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Tag: inapa

Assegno unico 2023

L’INPS, con circolare apposita ha comunicato le modalità operative per l’erogazione dell’Assegno Unico per il 2023.

Per Tutti coloro che hanno già presentato una domanda di assegno unico nel 2022 e la stessa non sia stata revocata, rinunciata o respinta, l’INPS erogherà in modo automatico l’assegno per il 2023. 

È del tutto evidente che l’INPS erogherà la prestazione sulla base dei dati posseduti negli archivi; pertanto, qualora vi sia l’interesse ad ottenere un importo collegato ai valori ISEE, sarà necessario presentare una nuova DSU. 

Si ricorda che l’ISEE valido fino al 31 dicembre 2022 è utilizzato per determinare gli importi AUU dei mesi di gennaio e febbraio 2023; inoltre la DSU presentata entro il 30 giugno comporta l’erogazione degli importi a questa collegati sin da marzo.
Qualora vi siano variazioni del nucleo familiare sarà sufficiente intervenire sulla domanda già presentata ed eventualmente presentare una nuova DSU (nascita, decesso, disabilità ecc.).

Sarà invece necessario presentare una nuova domanda per tutti coloro che, pur avendo figli fino a 21 anni, non hanno mai beneficiato dell’assegno unico.

Anche nel caso di nuovi nati nel corso del 2023 dovrà essere presentata una nuova domanda oppure effettuare la variazione del nucleo familiare.

Come l’anno passato la decorrenza della prestazione sarà collocata al mese di marzo 2023 nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno; in caso contrario la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.


Il Patronato INAPA – tel. 0342 514343 Roberta Zironi, Silvia Fiori – resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Bonus iscrizione ai centri estivi

Con messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla richiesta del bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia previsto dall’articolo 2/6° comma del DL n. 30/2021, convertito con L. 61/2021.

DESTINATARI e IMPORTO

Il beneficio, di importo massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, spetta ai genitori di figli conviventi minori di anni 14 o disabili a prescindere dall’età, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

– iscritti alla Gestione Separata

– autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, commercianti

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al bonus baby-sitting e, a differenza di quest’ultimo, è concesso a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Il beneficio può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori purché nelle stesse giornate della settimana prescelta, l’altro genitore:

·         non svolga attività lavorativa in modalità agile;

·         non svolga alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;

·         non fruisca del congedo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 30/2021.

Il beneficio è, inoltre, incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.

DOMANDA

 La domanda per ottenere il bonus deve essere presentata, attraverso i canali telematici INPS entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione ai centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc. Inoltre servirà indicare il codice fiscale o la PIVA del centro) ed occorre indicare i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato dal richiedente.

Questa prestazione è soggetta ad un limite di spesa da parte dello Stato.

Per maggiori informazioni e per la predisposizione e l’invio della domanda contatta l’ufficio INAPA tel.0342 514343 e chiedi delle referenti: Roberta Zironi o Silvia Fiori.

Assegno unico universale dal 1° luglio 2021

E’ diventato legge l’assegno unico “universale” per ogni figlio fino ai 21 anni di età a partire da luglio 2021, per autonomi e partite IVA.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, infatti l’assegno unico sostituirà in un solo colpo: gli assegni nucleo familiare, il bonus bebè, le detrazioni figli a carico, il bonus mamma.

L’assegno avrà un valore massimo di 250 euro ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia, di fatto un importo mensile per  tutte le famiglie che hanno un figlio a carico fino a 21 anni.

L’importo subirà modifiche in base all’ISEE e sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori. In caso di maggiore età potrà essere erogato direttamente nei confronti dei figli.

A breve il Caaf Confartigianato di Sondrio offrirà il servizio di elaborazione della Dichiarazione ISEE.

QUESTA E’ UN’IMPORTANTE NOVITA’ per gli autonomi, fino ad oggi
esclusi
 dall’applicazione dell’assegno nucleo familiare, infatti
l’assegno andrà a tutte le famiglie, comprese quelle  dei lavoratori autonomi e delle partite IVA

Per maggiori informazioni: Ufficio INAPA tel.0342 514343 Roberta Zironi – Silvia Fiori.

Covid-19: le novità dell’INAIL e l’assistenza del Patronato INAPA. La sicurezza sul lavoro. Le prestazioni di WILA.

L’emanazione dei vari DPCM, del “Protocollo condiviso” del 14 marzo tra le associazioni di categoria datoriali e sindacali con il Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro nonché le prossime fasi di riapertura delle attività, ci vedono coinvolti nella più ampia diffusione di alcune importanti notizie per le aziende artigiane.

Per questo portiamo alla vostra attenzione:

– Covid-19 malattia/infortunio: circolare 13/2020 INAIL – Assistenza del Patronato
– Protocollo sicurezza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
– prestazione WILA per l’acquisto dei DPI – assistenza ufficio welfare e bilateralità

COVID-19 malattia/infortunio, le novità dell’Inail e l’assistenza del Patronato INAPA

Nel caso di azienda chiusa il cui lavoratore sia colpito dal Virus Covid 19 l’assenza deve essere trattata come “malattia” e questo vale anche per il periodo di quarantena.
Il Decreto Legge “Cura Italia” 18/2020 ha previsto alcune regole specifiche che riguardano la tutela infortunistica per chi è stato contagiato in occasione dell’attività lavorativa, considerando tale contagio a tutti gli effetti come un infortunio sul lavoro, estendendo al Coronavirus una tutela già esistente per altre patologie di origine virale. 
La norma quindi ammette che, in caso di contagio da Covid-19 sul lavoro, il lavoratore sia coperto dalla tutela assicurativa INAIL, riconducendo tale patologia alla causa virulenta.
Precisiamo che il contagio avvenuto in occasione di lavoro non comporta che per qualsiasi contagio si acceda alle tutele INAIL, ma devono essere presenti delle specifiche condizioni. Un evento viene considerato infortunio quando sono contemporaneamente presenti: la causa violenta, la lesione e l’occasione di lavoro. 
Mancando anche solo uno di questi elementi non siamo in presenza d’infortunio, ma di malattia comune.

