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Tag: Edilizia

Superbonus, filiera costruzioni: urgente proroga per i lavori in corso, a rischio sicurezza

In vista dell’imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomini eseguiti con il Superbonus, è assolutamente necessario individuare una rapida soluzione alle decine di migliaia di cantieri che, anche in virtù del caos normativo e applicativo dello strumento, non riusciranno a terminare i lavori in tempo utile.

È quanto sottolineano tutte le sigle della filiera delle costruzioni, tra le quali Anaepa-Confartigianato Edilizia, pur condividendo la necessità di chiudere la stagione del 110% per aprire una riflessione seria sul futuro dell’efficientamento degli edifici in Italia, in particolare per le famiglie meno abbienti.

Per recuperare i ritardi accumulati è assolutamente necessaria una proroga tale da permettere una conclusione ordinata alla misura, che eviti la perdita improvvisa di centinaia di migliaia di posti di lavoro causata dalla sicura interruzione di migliaia di cantieri che potrebbe derivare dall’insorgere di un enorme contenzioso tra condomìni e imprese e scongiuri la corsa forsennata già in atto per finire i lavori, con conseguente rischio sia per la sicurezza dei lavoratori coinvolti sia per la qualità degli interventi eseguiti.

Una proroga limitata per i soli interventi che dimostrino un concreto avanzamento del cantiere potrebbe risolvere tutti questi problemi con un costo contenuto per le casse dello Stato, di gran lunga inferiore a quello del caos sociale e economico che si determinerebbe lasciando invariata la scadenza a dicembre.

La Legge di bilancio deve offrire una soluzione concreta a un problema che riguarda da vicino migliaia di lavoratori, famiglie e imprese che in buona fede hanno avviato i lavori e ora rischiano di trovarsi in gravi difficoltà.

Appalti pubblici: da ANAC indicazioni sulla compilazione del CEL

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 03 ottobre 2023, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL), ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale.

Tale pubblicazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.. n. 36/2023, nelle more dell’aggiornamento da parte di ANAC dei modelli da utilizzare per l’emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice.

Fino a nuove indicazioni – chiarisce l’Autorità – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all’Autorità mediante il “Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti” disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Come previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 272, sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

In caso di subappalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. L’ANC spiega che questa indicazione è necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione consente, inoltre, di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.

Caro materiali e opere pubbliche: assegnati oltre 458 milioni di euro

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Decreto direttoriale n.190 dell’8 settembre 2023, con l’elenco delle istanze ritenute ammissibili

per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022), inoltrate dalle stazioni appaltanti nella seconda finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Si ricorda che le prossime istanze, riferite al terzo trimestre dell’anno in corso, potranno essere inviate dal 1° al 31 ottobre 2023,

ovvero nella III finestra temporale prevista dall’art. 3 del D.M. 1° febbraio 2023 n.16.

Il decreto ammette a finanziamento 2.913 domande per compensare circa 458,4 milioni di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione,

in relazione agli appalti pubblici di lavori nel secondo trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti.

Come è noto l’articolo 26, del decreto-legge n. 50/22 ha istituito un Fondo finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,

nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

Ulteriori risorse, pari a circa 103,5 milioni di euro, state assegnate alle stazioni appaltanti per le compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali riferiti al secondo semestre del 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2023 del Decreto direttoriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 agosto 2023,

relativo a “Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell’anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione”.

Compensazioni caro materiali: la sentenza del Tar Puglia

Una recente sentenza del TAR Puglia, la n. 334 del 20 settembre 2023, si è espressa in tema delle compensazioni previste dall’ex art. 26 del DL 50/2022 (Decreto aiuti) per far fronte all’aumento eccezionale dei costi dei materiali negli appalti pubblici, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di recupero di somme indebitamente erogate.

La Sentenza, in sintesi, offre un’interpretazione della normativa affermando il principio per il quale qualora la stazione appaltante abbia in un primo momento riconosciuto all’appaltatore i corrispettivi aggiuntivi a titolo di compensazione ma abbia successivamente verificato che gli stessi non gli spettavano – in quanto l’appalto in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma – legittimamente procede all’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di riconoscimento dei corrispettivi e ne richiede la restituzione.

