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Tag: Autotrasporto

Trasporto Persone – Provvedimenti viabilistici – Comune di Como per bus turistici

Confartigianato segnala le principali novità e gli aggiornamenti viabilistici per chi arriva sul Lago di Como:

  • E’ stata cancellata l’area di sosta per i C.D. Bus Turistici fino ad ora collocata presso Piazza Roma;
  • E’ ancora possibile l’accesso a Piazza Cavour, dove si può far effettuare, nel più breve tempo possibile (max 15 minuti), la salita e la discesa di passeggeri e bagagli, senza arrecare intralcio alla fermata del Trasporto Pubblico Locale, soltanto previa presentazione di comunicazione della targa dell’autobus turistico mediante il link: https://segnala.comune.como.it/s/fai-una-domanda a cura del vettore o dalla struttura ricettiva del centro città;
  • I nuovi stalli per sosta breve con fermata a motore spento solo per salita e discesa dei turisti (è vietata la sosta inoperosa), sono stati spostati in Viale Innocenzo XI – fronte Comando Polizia Locale;
  • I nuovi stalli per sosta lunga sono stati così dislocati:

Piazza Atleti Azzurri d’Italia – ampia area di sosta gratuita

Via Regina Teodolinda, vicino alla Basilica di Sant’Abbondio – area di sosta a pagamento (max 4 ore)

 Tali provvedimenti sono disponibili sul sito del Comune di Como: https://www.comune.como.it/it/servizi/mobilita-trasporti-e-lavori-sulla-sede-stradale/parcheggi/bus-turistici/index.html;

 Inoltre è stato attivato un “senso unico” per la percorrenza delle sponde del lago di Como.

Il Prefetto di Como, al fine di tutelare la salute dei cittadini rivieraschi, ha fissato tale senso unico di marcia al fine di evitare ingorghi e incolonnamenti lungo le sponde del lago.

I divieti anti-caos (viabilistico) per bus turistici e mezzi pesanti – entrambi con il limite ultimo per il transito fissato a 11 metri di lunghezza, sono già entrati in vigore.

Dunque i bus turistici potranno continuare a risalire la SS 340 Regina, ma dovranno poi lasciare il lago attraverso la statale 36 o Lugano, mentre per i mezzi pesanti dalle 6 alle 21 la Regina sarà off limits (via libera dunque al transito serale e notturno).

Pedaggi 2023: firmata dal Ministro la direttiva per la riduzione dei transiti 2023

La direttiva n. 126/2023, relativa alla riduzione dei pedaggi autostradali inerenti ai transiti 2023 delle imprese di autotrasporto, è stata firmata dal Ministro Matteo Salvini in data 11 maggio 2023, registrata alla Corte dei Conti al n. 1851/2023 ed alla Ragioneria Generale dello Stato al n. 1458/2023.

Si ricorda che il Comitato Centrale, ogni anno, è autorizzato da disposizioni legislative ad utilizzare specifiche risorse per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture. In particolare, la legge 26 febbraio 1999, n. 40 e successive modificazioni demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, l’emanazione di una direttiva per l’attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione.

Per una lettura approfondita si rimanda integralmente alla Direttiva n. 126/2023

Autotrasporto: DL Lavoro convertito in legge – Confermate le misure di sostegno al settore per 285 milioni di euro

Il Decreto legge n. 48/2003 cd. DL. Lavoro, che ha introdotto una serie di disposizioni di interesse per il settore dei trasporti, è stato convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85.

Di seguito le misure che riguardano principalmente l’autotrasporto.

Fondi per il sostegno all’autotrasporto
È stata confermata la modifica della disciplina dei due stanziamenti, per un totale di 285 milioni di euro, destinati a sostenere le imprese di autotrasporto merci in conto terzi al fine di mitigare l’aumento del prezzo dei carburanti.
A causa di alcuni contenziosi amministrativi, gli 85 milioni di euro inizialmente stanziati per l’anno 2022 saranno destinati alle imprese di autotrasporto merci in conto proprio. A queste imprese sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% della spesa per l’acquisto di gasolio sostenuta nel primo trimestre 2022 per il rifornimento di veicoli superiori a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori.
Le eventuali risorse residue potranno essere destinate alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 12% della spesa per l’acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre 2022.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Il fondo di 200 milioni
I 200 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2023 saranno destinati invece al riconoscimento di un credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa per acquisto di gasolio sostenuta nel secondo trimestre 2022 esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 ton iscritte all’Albo Autotrasportatori.
Criteri e modalità di assegnazione ed erogazione saranno definiti successivamente.
Tutti i crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.

