L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.
Confartigianato evidenzia che, con la nota n. 354468/RU del 26 giugno 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2023.
La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.
Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.
Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:
- nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
- la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.
NOVITA’: Con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.
A tal ultimo riguardo sarà necessaria la compilazione del Quadro A-2 (relativo al trasporto turistico di persone) per la quale, a rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023,
l’esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus compila il Quadro A-2 appositamente dedicato all’inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.
Per le modalità di dettaglio si invita a consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane.
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000,
per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (trasporto turistico di persone)
Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023