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Tag: Edilizia

Manovra 2024 e appalti pubblici: prorogata la disciplina di adeguamento prezzi

Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) approvata a fine 2023, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, il comma 304 dell’art. 1 della Manovra estende le disposizioni in materia di appalti pubblici recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti: in relazione ai lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 – compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro – lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente alla Legge di bilancio 2024 era al 31 dicembre 2023) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater, che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

“Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

Confartigianato sollecita un intervento immediato

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono i rappresentanti di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, gruppo di categoria presieduto da Paolo Panizza, che riprendono una nota della confederazione nazionale.

Non si è mai fermata, infatti, l’attività di Confartigianato di sollecito e sensibilizzazione nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – in base ai dati di Confartigianato – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri in tutta Italia. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia Sondrio accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo in quanto in ballo c’è il futuro prossimo di micro e piccole imprese e ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori.

Rischio sventato: no del Parlamento Ue ad allargamento della definizione di Pmi in Europa

A larga maggioranza (501 contrari, 120 favorevoli, 10 astenuti), il Parlamento europeo – in seduta plenaria – ha respinto la mozione per modificare la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE.

Da anni, infatti, Confartigianato fa fronte alle richieste da parte di diversi deputati di riaprire la discussione sul contenuto della definizione di micro, piccola e media impresa, che si basa sui seguenti indicatori: un numero di dipendenti fino a 250 occupati, nonché un fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro (in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro).

Il dibattito si è concentrato anche questa volta sulla categoria delle mid-cap, imprese quotate a media capitalizzazione, che secondo alcuni membri del Parlamento Europeo, in particolare i tedeschi, andrebbero incluse nella definizione di PMI.

Il testo respinto oggi dagli eurodeputati, facendo leva sulla necessità di adeguare al tasso di inflazione alcuni criteri previsti dalla Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio, aveva proprio l’obiettivo di realizzare l’inclusione delle mid-cap nella definizione di PMI della Raccomandazione 2003/361/CE.

In particolare, si prevedeva l’innalzamento del numero dei dipendenti – da 250 a 500. Inoltre, si chiedeva che tale aggiustamento non riguardasse solamente alcuni aspetti della legislazione (legata agli obblighi di bilanci e alla rendicontazione non finanziaria) ma dovesse assumere carattere generale.

Confartigianato Imprese ha immediatamente sottolineato a gran voce come ciò avrebbe creato un enorme danno competitivo per le (vere) micro e PMI. Il rischio reale era di includere imprese con risorse economiche e organizzative ben diverse da quelle per le quali la legislazione europea riserva regole specifiche. Tale inclusione avrebbe anche distolto risorse oggi dedicate alle PMI a favore di imprese di dimensione e capacità più grandi, soprattutto rispetto a imprese di micro-dimensione (più del 92%).

“Il voto di oggi – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – testimonia la condivisione della nostra posizione, da non confondere con un’ostinata difesa di un privilegio, di chiusura al mercato. Si tratta piuttosto della necessità di valorizzare un patrimonio – soprattutto italiano – che è l’impresa diffusa nel territorio, la quale contribuisce all’eccellenza del Made in Italy e che ha bisogno di una disciplina “proporzionalmente alleggerita” per le PMI”.

Prestazione energetica edifici: accordo sulla proposta di revisione della direttiva UE

Lo scorso 7 dicembre 2023 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

La direttiva riveduta stabilisce requisiti di prestazione energetica nuovi e più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati nell’UE e incoraggia gli Stati membri a ristrutturare il loro parco immobiliare.

La revisione mira principalmente a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050.

I due co-legislatori hanno raggiunto un accordo sull’articolo 9 bis sull’energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un’autorizzazione.

Secondo le prime informazioni, ogni Stato membro potrà adottare una propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, in risposta alle richieste di flessibilità per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere su quali edifici puntare e quali misure adottare.

Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme riviste prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò porterà a rinnovare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da questi obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, tra cui gli edifici storici, gli edifici agricoli o le case di vacanza. Inoltre:

  • Gli attestati di prestazione energetica (EPC) migliorati si baseranno su un modello comune dell’UE con criteri comuni.
  • Sono previste misure di finanziamento per incentivare e accompagnare le ristrutturazioni, rivolte in particolare ai clienti vulnerabili e agli edifici con le peggiori prestazioni, per combattere la povertà energetica e ridurre le bollette energetiche.
  • Gli Stati membri devono garantire garanzie per gli inquilini, per contribuire a contrastare il rischio di sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti dell’affitto in seguito a una ristrutturazione.

La revisione della direttiva EPBD contiene misure volte a migliorare sia la pianificazione strategica delle ristrutturazioni sia gli strumenti operativi per garantire tali ristrutturazioni, confermando al contempo l’abbandono graduale delle caldaie a combustibili fossili. In base alle disposizioni concordate, gli Stati membri devono:

  • stabilire piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (NBRP) con una strategia nazionale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio e affrontare gli ostacoli rimanenti, come il finanziamento, la formazione e l’attrazione di lavoratori più qualificati.
  • istituire schemi nazionali di passaporto per la ristrutturazione degli edifici (BRP) per guidare i proprietari degli edifici nelle loro ristrutturazioni graduali verso edifici a emissioni zero.
  • creare sportelli unici per i proprietari di case, le PMI e tutti gli attori della catena del valore della ristrutturazione, per ricevere supporto e orientamento dedicati e indipendenti.
  • cessare i sussidi per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva rivista introduce una chiara base giuridica che consente agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas serra, al tipo di combustibile utilizzato o alla quota minima di energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento.
  • stabilire misure specifiche per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo di eliminare completamente le caldaie alimentate da combustibili fossili entro il 2040.
  • considerare ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.

