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Tag: Autotrasporto

Dichiarazione di transito: chiarimenti dell’Agenzia dogane sulle modalità di compilazione

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, ha modificato ed integrato la precedente circolare n. 10/D/2024 emanata dalla medesima Agenzia.

Con la nuova circolare in esame, l’Agenzia ha precisato che, tenuto conto della numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto, con riferimento alla presentazione delle merci, non possono essere stabiliti a priori tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale.
Il termine dichiarato deve intendersi accettato, salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.

La circolare precisa e conferma che nella dichiarazione di transito non è possibile rilasciare indicazioni generiche o difficilmente interpretabili o contradditorie (come ad es. camion, aereo e/o rimorchio) in relazione al mezzo di trasporto scelto per la consegna ed al fine di evitarne l’eventuale sostituzione durante il tragitto.

I soggetti titolari dello status di AEO possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito inserendo nell’apposito campo il codice del proprio certificato AEO.

Per quanto concerne le merci trasportate con unità di trasporto multimodale (container, casse mobili e semirimorchi) quando al punto di partenza non si sia in grado di conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, il titolare del regime di transito può essere autorizzato ad indicare nei documenti di accompagno il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio a condizione che tali unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.

Circolare n. 16 del 29 maggio 2024 Agenzia delle Dogane

Trasporto Merci conto terzi: Obbligo di iscrizione al “REN-Noleggi” per i veicoli in locazione senza conducente

Il 15 luglio 2024 è stata la data ultima per le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi 

che abbiano all’attivo almeno un veicolo a titolo di locazione senza conducente per registrarsi sul Registro elettronico nazionale – Noleggi.


Come noto la circolare prot. n. 25355 del 17 novembre 2023 del Mit ha introdotto l’onere di registrazione al Ren – Noleggi dei contratti di noleggio senza conducente

per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al Registro elettronico nazionale.

L’obbligo alla registrazione al Ren – Noleggi riguarda le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al Ren che abbiano all’attivo almeno un veicolo a titolo di locazione senza conducente.

Per l’impresa che dispone di un solo veicolo e quest’ultimo è detenuto a titolo di locazione senza conducente,

non è necessario che il contratto sia registrato all’Agenzia delle Entrate.


Va registrato sul Ren – Noleggi anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al Ren.


Sono escluse dall’onere di registrazione in esame le imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:

  • direttamente alla Motorizzazione Civile territorialmente competente ove ha sede l’impresa;
  • tramite un operatore professionale ( agenzia di pratiche auto) – autorizzato alle operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

E’ importante ricordare che:

  • a bordo di ogni mezzo devono essere conservati il contratto di locazione, o suo estratto autenticato, e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente
  • i veicoli di cui l’impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009 e quindi per i futuri rinnovi di tale requisito si dovrà tener conto anche dei veicoli a noleggio (massimale di 9.000 euro per il primo veicolo con l’aggiunta di 5.000 euro per ogni altro veicolo anche a noleggio).
  • chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente senza rispettare le condizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.
  • alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

Tempi di guida e riposo: l’Unione Europea aggiorna le infrazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione

recante la modifica della Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 e della Direttiva 2002/15/CE relativa alle infrazioni sui tempi di guida e di riposo.

Le disposizioni normative in esame hanno introdotto un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.

Come è noto nell’ anno 2020, il Regolamento UE 2020/1054 aveva previsto disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita, di lesioni gravi e di distorsione della concorrenza nel mercato del trasporto su strada.

La Direttiva in esame aggiorna le tabelle dell’allegato III della Direttiva 2006/22/CE, le principali novità riguardano in particolar modo, la classificazione dei criteri di rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, e dovrà essere recepita da tutti i Paesi comunitari entro il 14 febbraio 2025.

Nel dettaglio:

INFRAZIONI IMMEDIATO RISCHIO SICUREZZA STRADALE

  • Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore
  • Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore
  • Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale
  • Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive
  • Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato
  • Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)
  • Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)
  • Guida con una carta del conducente ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)
  • Presenza nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo
  • Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

Per tutte le altre classificazioni si rimanda alla lettura della tabella in allegato alla Direttiva UE.

Per comprendere il significato e il livello di gravità di una disposizione, occorre prendere visione di una serie di normative comunitarie in materia, in particolare i Regolamenti UE n. 694 e 695 del 02/05/2022, con cui sono individuate e classificate in modo puntuale le infrazioni che possono portare alla perdita dell’onorabilità.

Le disposizioni in esame prevedono, inoltre, che se si superano le tre infrazioni per conducente ogni anno la gravità dell’infrazione aumenta

e che laddove si raggiunge il limite di tre infrazioni molto gravi per conducente per anno viene avviata la procedura che può portare alla perdita dell’onorabilità e quindi alla interruzione della attività di autotrasporto.

Si tenga presente che «il numero di infrazioni per conducente per anno» rappresenta un valore medio, calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità per il numero medio di conducenti – e non del numero dei veicoli – durante l’anno.