Come ribadito dal giudice, l’ambito applicativo dell’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, che ha previsto il meccanismo compensativo per i rincari di materiali e carburanti, è limitato agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con il termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, tra i quali non rientra quello oggetto della vicenda giacché la relativa offerta è stata presentata successivamente a tale data.

Dunque, il Tar, essendo state erroneamente liquidate le somme a titolo di compensazione in mancanza dei presupposti di legge, accoglie il ricorso del Comune che ha annullato in autotutela la precedente determinazione comunale che le riconosceva e ha correttamente preteso la restituzione di tali somme.

Sempre in materia di appalti pubblici, in una recente Sentenza del TAR Lazio Sez. IV del 26.09.2023 n. 14225 in tema di verifica dell’offerta tecnica, il Giudice amministrativo ha affermato che: “la stazione appaltante non è tenuta a verificare la presenza di documento di offerta tecnica, omesso dal concorrente, nella banca dati ANAC”

Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006. In particolare, tali condizioni prevedono che:

  1. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  3. l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Anaepa scrive a Salvini: ‘Gravi ritardi per erogazione risorse contro caro-materiali’

Anaepa-Confartigianato assieme ad altre confederazioni del comparto ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per esprimere la preoccupazione della filiera in merito ai ritardi nella liquidazione delle risorse spettanti per effetto del caro materiali nei contratti pubblici.

Le misure introdotte dal Governo finalizzate al sostegno delle imprese per far fronte al caro materiali hanno imposto alle Regioni di adeguare costantemente i listini prezzi nonché l’istituzione del Fondo compensazioni, destinato a finanziare le stazioni appaltanti in caso di insufficienza delle risorse.

I presidenti di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, e di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio sottolineano che è “preoccupante constatare come numerose stazioni appaltanti abbiano accumulato significativi ritardi nell’erogazione delle risorse ascrivibili al fondo del ministero, impedendo così alle imprese di ricevere le somme a cui legittimamente hanno diritto. L’attuale scenario – proseguono – sta generando un contesto di estrema difficoltà, con gravi conseguenze che minacciano la stessa sopravvivenza delle aziende. Costrette a sopportare oneri economici aggiuntivi, queste imprese si trovano in una situazione insostenibile, private della possibilità di recuperare le somme spettanti”.

Alla luce delle gravi conseguenze già affrontate dal settore, Anaepa Confartigianato auspica un intervento del ministro per accelerare i tempi di erogazione delle risorse.

Spese efficienza energetica e sismabonus 2023: come richiedere il contributo a fondo perduto

Il 25 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 198 il decreto 31 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“, previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Il contributo a fondo perduto è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 a persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di efficienza energeticasisma bonusfotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (art. 119, comma 8-bis.1, del DL n. 34/2020);
  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i richiedenti devono inviare entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti sopramenzionati. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, saranno individuate le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

L’Agenzia delle entrate determinerà l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze.

Dalla filiera delle costruzioni proposta su evoluzione delle norme su eco-sisma bonus

La nuova Direttiva Europea sull’efficientamento energetico degli edifici prevede che tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica «E» entro il primo gennaio del 2030, per salire alla classe «D» nel 2033 e, infine, ad emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell’edilizia sono fondamentali per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell’impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato.

Le Associazioni della filiera delle costruzioni – Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Rete Professioni Tecniche, Assocond Co.Na.F.i. –  hanno elaborato linee guida di una proposta comune sull’evoluzione della disciplina incentivante in materia di eco-sisma bonus, anche alla luce delle prime proposte legislative in materia, individuando alcuni punti ritenuti essenziali per garantire un’efficace politica volta a favorire la riqualificazione degli edifici.

Fermo restando il mantenimento di tutte quelle misure ordinarie che hanno contribuito negli ultimi 20 anni  alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici, in ragione degli obiettivi di decarbonizzazione, risparmio e messa in sicurezza degli immobili, fissati dall’Unione Europea, è auspicabile una programmazione pluriennale degli interventi incentivati con un piano industriale di lungo periodo (20/30 anni) con garanzia della sua sostenibilità finanziaria nell’ambito del bilancio dello Stato. Il tutto legato al conseguimento di specifici obiettivi di efficientamento/messa in sicurezza (2 classi energetiche; 1 classe sismica, salvo revisione metrica) a prescindere dall’individuazione delle tipologie e tecnologie connesse agli interventi.