Per quanto riguarda l’ambizione confermata di rendere gli edifici a emissioni zero la norma per le nuove costruzioni, compresa l’installazione generalizzata di impianti a energia solare, sono state concordate le seguenti disposizioni:

  • Tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali dovranno avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, a partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri nuovi edifici, con la possibilità di esenzioni specifiche.
  • Gli Stati membri possono considerare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell’edificio, che comprende la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione.
  • Gli Stati membri devono garantire che i nuovi edifici siano predisposti per l’energia solare, ossia che siano in grado di ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sul tetto. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti, l’installazione dell’energia solare dovrà avvenire gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Tali disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’edificio.
  • Si ritiene che il potenziamento delle disposizioni in materia di precablaggio, punti di ricarica per i veicoli elettrici parcheggi per le biciclette renderà la mobilità sostenibile mainstream. Il precablaggio diventerà la norma per gli edifici nuovi e ristrutturati, facilitando così l’accesso alle infrastrutture di ricarica. Sono previsti anche requisiti più severi sul numero di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali.
  • Gli Stati membri dovranno inoltre eliminare gli ostacoli all’installazione di punti di ricarica, per garantire che il “diritto alla spina” (right to plug, in inglese) diventi una realtà. In generale, i punti di ricarica dovranno consentire la ricarica intelligente e, ove opportuno, la ricarica bidirezionale.

Le prossime tappe

L’accordo provvisorio raggiunto il 7 dicembre 2023 richiede un ulteriore lavoro tecnico prima dell’adozione formale da parte dei co-legislatori. La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento voterà il testo il 23 gennaio 2024. Una volta completato questo processo, sotto la prossima presidenza belga del Consiglio e quindi prima delle elezioni europee del maggio 2024, la nuova legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore come legge.

Superbonus – Confartigianato e Cna: “Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono Confartigianato e Cna che hanno più volte sollecitato, nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato e Cna, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – sostengono le due Confederazioni – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato e Cna, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

Il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo: “Ritengo che sia fondamentale essere uniti per sciogliere un nodo così importante per il settore dell’edilizia, con ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori”.

Preposto, Ministero del Lavoro: nomina sempre obbligatoria

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, in risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto.

In particolare è stato chiesto se:

  • l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

In premessa, la Commissione, richiamando l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro),

ricorda che il preposto è “(una) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto,

quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, si legge nell’interpello, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio:

a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – si può prevedere che il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività,

esercitando poteri gerarchico – funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto,

il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico.

“La risposta della Commissione è sostanzialmente in linea con quanto abbiamo da sempre sostenuto al riguardo” – ha commentato Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia. “La facoltà del datore di lavoro di ricoprire la figura del preposto, qualora ne ricorrano le condizioni, ne valorizza il ruolo, specialmente nelle imprese artigiane, dove lo stesso partecipa direttamente alle attività del cantiere,  trasmettendo buone pratiche e accorgimenti per lavorare in sicurezza”.

Appalti e affidamenti sotto-soglia: la circolare del MIT

Con la circolare del 20/11/2023, n. 298 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tornato a fornire chiarimenti sulle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L’articolo 50, in particolare prevede che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (definite all’art. 14 dello stesso Codice), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);

e) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Attraverso tali disposizioni, spiega il MIT, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il MIT precisa che viene fatta salva, al contempo,  la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Al riguardo nella circolare si ribadisce che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma quindi che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

– del principio del risultato;

– degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;

– dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Il Ministero conclude confermando che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

Bonus edilizi e superbonus: 130 miliardi di crediti in sospeso

Il valore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi arriva a quasi 160,7 miliardi di euro, ma di questi i crediti effettivamente compensati sono solamente 25,5 miliardi. All’appello mancano 135 miliardi di euro, in attesa di essere utilizzati; mentre non è possibile stimare la quota dei crediti incagliati.

Sono questi i numeri che arrivano dal ministero dell’economia in risposta al quesito posto dal deputato M5S Emiliano Fenu, mercoledì scorso in Commissione Finanza della Camera, relativamente all’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In premessa il MEF rappresenta che ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 (superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e 2021 (superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,6 miliardi). Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno, pertanto, disponibili nei primi mesi del 2024.

Per quanto concerne le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus, il MEF indica un importo complessivo pari a 160,685 miliardi di euro, basandosi sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023. Sul totale degli sconti in fattura e delle cessioni del credito il Superbonus pesa per 106 miliardi di euro, mentre quello relativo gli altri bonus edilizi 54,7 miliardi di euro (di cui bonus facciate per 26 miliardi di euro). I crediti compensati sono 25,5 miliardi.

Il Ministero, infine evidenzia che non è possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati», in quanto “l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”.

Superbonus, filiera costruzioni: urgente proroga per i lavori in corso, a rischio sicurezza

In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile.

È quanto sottolineano tutte le sigle della filiera delle costruzioni, tra le quali Anaepa-Confartigianato Edilizia, pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.

Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.

Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.

La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.

Appalti pubblici: da ANAC indicazioni sulla compilazione del CEL

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 03 ottobre 2023, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL), ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.

Tale pubblicazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.. n. 36/2023, nelle more dell’aggiornamento da parte di ANAC dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice.

Fino a nuove indicazioni – chiarisce l’Autorità – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Come previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. L’ANC spiega che questa indicazione è necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione consente, inoltre, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

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