia, la n. 334 del 20 settembre 2023, si è espressa in tema delle compensazioni previste dall’ex art. 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate.

La Sentenza, in sintesi, offre un’interpretazione della normativa affermando il principio per il quale qualora la stazione appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all’appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l’appalto in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma – legittimamente procede all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi e ne richiede la restituzione.

Come ribadito dal giudice, l’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, che ha previsto il meccanismo compensativo per i rincari di materiali e carburanti, è limitato agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con il termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, tra i quali non rientra quello oggetto della vicenda giacché la relativa offerta è stata presentata successivamente a tale data.

Dunque, il Tar, essendo state erroneamente liquidate le somme a titolo di compensazione in mancanza dei presupposti di legge, accoglie il ricorso del Comune che ha annullato in autotutela la precedente determinazione comunale che le riconosceva e ha correttamente preteso la restituzione di tali somme.

Sempre in materia di appalti pubblici, in una recente Sentenza del TAR Lazio Sez. IV del 26.09.2023 n. 14225 in tema di verifica dell’offerta tecnica, il Giudice amministrativo ha affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a verificare la presenza di documento di offerta tecnica, omesso dal concorrente, nella banca dati ANAC”

Anaepa scrive a Salvini: ‘Gravi ritardi per erogazione risorse contro caro-materiali’

Anaepa-Confartigianato assieme ad altre confederazioni del comparto ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per esprimere la preoccupazione della filiera in merito ai ritardi nella liquidazione delle risorse spettanti per effetto del caro materiali nei contratti pubblici.

Le misure introdotte dal Governo finalizzate al sostegno delle imprese per far fronte al caro materiali hanno imposto alle Regioni di adeguare costantemente i listini prezzi nonché l’istituzione del Fondo compensazioni, destinato a finanziare le stazioni appaltanti in caso di insufficienza delle risorse.

I presidenti di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, e di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio sottolineano che è “preoccupante constatare come numerose stazioni appaltanti abbiano accumulato significativi ritardi nell’erogazione delle risorse ascrivibili al fondo del ministero, impedendo così alle imprese di ricevere le somme a cui legittimamente hanno diritto. L’attuale scenario – proseguono – sta generando un contesto di estrema difficoltà, con gravi conseguenze che minacciano la stessa sopravvivenza delle aziende. Costrette a sopportare oneri economici aggiuntivi, queste imprese si trovano in una situazione insostenibile, private della possibilità di recuperare le somme spettanti”.

Alla luce delle gravi conseguenze già affrontate dal settore, Anaepa Confartigianato auspica un intervento del ministro per accelerare i tempi di erogazione delle risorse.

Legge PNRR e caro materiali, accolta la proposta di ANAEPA

Con la conversione in Legge (n. 41/2023) del Decreto PNRR, ANAEPA-Confartigianato Edilizia è riuscita ad ottenere l’inserimento all’articolo 14, comma 9 bis di un emendamento in tema di semplificazione per far sì che gli operatori economici possano emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima della liquidazione delle somme dei Fondi di adeguamenti dei prezzi alle Stazioni Appaltanti.

L’emendamento, fortemente sostenuto dall’ANAEPA e dalla Confartigianato, prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta quindi di una misura estremamente rilevante che consentirà le imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.

L’iniziativa legislativa, frutto di una stretta collaborazione con Confartigianato finalizzata a superare le criticità dovute al blocco delle erogazioni delle risorse dei fondi ministeriali messe a disposizione per compensare/adeguare gli aumenti dei prezzi dei materiali, è stata preceduta da una lettera di Anaepa al Ministro Salvini e da un confronto personale con il Viceministro Rixi.

Decreto Fondo caro materiali in G.U.: istanze dal 1° aprile

Pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 il Decreto 1 febbraio 2023 che disciplina le modalità di accesso al Fondo Mit per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici di lavori.