Proprio per questo, la normativa primaria dovrebbe limitarsi a fissare gli obiettivi generali come il miglioramento delle classi di efficienza e di rischio, demandando normativa di carattere regolamentare la fissazione puntuale della tipologia di interventi e lasciando alla progettazione dei professionisti – sempre nel rispetto degli obiettivi generali della norma primaria – la possibilità di declinare soluzioni di natura tecnica, anche innovative visto il contesto tecnologico in divenire.

Sarebbero in questo modo affrontabili i necessari aggiustamenti in sede di coordinamento della normativa “energetica” vigente con, magari, una ridefinizione maggiormente efficace della metrica di riferimento per la misurazione dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica, nonché della tassonomia di sostenibilità in corso di definizione a livello sovranazionale. La stessa funzione del Consulp (Consiglio Superiore Lavori Pubblici) dovrebbe uscirne rafforzata come riferimento cui demandare l’emissione di pareri, riconosciuti anche dal MEF, sulle problematiche tecnico-amministrative dell’esecuzione degli interventi e di applicazione dell’incentivo.

Altro elemento sottolineato dalla filiera è il consolidamento delle procedure di controllo, anche mediante il ricorso alle asseverazioni dei professionisti, che hanno dato prova di essere un elemento importante per contrastare illeciti e truffe.

La misura dell’incentivo dovrebbe inoltre essere definita, piuttosto che attraverso il riferimento al reddito del beneficiario, con un sistema che garantisca sempre la copertura integrale del costo dell’intervento, ripartita tra intervento pubblico diretto (% di copertura delle spese) e ricorso a mutui pluriennali a tasso agevolato per il finanziamento del residuo, fermo restando che dovrebbe essere comunque garantito il finanziamento integrale dell’intervento per gli incapienti e per i soggetti con capacità economica ridotta.

Infine, per le realtà coinvolte, condizione indispensabile per il funzionamento del sistema è l’associazione delle misure incentivanti con lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, previo consolidamento del sistema di verifiche e compliance degli interventi rispetto alle spese effettuate e scongiurando il “blocco” della cessione per l’impossibilità del sistema bancario di assorbire, in modo massivo, i crediti, magari coinvolgendo soggetti di emanazione pubblica. A tal proposito è altresì necessario ipotizzare una proroga per consentire la corretta conclusione dei lavori già avviati nonché trovare una rapida soluzione al problema dei crediti incagliati ancora pendente.

A corollario di quanto sopra, e dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo con le parti governative, la filiera ritiene necessario adottare rapidamente norme per:

a) semplificare urbanistica ed edilizia, emanando un nuovo testo unico sulle costruzioni, che consenta anche di regolarizzare le lievi difformità degli edifici per evitare le problematiche già osservate per il Superbonus.

b) censire lo stato degli edifici tramite il fascicolo del fabbricato per stimolare l’esecuzione delle opere di miglioramento, per l’ovvio impatto positivo sul valore degli immobili.

c) favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e costi di polizza accessibili e inversamente proporzionali allo stato di sicurezza dei fabbricati.

Emergenza climatica: CIGO anche per il settore edile

In caso di eccezionali eventi climatici, i lavoratori del settore edile, lapideo e delle escavazioni, fino a dicembre 2023, avranno la possibilità di usufruire della cassa integrazione oltre i limiti di durata massima previsti dalla normativa.

Ѐ quanto stabilisce il decreto-legge, approvato il 26 luglio 2023 in Consiglio dei Ministri, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edilelapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

A tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a emergenze climatiche, la misura prevede, inoltre, che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese per l’adozione di linee guida tra organizzazioni datoriali e sindacali.

“Bene l’intervento del Governo e il provvedimento proposto. In attesa di condividere le linee guida annunciate dal Governo, ricordiamo alle imprese che nel CCNL Edilizia Artigianato, vi è una specifica previsione contrattuale che introduce la flessibilità oraria per casi specifici, che potrà essere attivata per tutelare il personale. In tal caso, potrete rivolgervi agli uffici delle sedi del Sistema Confartigianato per l’invio della comunicazione e l’avvio della procedura necessaria per la modifica degli orari di lavoro”, ha commentato  il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

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