Tale modalità trova la sua giustificazione proprio per garantire la coerenza della valutazione delle imprese a prescindere dal numero dei loro dipendenti.

Tali disposizioni normative sono oggetto di aggiornamento con la citata direttiva 2024/846, con cui sono aggiunte nuove infrazioni, spesso legate ai tempi di riposo riconsiderati con il pacchetto mobilità e all’introduzione del nuovo tachigrafo intelligente.

Gazzetta ufficiale UE n. 846 del 31/05/2024

CQC Extra-UE: chiarimenti del Ministero sulla validità in Italia

Con la circolare 22 maggio 2024 la Direzione Generale della Polizia Stradale ha confermato e ribadito come un conducente professionale che abbia conseguito la CQC in un paese extra-UE, non può guidare veicoli industriali in Italia fino a che non avrà una CQC rilasciata da uno stato membro.

La circolare precisa, pertanto, che non trova efficacia la disposizione normativa che si applica alle patenti extracomunitarie, che permettono di guidare fino a un anno dall’acquisizione della residenza in Italia.

Milano, angoli ciechi: il Comune ripristina l’obbligo dei sistemi di rilevamento

Il Comune di Milano riattiva l’obbligo dell’installazione dei dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco sui mezzi pesanti per l’accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission Zone – Area B, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato del 26 febbraio 2024.

Come noto, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dallo stesso Comune contro la sentenza del TAR Lombardia, che aveva annullato la delibera n. 971 dell’11 luglio 2023,

istitutiva del divieto di circolazione nella ZTL (area B e area C) dei veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 sprovvisti di un apposito adesivo di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

A seguito di tale decisione il Comune di Milano ha quindi riattivato il divieto di accesso e circolazione per i suddetti veicoli privi di tali sistemi ed ha pubblicato altresì l’allegata Determina dirigenziale n.3869 del 15 maggio 2024 immediatamente efficace,

con la quale ha approvato il Disciplinare dei sistemi di comunicazione e di registrazione della targa per l’accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission Zone – Area B che sostituisce il precedente Disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 11070/2023.

Nel provvedimento in questione sono mantenute le precedenti disposizioni e i termini per ottemperare all’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione dell’angolo cieco.

Si riporta di seguito il link al Comune di Milano dalle quali si possono conoscere le procedure, la documentazione richiesta e i termini perentori per completare l’adeguamento:


https://artemessaggio.comune.milano.it/web/guest/area-b-divieto-di-accesso-e-circolazione-a-camion-e-autobus-privi-di-sistemi-di-segnalazione-dell-angolo-cieco

Esodo estivo 2024: calendario previsioni del traffico di giugno/luglio

La Polizia di Stato ha pubblicato il comunicato di Viabilità Italia relativo al Piano dei servizi per l’esodo estivo 2024 dei mesi di giugno e luglio, unitamente al calendario delle previsioni di traffico intenso per questo periodo, contenente le informazioni e le misure preventive, operative e gestionali finalizzate ad offrire ogni utile notizia e supporto a coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime settimane, contribuendo a garantire la sicurezza negli spostamenti.

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

– domenica 30 giugno dalle 07.00 alle 22.00;
– sabato 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
– domenica 7 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
– sabato 13 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
– domenica 14 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
– sabato 20 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
– domenica 21 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
– venerdì 26 luglio dalle 16.00 alle 22.00;
– sabato 27 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
– domenica 28 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Il Piano è disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.

TAXI – Continua il confronto con il Governo. Urge soluzione sui decreti per evitare il caos

Lo scorso 17 giugno 2024 si è svolto un incontro significativo tra le rappresentanze del comparto taxi e il vice ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Edoardo Rixi.

Al centro della discussione, i decreti RENT, Foglio di Servizio e il DPCM Piattaforme, cruciali per la regolamentazione del settore.

Il vice Ministro Rixi ha sottolineato l’urgenza di emanare i decreti su RENT e Foglio di Servizio,

evidenziando che il ritardo accumulato di cinque anni dall’entrata in vigore della Legge 12 del 2019 è stato oggetto di rilievi giurisdizionali.

Ha inoltre annunciato che il DPCM Piattaforme sarà affrontato dopo l’estate.

Durante l’incontro, Rixi ha chiarito che i testi definitivi dei decreti non sono ancora disponibili e ha rassicurato che il parere dell’Autorità Garante della Privacy è sostanzialmente positivo.

Tuttavia, ha lamentato l’imbarazzo istituzionale causato dalle anticipazioni non ufficiali riportate dalla stampa, in quanto i testi non sono stati ancora sottoposti all’AGCM e all’ART.

Rixi ha avvertito che il perdurare delle criticità nel rapporto tra domanda e offerta, soprattutto nelle grandi aree urbane, potrebbe costringere il Governo a intraprendere riforme più radicali del settore.