Soppressione del contributo ART 2023 per l’autotrasporto
È stata confermata la soppressione del contributo dovuto all’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) per l’anno 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo. Questo esonero dal versamento del contributo rappresenta un’agevolazione per le imprese del settore.
Le misure confermate con la legge di conversione del DL Lavoro offrono un sostegno importante al settore dell’autotrasporto merci, sia attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio, sia con l‘esonero dal versamento del contributo ART per il 2023.
Queste misure mirano a favorire le imprese del settore e ad alleviare il peso dei costi operativi.

Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2023

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Confartigianato evidenzia che, con la nota n. 354468/RU del 26 giugno 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

  • nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
  • la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

NOVITA’: Con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

A tal ultimo riguardo sarà necessaria la compilazione del Quadro A-2 (relativo al trasporto turistico di persone) per la quale, a rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023,

l’esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus compila il Quadro A-2 appositamente dedicato all’inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

Per le modalità di dettaglio si invita a consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000,

per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (trasporto turistico di persone)

Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023

Pubblicata l’Ordinanza ANAS per regolare il traffico sulla SS Regina

E’ stata pubblicata l’attesa Ordinanza 444/2023/MI da parte di ANAS, volta a regolare il traffico dei mezzi pesanti del trasporto merci e persone per il periodo estivo.

Dal 3 luglio e fino al 4 novembre 2023, salvo proroghe, sono introdotte forti limitazioni al transito dei mezzi pesanti, con fasce e differenti in base alla lunghezza e al trasporto di merci o persone, nel tratto tra i Comuni di Colonno, Sala Comacina e Tremezzina, sia in direzione Menaggio sia in direzione Como, come da seguente schema riepilogativo.

S.S. 340 Regina dal Km 19+700 al Km 23+500

Territorio dei Comuni di Colonno, Sala Comacina e Tremezzina

DIREZIONE MENAGGIO

 Lunghezza superiore a 9,1 m e fino a 11,00 mLunghezza superiore a 11,00 m eccetto autobus
Dalle 0.00 alle 06.30  
Dalle 06.30 alle 14.00 Divieto di Transito
Dalle 14.00 alle 19.30Divieto di TransitoDivieto di Transito
Dalle 19.30 alle 21.00 Divieto di Transito
Dalle 21.00 alle 24.00  

S.S. 340 Regina dal Km 19+700 al Km 23+500

Territorio dei Comuni di Colonno, Sala Comacina e Tremezzina

DIREZIONE COMO

 Lunghezza superiore a 9,1 m e fino a 11,00 mLunghezza superiore a 11,00 m eccetto autobusAutobus lunghezza superiore a 11,00 m
Dalle 0.00 alle 06.30  Divieto di Transito
Dalle 06.30 alle 14.00Divieto di TransitoDivieto di TransitoDivieto di Transito
Dalle 14.00 alle 21.00 Divieto di TransitoDivieto di Transito
Dalle 21.00 alle 24.00  Divieto di Transito

Per approfondimenti si rimanda al testo dell’Ordinanza.

Normativa, locazione senza conducente: finalmente consentita anche in Italia per i trasporti nazionali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69 cd. “Salva infrazioni” che modifica l’art.84 del Codice della Strada relativo alla “locazione di veicoli senza conducente”, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/738 che ha modificato la direttiva base in materia.

Il provvedimento di legge prevede che finalmente anche in Italia sarà possibile l’utilizzo nei trasporti nazionali di veicoli o complessi di veicoli presi in locazione da altri Paesi UE o da società che svolgono l’attività di noleggio, e non più solamente nei trasporti internazionali.

Per considerare legittima tale locazione la norma precisa che devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il contratto di locazione deve prevedere unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  • il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
  • il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

La misura, per cui Confartigianato Trasporti si batte da tempo, serve a porre fine ad una palese discriminazione dei vettori italiani che fino ad oggi, rispetto ai concorrenti vettori esteri, potevano utilizzare tali veicoli e complessi di veicoli solo in caso di trasporti internazionali.

Fisco: al via le deduzioni forfettarie 2023 per autotrasportatori a 48 euro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato gli importi relativi alle agevolazioni fiscali 2023 per gli autotrasportatori, inerenti al periodo d’imposta 2022, e conseguentemente è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Confartigianato precisa che tali importi sono confermati nella misura degli anni precedenti e derivano dalla dotazione finanziaria complessiva pari a 70 milioni di euro, salvo quanto avvenuto in via emergenziale per le dichiarazioni 2022 unicamente a causa dello scoppio dell’emergenza ucraina.

