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Tag: Sentenza

Appalti: aggiornamenti giurisprudenziali

In tema di affidamento diretto, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 503 del 15/01/2024 ha ricordato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”;

In tema di clausole sociali, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con la sentenza n. 807 del 25/01/2024, ha affermato che “deve consentirsi un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, per contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto”.

Detta sentenza ha rilevato come la sopra richiamata interpretazione della clausola sociale sia “conforme ai principi nazionali ed eurounitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.  La clausola sociale di assorbimento opera nell’ipotesi di cessazione d’appalto e subentro di imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’affidatario. L’effetto della stessa è quello di condizionare la libertà economica e i principi dell’economia di mercato al fine di perseguire interessi socialmente rilevanti, come il diritto al lavoro. La Costituzione italiana esordisce affermando che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” (art. 1), cui si accompagnano le disposizioni costituzionali che si occupano di lavoro, fra le quali gli artt. 35 e 36. D’altro canto, l’art. 41 Cost., norma base della Costituzione economica, sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata sia pur condizionandola a che essa non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o a danno della sicurezza, della libertà o della dignità umana (comma 2). Essa non riserva un’espressa attenzione alla concorrenza, con la conseguenza di renderla un riflesso del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale. L’esplicita menzione della concorrenza nel testo costituzionale si trova, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nell’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della “tutela della concorrenza” (art. 117 comma 2 lett. e). Ma è attraverso la normativa eurounitaria, che trova ingresso nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 11 Cost., che la concorrenza ha assunto il rilievo attualmente attribuitole. Nel contesto costituzionale si richiede, al fine di legittimare il modello regolativo delle clausole sociali, l’armonizzazione e il bilanciamento dei diritti sociali con le libertà economiche. Già nella prospettiva costituzionale, nella quale la stessa norma chiave sulla libertà economica funzionalizza quest’ultima all’utilità sociale, la clausola sociale è ritenuta avente una portata elastica, condizionata al giudizio di compatibilità delle scelte organizzative degli operatori economici, così da evitare il sacrificio totale delle esigenze (organizzative) imprenditoriali, che comporterebbe il venir meno del nucleo distintivo dell’attività imprenditoriale, appunto l’organizzazione a proprio rischio (e quindi a propria scelta) di mezzi e risorse. Le esigenze di bilanciamento fra diritti costituzionalmente protetti impediscono quindi di attribuire alle prerogative dei lavoratori una valenza assoluta, dovendo essere contemperate con altre esigenze di tutela, pure costituzionalmente garantiteIn tale prospettiva la clausola sociale, perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con le prerogative di organizzazione imprenditoriale che costituiscono espressione di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.”.

L’Odontotecnico come Professione sanitaria: avviato l’iter per il riconoscimento. Confartigianato: “Una svolta storica”

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 932/2024 pubblicata il 31 gennaio, ha aperto la via al riconoscimento degli odontotecnici come professionisti del settore sanitario. Questa svolta arriva a seguito dell’appello presentato da Confartigianato Imprese Odontotecnici, segnando un punto di svolta nel lungo percorso per il riconoscimento della professione sanitaria degli odontotecnici.

La decisione del Consiglio di Stato segue un periodo di incertezza causato dal parere non favorevole del Ministero della Salute, che aveva espresso riserve tecniche e giuridiche riguardanti l’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico all’interno delle professioni sanitarie. Tuttavia, il ricorso presentato ha messo in evidenza le carenze istruttorie e motivazionali della Direzione Ministeriale, conducendo infine all’accoglimento dell’appello.

Il Rappresentante provinciale degli Odontotecnici di Confartigianato Cuneo, Giovanni Bottero, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, definendolo un “traguardo storico” per la categoria.

«Questa vittoria – spiega Bottero – non solo riconosce la professionalità e la competenza degli odontotecnici ma pone anche le basi per un veloce processo di attribuzione dello status di professione sanitaria. In aggiunta, questa sentenza rappresenta una vittoria significativa non solo per gli odontotecnici ma per l’intero settore sanitario. L’inclusione degli odontotecnici tra le professioni sanitarie riconosce il ruolo cruciale che questa figura professionale svolge nella cura e nel benessere dei pazienti. È il frutto di anni di impegno e dedizione e un passo avanti verso un sistema sanitario più inclusivo e rappresentativo delle sue diverse componenti. Continueremo a impegnarci affinché questo riconoscimento si traduca in miglioramenti concreti per la professione e per i servizi offerti ai cittadini».

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante passo avanti nella lotta per l’uguaglianza e il riconoscimento professionale nel settore sanitario, evidenziando l’importanza di una valutazione equa e basata su meriti effettivi delle diverse professioni che contribuiscono alla salute pubblica.

Confartigianato Imprese Odontotecnici continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità competenti per assicurare che il processo di riconoscimento proceda senza ulteriori ostacoli, garantendo agli odontotecnici il posto che meritano all’interno del sistema sanitario.

Compensazioni caro materiali: la sentenza del Tar Puglia

Una recente sentenza del TAR Puglia, la n. 334 del 20 settembre 2023, si è espressa in tema delle compensazioni previste dall’ex art. 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate.

La Sentenza, in sintesi, offre un’interpretazione della normativa affermando il principio per il quale qualora la stazione appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all’appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l’appalto in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma – legittimamente procede all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi e ne richiede la restituzione.

Come ribadito dal giudice, l’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, che ha previsto il meccanismo compensativo per i rincari di materiali e carburanti, è limitato agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con il termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, tra i quali non rientra quello oggetto della vicenda giacché la relativa offerta è stata presentata successivamente a tale data.

Dunque, il Tar, essendo state erroneamente liquidate le somme a titolo di compensazione in mancanza dei presupposti di legge, accoglie il ricorso del Comune che ha annullato in autotutela la precedente determinazione comunale che le riconosceva e ha correttamente preteso la restituzione di tali somme.

Sempre in materia di appalti pubblici, in una recente Sentenza del TAR Lazio Sez. IV del 26.09.2023 n. 14225 in tema di verifica dell’offerta tecnica, il Giudice amministrativo ha affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a verificare la presenza di documento di offerta tecnica, omesso dal concorrente, nella banca dati ANAC”

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