Confartigianato Taxi ha espresso le proprie preoccupazioni. Ha ribadito che i decreti attuativi, pur essendo normative secondarie, fanno riferimento a una legge primaria (L. 12/2019) che non ha mai pienamente convinto la categoria, poiché supera alcuni principi sostanziali della L. 21/92.

Quest’ultima prevedeva che le Regioni avessero il compito di definire gli ambiti operativi territoriali delle licenze e delle autorizzazioni e di pianificare i servizi in base alle modalità di trasporto, stabilendone anche il numero.

Confartigianato Taxi ha inoltre sottolineato che i testi attuali dei decreti non sono soddisfacenti e che qualsiasi ulteriore proposta di modifica rischierebbe di procrastinare ulteriormente la loro emanazione, fornendo al Governo un alibi per una riforma organica del settore con conseguenze imprevedibili.

Pertanto, ha dichiarato di non volersi assumere tale responsabilità allo stato attuale della trattativa.
In particolare, Confartigianato Taxi ha richiesto che il RENT includa una sezione apposita per l’iscrizione degli organismi economici come cooperative e consorzi.

Per quanto riguarda il Foglio di Servizio, ha ribadito la necessità di mantenere una chiara distinzione operativa tra i servizi taxi, destinati all’utenza indifferenziata, e i servizi NCC, rivolti all’utenza specifica.

Infine, per il DPCM Piattaforme, Confartigianato Taxi ha affermato che le regole devono essere uguali per tutti gli operatori economici, indipendentemente dal fatto che si occupino di intermediazione o di trasporto aggregato.

Ha precisato, tuttavia, che il decreto non può includere nell’intermediazione tutti i soggetti economici a causa della diversa natura dei contratti.

Ecobonus acquisto veicoli a basse emissioni inquinanti – rimodulazione incentivi 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 25-05-2024) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”. Le risorse disponibili ammontano a 950 milioni di euro (di cui al DPCM 6/4/2022 e ss.mm.ii) a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l’anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di 1 miliardo di euro.

Il contributo – che dovrà essere prenotato dal concessionario – è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare veicoli non inquinanti, destinati al trasporto di persone o merci, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2024.

La nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti sarà attiva dal 3 giugno 2024 alle ore 10.00 (https://ecobonus.mise.gov.it/). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

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Traforo Monte Bianco: ridotte le ore di chiusura nel mese di giugno

GEIE-TMB, l’organismo che gestisce il traforo del Monte Bianco nel mese di giugno ha ridotto di due ore le chiusure del traforo per i lavori di manutenzione.

I nuovi orari di chiusura, programmati per l’esecuzione dei lavori di risanamento dell’impalcato stradale, nel mese di giugno sono così aggiornati:

Nei giorni del 3, 4, 5 e 6 giugno, 10, 11 e 12 giugno, 13, 17 e 18 giugno la chiusura sarà dalla 19.30 alle 6 del mattino.
Per l’ultima fase dei lavori è prevista una chiusura prolungata di 30 ore e 30 minuti per completare le operazioni, a partire dalle 23.30 di mercoledì 19 giugno fino alle 6 di venerdì 21 giugno.

Il 27 giugno, inoltre, il tunnel sarà chiuso dalle 23.30 alle 6 del giorno successivo per altro tipo di manutenzione.

Brennero, Confartigianato Trasporti: la Commissione UE da ragione all’Italia contro gli abusi dell’Austria

Confartigianato Trasporti accoglie con pieno favore il parere motivato con il quale la Commissione Europea ha riconosciuto le ragioni dell’Italia sulla violazione dell’art. 259 del TFUE da parte dell’Austria per 4 tipologie di divieti del Tirolo lungo l’asse del Brennero: divieto notturno; divieto settoriale di circolazione per alcune merci; divieto invernale di circolazione nelle giornate di sabato; sistema “contagocce”, che limita la circolazione dei mezzi pesanti e del traffico merci a Kufstein, in direzione dell’Italia.

“Finalmente il parere della Commissione europea certifica quanto Confartigianato Trasporti sostiene da tempo: l’Austria da anni attua misure per ostacolare la libera circolazione delle merci e frenare la concorrenza leale nel mercato unico”. Lo afferma Amedeo Genedani Presidente nazionale dell’Associazione, che da anni segue l’annosa questione denunciando a tutti i livelli istituzionali la gravissima situazione.

Da tempo Confartigianato è impegnata con studi, iniziative e manifestazioni pubbliche, atti parlamentari, incontri col Governo e rappresentanti dell’Ue, a far comprendere l’importanza dell’attraversamento delle merci per il valico del Brennero come questione prioritaria per l’export italiano, di cui l’autotrasporto su gomma è vettore.

“Il parere della Commissione Ue coglie perfettamente i contenuti delle denunce del Governo italiano. Un doveroso ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – conclude Genedani – per aver accolto le istanze di Confartigianato Trasporti e aver portato avanti con decisione in seno al Consiglio dei Ministri gli atti conseguenti per intraprendere l’iniziativa nei confronti dell’Austria”.

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