Bando investimenti 2023: pubblicato in G.U. il decreto del MIT che dà il via agli incentivi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 23/5/2023 il D.M. n. 97 del 12 aprile 2023 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli.

Si rammenta che beneficiarie della misura di incentivazione sono le imprese di autotrasporto merci in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.

Come per la precedente edizione degli incentivi, la dotazione finanziaria complessiva è così suddivisa:

  • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione);
  • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimenti:

  • acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda.

Si ricorda che sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati a partire dalla data del 24 maggio 2023.

Sono ammessi a beneficio anche i veicoli acquistati mediante locazione finanziaria.

CTS – Confartigianato Trasporti Servizi – si rende disponibile ad assistere le imprese per l’intero percorso, dalla fase di PRENOTAZIONE alla fase di RENDICONTAZIONE, con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la tempestività dell’invio della richiesta di contributo.

Per effettuare la richiesta di Prenotazione e partecipare al Bando Investimenti annuale 2023 sarà sufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (che dovrà riportare data successiva al 24 maggio 2023)

Compila il form qui sotto per prenotarti e per predisporre la domanda di richiesta contributi.
Questo il link https://smart.mycts.it/it/richiesta-annuale-mit-2023/

Per info CTS: TEL 345 6841526 Email: investimenti@artigiani.it

Bonus GNL: dal 15 giugno 2023 attiva la piattaforma Agenzia Dogane per le domande del credito d’imposta

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti il decreto direttoriale n. 198 del 15/05/2023 a firma dell’Ing. Vito Di Santo (DG Sicurezza stradale e Autotrasporto) che dispone, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00, l’apertura della piattaforma dell’Agenzia delle Dogane per la presentazione delle domande del credito d’imposta al 20% per l’acquisto del gas naturale liquefatto (GNL) nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022.

La piattaforma sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno e fino alle ore 24.00 del 6 luglio 2023.

Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto merci conto terzi che esercitano con mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per la presentazione delle domande rimangono le medesime utilizzate per i crediti di imposta relativi ai bonus “gasolio” e “AdBlue”.
L’istanza va corredata con i files “fatture” e “targhe” come specificato nel decreto allegato.

Le risorse sono assegnate sotto forma di credito di imposta, agli aventi diritto nella misura del 20 % della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre dell’anno 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto, impiegato dai beneficiari nei veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea con la comunicazione C (2023) 1711 final, detto contributo non può superare il valore determinato con la formula di seguito riportata:

0,50 * (p(t) – p(ref) * 1.5) * q

Dove:
– p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro;
– p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall’impresa nel periodo di riferimento (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) espresso in euro;
– q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.

Pertanto
q = q(feb-ago_2022) + minore[q(sett-dic_2022);0,7*q(sett-dic_2021)].

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Revisione Veicoli Pesanti: introduzione del limite temporale per modificare la prenotazione presso un UMC o un “Centro 870”

Confartigianato informa che con la circolare 18 aprile 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha previsto che a decorrere dalla data del 22 maggio 2023 entreranno in vigore alcune modifiche relative al servizio informatizzato di prenotazione delle attività di revisione dei veicoli e delle operazioni tecniche di collaudosvolte presso un ufficio provinciale Motorizzazione oppure presso una sede esterna (c.d. “centro 870”).

Difatti, a decorrere dalla stessa data, non sarà per più possibile effettuare una prenotazione di una operazione tecnica già prenotata, riferita ad uno stesso veicolo, sull’intero territorio nazionale.
La modifica della prenotazione effettuata senza la ripetizione del pagamento già effettuato a titolo di tariffa ed eventualmente di diritti, deve avvenire entro un termine determinato.

In sintesi, l’utente interessato che ha prenotato un’operazione di revisione o di collaudo presso un UMC o presso un centro 870, può modificare la targa del veicolo oppure spostare la prenotazione su altra data e/o altra sede entro le ore 23:59 del giorno precedente la relativa seduta.
Nel caso del superamento di tale termine, non sarà più possibile modificare la prenotazione.

Infatti, ogni successiva operazione successiva a tale termine sarà considerata come ex novo e quindi soggetta al pagamento delle tariffe e dei diritti, e gli eventuali importi già corrisposti non potranno più essere oggetto di restituzione.

Inoltre, la circolare in esame precisa che nel caso in cui la prenotazione originaria sia relativa ad una revisione e vi sia stata una modifica di targa o spostamento di data della seduta, il sistema produrrà il modello TT 2100 che consentirà il permesso per condurre il veicolo esclusivamente nella data della visita stabilita.

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