Il 1° aprile (fino al 30 aprile 2023) si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata (https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/) gestita dal Ministero. La successiva finestra prevista dal decreto partirà il 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023; poi dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e, infine, dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all’entità del contributo richiesto, dovranno essere indicati “il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento” e “l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure”.

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

• appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

 appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Caro materiali, firmato decreto per accesso al Fondo opere pubbliche

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato nei giorni scorsi il decreto che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, previste dall’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti – modificato dal comma 458 della L. 197/2022 – legge di bilancio 2023), finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori. Si attende, ora, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le Stazioni appaltanti potranno fare richiesta di accesso alle risorse del Fondo, incrementate di 1,1 miliardi per il 2022 e di 500 milioni per il 2024, per gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

  • appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Le Stazioni appaltanti dovranno inviare le istanze di accesso al Fondo, telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raggiungibile all’indirizzo https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login durante le seguenti finestre temporali:

– I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Il Mit esaminerà le istanze presentate e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”, e contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l’anno 2022 ed è ripartito come segue:

• il 34% alla categoria “piccola Impresa”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr. n. 207/2010 o in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010;

• il 33% alla categoria “media Impresa”, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207 del 2010;

• il 33% alla categoria “grande Impresa”, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

L’accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

• a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

• b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

• c) somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

• d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti interessati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun Intervento, un Modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima Piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31 gennaio 2023.

Caro materiali: il Decreto con le rilevazioni prezzi per il secondo semestre 2021

A quasi un mese e mezzo di distanza dalla firma, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio l’atteso decreto MIMS 4 aprile 2022, contenente “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021, è operativa da oggi 13 maggio la piattaforma informatica del MIMS compensazioneprezzi.mit.gov.it.

Entro il 27 maggio, operatori economici o appaltatori, potranno presentare la richiesta di compensazione alla Stazione Appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al Fondo. Le Stazioni Appaltanti hanno 45 giorni (vedi articolo) di tempo per chiedere l’accesso al Fondo per le compensazioni.

Rispetto al Decreto relativo al primo semestre 2021, il numero dei materiali individuati è passato da 36 a 54 ed è evidente l’impennata delle percentuali di costo registrate nel secondo semestre 2021.

Nell’allegato 1 al decreto sono contenuti:

  • i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
  • le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

L’allegato n. 2, invece riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.

Caro materiali e contratti pubblici: obbligatorie clausole di revisione

Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sul caro materiali negli appalti pubblici, con il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) si aggiungono ulteriori previsioni finalizzate a contrastare l’aumento dei prezzi dei materiali e a compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese. Una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti

Nel dettaglio, l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è già in vigore dal 27 gennaio con la pubblicazione del decreto in G.U., prevede fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi all’interno dei bandi di gara (previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti), finora facoltative. L’obiettivo è di favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso.

In particolare, poi, per i contratti relativi ai lavori, viene previsto che in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti, in espressa deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 27 aprile, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche; sulla base di tali rilevazioni effettuate dall’ISTAT, il MIMS determinerà entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, tramite decreto ministeriale, le variazioni dei singoli materiali da costruzione più significativi nel corso del semestre.

La compensazione – stabilisce il decreto – è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali.

L’appaltatore dovrà quindi presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto Mims con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. Sarà il direttore dei lavori della stazione appaltante a verificare l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori accerta altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

In caso di comprova di una onerosità inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale predetta inferiore variazione; nel caso, invece, di comprova di una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti. In entrambi i casi, naturalmente, la compensazione verrà comunque erogata per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.

Il decreto specifica, poi, che le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Infine, il Dl interviene sulla questione dei prezzari regionali, stabilendo che il MIMS sarà tenuto, con proprio decreto da adottare entro il prossimo 30 aprile, ad emanare apposite Linee Guida per la determinazione dei prezzari, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le Linee Guida del MIMS, le SS.AA. per i contratti relativi ai lavori possono – ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni di cui si compone l’appalto – incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari, sulla base degli esiti delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.

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