L’occasione di lavoro in una situazione di infezione virale generalizzata come quella che stiamo vivendo, è senza dubbio l’elemento più difficile da valutare e diviene veramente difficile individuare se il virus sia  stato contratto in ambiente di lavoro o fuori da questo.

La circolare INAIL n. 13/2020 precisa che ci sono situazioni in cui la presunzione di origine professionale/lavorativa è facile da individuare ; ad esempio per tutti gli operatori in ambito sanitario quali medici, infermieri, inservienti e coloro che si occupano dei servizi di pulizia, manutenzione, cucina e simili; ovvero le figure che garantiscono il funzionamento di una struttura sanitaria. 
La motivazione della applicazione della “presunzione” che la contrazione del virus dipenda dall’occasione di lavoro è da ricercarsi nella altissima possibilità che gli operatori della sanità hanno di venire contagiati in relazione alla necessità di operare in presenza delle persone che devono essere assistere.

Ad una situazione di alto rischio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza. In via esemplificativa : gli addetti al front-office, i cassieri, addetti alle vendite/banconisti etc.

Per questo la circolare prevede che per aprire un caso di malattia-infortunio ci devono essere: un certificato medico che metta in stretta correlazione il lavoro eseguito con il contagio avvenuto, con indicazioni precise da parte del medico, una denuncia d’infortunio telematica da parte del datore di lavoro e un documento che confermi la diagnosi di contagio.
Nei casi in cui l’INAIL non ravveda la presenza di tutte queste concause e soprattutto che il virus sia stato contratto in occasione di lavoro, la pratica d’infortunio verrà declassata a malattia e verrà trasmessa direttamente all’INPS.
Altro elemento importante da tenere presente è che l’infortunio indennizzato dall’INAIL, con il riconoscimento del nesso causale tra la prestazione lavorativa e l’infezione contratta, non è computato ai fini della determinazione dell’oscillazione in malus del tasso applicato all’azienda, non determinando così nessun effetto negativo sul premio INAIL dell’azienda.

Il servizio del Patronato Inapa per i datori di lavoro e i loro lavoratori  

A seguito di quanto sopra ricordiamo che Confartigianato, da sempre vicino alle esigenze delle imprese, tramite il proprio Patronato INAPA sarà a disposizione per seguire le pratiche dei lavoratori coinvolti, in modo completamente gratuito, successivamente alla denuncia d’infortunio fatta dall’azienda .
Il Patronato Inapa ha stipulato una collaborazione con un medico specializzato, al fine di garantire una corretta valutazione sanitaria legata all’epidemia in essere. 
Per questo invitiamo i datori di lavoro a segnalare ai propri dipendenti tale opportunità.
Ricordiamo che il Patronato Inapa a titolo completamente gratuito è altresì a disposizione per i titolari, i soci, i collaboratori delle imprese che necessitano di assistenza per gli eventi d’infortunio o malattia professionale.

La sicurezza sul lavoro, Protocollo e prescrizioni in vista della fase 2 (apertura)  

Le imprese che riapriranno dovranno seguire sia le disposizioni del “Protocollo condiviso” sia le altre prescrizioni che le autorità (nazionali e regionali) stanno elaborando in questi giorni e che saranno rese note in vista della fase 2 (riapertura).
Gli adempimenti in materia di sicurezza e prevenzione avranno un ruolo centrale in quanto si pongono il fondamentale obiettivo di salvaguardare la  salute di tutti gli operatori (artigiani titolari, dipendenti, collaboratori) rispetto al rischio di contagio da Covid 19 ( e non solo). 

Prestazione straordinaria WILA PER LE IMPRESE  

Il Consiglio di Amministrazione di WILA – fondo riservato ai lavoratori – in via straordinaria e vista la situazione ha previsto una prestazione a favore delle imprese con dipendenti,regolarmente iscritti al Fondo Wila, in attività o che riprenderanno nei prossimi mesi e che dovranno dotare i loro lavoratori dei presidi sanitari di protezione individuale per Covid-19.
La prestazione prevede il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato nel periodo che va dal 1°marzo al 31 ottobre 2020. 
Tale prestazione è richiedibile una sola volta, in caso di più fatture si dovrà presentare un’unica richiesta, allegando tutte le fatture. Il termine per la presentazione è di 24 mesi dalla data della fattura.
I presidi sanitari ammessi devono essere conformi alle norme vigenti e sono: 
•    mascherine 
•    guanti 
•    occhiali di protezione. 

Il rimborso è previsto nei limiti del massimale: 
• aziende da 1 a 5 dipendenti fino a € 100,00 
• aziende da 6 a 10 dipendenti fino a € 150,00 
• aziende da 11 a 15 dipendenti fino a € 200,00 
• aziende oltre i 16 dipendenti fino a € 250,00


La documentazione da allegare :
– modello di richiesta Wila
– uniemens aziendale del mese di ripresa per l’azienda sospesa; l’ultimo disponibile per l’azienda in attività
– fatture di acquisto
– copia del pagamento fattura (bonifico o altro).

Il nostro ufficio welfare e bilateralità è disponibile a dare informazioni ed istruire la pratica in modo completamente gratuito.

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